Sat 29 Mar 2008, 16.44 - Stampa
Proprio ieri, nella Gazzetta Ufficiale nr. 74 del 28 marzo 2008, Serie Generale, sono state pubblicate le Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«elenco speciale». Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 - 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008: «Disciplina dei Confidi».
Per 60 giorni da oggi le potete trovare gratuitamente qui sul sito web della Gazzetta Ufficiale.
Il processo di emanazione della normativa è ora compiuto. Provo una certa emozione, e non riesco ad articolare dei commenti originali. Mi salvo citando l'introduzione del mio recente paper sui confidi 107, che precisa le condizioni e i tempi dei percorsi di trasformazione in intermediari vigilati:
Le citate disposizioni di Vigilanza definiscono il volume di attività finanziarie come la somma delle garanzie rilasciate, delle attività di tesoreria (cassa e disponibilità, crediti verso enti creditizi, crediti verso enti finanziari, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, azioni, quote e altri titoli a reddito variabile), dei crediti verso clientela (da prestiti e operazioni di locazione finanziaria), nonché le altre poste dell’attivo, comprese le operazioni “fuori bilancio”, relative all’esercizio di attività finanziarie. Ai fini del calcolo, dalle attività di tesoreria si sottrae l’ammontare dei “fondi monetari” ovvero dei depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie, utilizzati in funzione di garanzia, la cui inclusione avrebbe determinato un doppio conteggio rispetto alle garanzie rilasciate.
  • I confidi che alla data di pubblicazione delle disposizioni superano la soglia dei 75 milioni, ma non rispettano i requisiti prudenziali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, hanno tre alternative: (a) adeguarsi entro 12 mesi ai requisiti di Vigilanza e presentare domanda di iscrizione all’Elenco speciale oppure, (b) ridimensionare entro i successivi 18 mesi le attività finanziarie portandole sotto la soglia dei 75 milioni oppure, (c) entrare in un progetto di aggregazione con altri confidi.
  • I confidi che alla stessa data non superano la soglia, possono decidere di partecipare ad aggregazioni che raggiungano le condizioni quantitative, e presentare domanda di iscrizione a nome del nuovo soggetto risultante dalla fusione o dall’incorporazione. Se invece decidono di rimanere autonomi, saranno tenuti a verificare alle date future di chiusura del bilancio l’eventuale superamento della soglia: in caso di superamento e di mantenimento per ulteriori 6 mesi delle condizioni quantitative, il confidi dovrà chiedere l’iscrizione entro i successivi due mesi.
I confidi devono ora scegliere come posizionarsi nel nuovo quadro regolamentare. Per gli aspiranti confidi 107 sarà una rivoluzione: il nuovo status di intermediario vigilato permette di offrire nuovi prodotti di garanzia eleggibile, al prezzo però di un riassetto delle strutture organizzative e di governo che avrà un forte impatto sulla struttura dei costi. La normativa in quanto tale non detta dei percorsi obbligati, ma apre senza dubbio uno scenario di trasformazione in cui l’inerzia può essere fatale: un confidi medio in crescita rischia di restare intrappolato nel meccanismo di trasformazione obbligatoria in 107 senza avere una strategia precisa; un piccolo confidi isolato sarà pressato dall’espansione dei “107” o dai competitor locali che decideranno di allearsi con i leader nazionali.
Occorre quindi impostare delle strategie nuove, e occorre farlo presto.
Perché nessuno si agiti senza motivo, mi preme sottolineare un punto: al 28 marzo abbiamo diversi confidi che superano la soglia dei 75 milioni, ma di questi penso che nessuno sia già allineato rispetto ai requisiti prudenziali e organizzativi. Pertanto, a questi confidi "sopra-soglia" si applica la norma transitoria sopra citata, che concede 12 mesi per adeguarsi ai requisiti e presentare domanda. Lo dico perché corrono voci strane secondo le quali i sopra-soglia che hanno anche un patrimonio sopra i requisiti minimi ricadrebbero nel caso a regime, e avrebbero soltanto due mesi per adeguarsi e presentare domanda. Mi sembra un caso irrealistico. Se poi c'è qualche confidi già a posto su tutti i fronti, benissimo, può andare subito in Banca d'Italia (ma che gioverebbe la fretta?).
Dovrebbero esserci fra i 30 e i 50 confidi che superano i 75 milioni di attività. Vedremo di questi quanti faranno il passo da soli, e quanti si uniranno a progetti di aggregazione, magari includendo anche qualche fratello minore "sotto-soglia".
Per censire i progetti di trasformazione in 107 che partiranno, metto a disposizione questa pagina di masterfidiWiki.

