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Procedura di cooperazione


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Procedura normativa comunitaria

La procedura di cui all'articolo 189 C (cooperazione) è stata istituita dall'Atto unico europeo ed offre al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo decisionale attraverso la "duplice lettura" delle proposte legislative della Commissione.
Con l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, la procedura si applica soprattutto ai seguenti settori: trasporti internazionali e sicurezza, non discriminazione (in base alla nazionalità), attuazione dell'articolo 104 (facilitazioni creditizie da parte della Banca Centrale europea e delle Banche Centrali degli Stati membri), Fondo sociale europeo, formazione professionale, reti transeuropee, coesione economica e sociale, ricerca, ambiente, cooperazione allo sviluppo, sicurezza e salute dei lavoratori (articolo 118 A), accordo sulla politica sociale (tra 14 Stati membri), ecc.
Relativamente all’ UME il Parlamento esercita i propri poteri secondo tale procedura nell’adozione delle misure di armonizzazione concernenti gli aspetti pratici dell’introduzione dell’Euro; inoltre detiene tale potere nella definizione delle regole per la sorveglianza multilaterale delle economie europee. Tali regole sono strettamente collegate al Patto di stabilità e di crescita e all’ ERM II.
La procedura di cooperazione é stata spesso oggetto di critiche a causa della sua complessità ed é per questo che nel contesto di una Conferenza Intergovernativa in merito alla semplificazione del processo decisionale si é previsto di ridimensionarne il campo di applicazione.
Cfr.:
AUE
Parlamento europeo
Commissione europea
TUE
BCE
BCN
UME
Patto di stabilità e di crescita
Meccanismo Regolatore dei tassi di cambio II (ERM II)
CIG (Conferenza Intergovernativa)

Fonte La riforma dell’Unione europea in 150 definizioni

Categoria: Legislazione europea

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