Luca
Tue 25 Mar 2008, 05.15 - Stampa
Poche ore dopo aver messo sul sito il mio instant paper sui 107, ricevo una mail da Andrea Presbitero, un giovane economista dell'Università di Ancona, che mi segnala uno studio da lui condotto con Giovanni Busetta dell'Università di Napoli - Parthenope su "Confidi, piccole imprese e banche: un’analisi empirica". Il lavoro sarà pubblicato da Carocci editore in corso d'anno nel volume, a cura di Alberto Zazzaro, I vincoli finanziari alla crescita delle imprese. Lo potete scaricare qui (ringrazio gli autori).
Una vera coincidenza, perchè lo studio indaga sull'esatta questione che apriva le mie riflessioni sulla creazione di valore da parte dei confidi: l'impatto della garanzia collettiva sul costo e sulla disponbilità del credito alle PMI. Si tratta di una delle rarissime indagini econometriche sul tema, basata su microdati empirici (forniti da alcuni confidi artigiani della Marche). Le evidenze che emergono sono interessanti, ma le lascio scoprire alla vostra attenta lettura (e possiamo discuterne qui).

Luca
Fri 21 Mar 2008, 10.16 - Stampa

Caravaggio, Cattura di Cristo (particolare),1602, Dublino, National Gallery.
L'uomo ha per Dio un valore così grande da essersi Egli stesso fatto uomo per poter com-patire con l'uomo, in modo molto reale, in carne e sangue, come ci viene dimostrato nel racconto della Passione di Gesù ... e così rinasce la stella della speranza.
Benedetto XVI

Dio si è commosso per il nostro niente, per il nostro tradimento, per la nostra povertà rozza, dimentica e traditrice, per la nostra meschinità. Qual è la ragione? "Ti ho amato di un amore eterno, perciò ti ho fatto parte di me, avendo pietà del tuo niente": il palpito del cuore è la pietà del tuo niente, ma la ragione è che tu partecipassi all'essere.
Luigi Giussani
Wed 19 Mar 2008, 21.22 - Stampa
Come riparazione al titolo irriguardoso usato alla pubblicazione delle Disposizioni di Vigilanza sui confidi, nei giorni scorsi ho ripreso le slide dell'intervento al convegno Confiteor del dicembre scorso, e ne ho ricavato un paper: "Verso nuovi modelli di equilibrio gestionale dei confidi 107", un po' tecnico, ma non troppo.
Lo trovate qui.
La questione centrale è la creazione di valore per le PMI: un confidi riesce a produrre benefici per le imprese che almeno coprono il costo della sua intermediazione? Un tema che appassiona (per non dire ossessiona) alcuni visitatori di aleablog.
Il paper non è un commento dettagliato alle Disposizioni (ne stanno venendo fuori di ottimi, guardate ad esempio il post del dott. Arzarello su questo blog), ma spero lo stesso che ci troviate qualche idea interessante.
I commenti saranno benvenuti.

Luca
Thu 13 Mar 2008, 16.44 - Stampa
Dopo le voci echeggiate in questo blog, ho una notizia più solida sullo stato dell'iter di approvazione della tassonomia XBRL per il deposito obbligatorio dei bilanci delle società non quotate. Lo scorso venerdì 7/3 si è tenuto un incontro presso gli uffici del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A.. Io non c'ero, ma mi hanno riferito che hanno presenziato circa cinquanta persone: il Dirigente dell'Ufficio legislativo che segue l'iter del Decreto, i vertici dell'Associazione XBRL Italia, i soggetti istituzionali che emetteranno un parere (CNIPA, Agenzia delle entrate, Garante della privacy e Conferenza Stato Regioni) e rappresentanze di altre associazioni o ordini professionali (ad esempio Confartigianato e il Consiglio Nazionale del Notariato, mi scuso con quanti erano presenti e non cito).
In due ore molto intense si è letta e commentata, articolo per articolo, la bozza di Decreto, che rispecchia quanto anticipato nel recente convegno XBRL 2008: secondo la bozza, la tassonomia si applica alle società non quotate, escluse le banche e le assicurazioni, e inizialmente comprende le tabelle di sintesi, che dovranno essere allegate in formato XBRL al bilancio pdf depositato presso il registro delle imprese.
L'esito dell'incontro è stato molto positivo. C'è una volontà forte negli uffici ministeriali di andare avanti. I bilanci XBRL sono un tassello in una più ampia strategia di diffusione dell'e-government, che comprende, tra le altre cose, la fatturazione elettronica nei confronti della P.A., il progetto Impresa in un giorno (che va avanti) e il deposito in formato elettronico presso le Camere di commercio di un novero più ampio di atti amministrativi (ad esempio quelli notarili). Gli amici della giurisdizione XBRL hanno fatto un ottimo lavoro di promozione. Tutti gli interlocutori istituzionali hanno apprezzato i contenuti tecnici della proposta, e il lavoro fatto per garantirne la praticabilità.
E adesso?
Non chiedetemi di fare previsioni (già mi sono esposto troppo). L'iter, come dicevo, andrà avanti, anche in questa fase pre-elettorale, con la raccolta dei pareri obbligatori degli enti sopra elencati. Magari prima dell'estate si riesce ad ottenerli. A quel punto saremo in piena fase post-elettorale. Il Decreto sarà però sostanzialmente perfezionato, e soltanto una precisa opposizione politica potrebbe sospenderne l'emanazione.
Se il nuovo Governo non darà lo stop, l'obbligo potrebbe scattare per i bilanci chiusi dalla seconda metà del 2008 in poi: per la maggior parte delle società, il primo bilancio elettronico elaborabile sarebbe quello chiuso al 31/12/2008, da depositare tra aprile e luglio 2009. Le associazioni datoriali e gli ordini professionali hanno detto OK, si può fare.
Continuando a promuovere i vantaggi di XBRL anche per gli utenti privati, eviteremo possibili ripensamenti.

Luca
Wed 12 Mar 2008, 22.50 - Stampa
Let me elaborate a bit more on how Basel II does a better job of capturing the types of risk that banks increasingly face. Some of the most important areas relevant to the current crisis are the following:
• First, Basel II delivers greater risk differentiation. Banks that move from prime into subprime mortgage lending or that move from traditional corporate lending into leveraged lending will see an increase in their capital commensurate with the changing business strategy and risk profile. Under Basel I, all such exposures receive the same charge.
• Second, off-balance sheet contractual exposures to SIVs and conduits will be brought into the fold and subject to regulatory capital, whatever the accounting treatment.
• Third, there will be a much more risk sensitive treatment for securitisation exposures. This will create more neutral incentives between retaining an exposure on the balance sheet or distributing it in the market through securitisation.
Basel II – market developments and financial institution resiliency, Opening address by Dr Nout Wellink, President of the Netherlands Bank and Chairman of the Basel Committee on Banking Supervision, at the Risk Minds Asia Conference – Basel II Implementation Summit, Singapore, 4 March 2008.

(rispettosamente)Luca
Wed 12 Mar 2008, 17.14 - Stampa
Dietro puntuale segnlazione dell'amico Dario Boilini, ho sistemato la procedura che genera il feed RSS, ovvero il file XML consumabile da news reader come Microsoft Outlook.
La URL da impostare per leggere il feed è rimasta: http://aleasrv.cs.unitn.it/aleablog.nsf/blogs.rss.

Luca
Tue 11 Mar 2008, 20.09 - Stampa
Mi perdonerete l'incipit alla Pappagone (celebre macchietta di Peppino De Filippo), ma leggendo la posta qui, all'aeroporto di Fiumicino, ho appreso della pubblicazione di due documenti a lungo attesi:
1. Aggiornamento n. 9 del 28 febbraio 2008 delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'"Elenco Speciale", relative ai consorzi di garanzia collettiva fidi.
2. Disposizioni di vigilanza. Banche di garanzia collettiva dei fidi.

Il tempo prima del volo per Verona è troppo poco per commentare, tanto più da questo Alice Internet Point: con altri professionisti cerco di lavorare al PC con MTV sparato a palla nelle orecchie, peraltro confortato dalla presenza delle tre graziose receptionist (penso che sia questa la missione loro affidata da Telecom Italia, non le ho viste impegnate se non nel dare informazioni ai passanti).
I commenti a domani, da un luogo privo di distrazioni.

Luca
Fri 7 Mar 2008, 19.01 - Stampa
A fine febbraio, la Commissione Europea ha rilasciato la seconda bozza di Comunicazione in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Lo trovate qui in versione italiana.
In questa seconda versione è possibile rintracciare alcuni elementi di novità, che in parte rispondono alle osservazioni ricevute dalla Commissione negli ultimi mesi dalle parti interessate, tra cui European Association of Public Banks, AECM, Network of European Financial Institution, ed in parte precisano formalmente alcuni aspetti, risultati meno chiari nella precedente versione del 18/07/2007.
Rinviando ad altri blog l’approfondimento dei contenuti della proposta di revisione, riprendiamo qui le principali novità della seconda bozza:

1) è stata inclusa l’esenzione di applicazione del regolamento alle garanzie concesse sui crediti all’esportazione;
2) sono stati modificati tutti i valori di premio annuo esente (safe harbour), previsti per la valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI. Ritenute eccessive per tutte le classi di rischio, le percentuali di premio della garanzia al di sotto delle quali si presume l’esistenza di aiuto, sono state ribassate nel seguente modo:



3) è stata accolta la richiesta di prevedere un trattamento particolare per le piccole e medie imprese di start up e per determinate società a destinazione specifica. Era stato infatti osservato come per tali soggetti la possibilità di beneficiare del metodo di valutazione semplificato fosse precluso dalla mancanza, da considerarsi strutturale, di un rating elaborato con approcci di bilancio. Uno specifico metodo di valutazione delle garanzie concesse a tali imprese, si rende oltremodo necessario se si considera inoltre che, nella maggioranza dei casi, la garanzia è richiesta per fornire un collateral che l’impresa non possiede, e non per coprire attività non profittevoli. La nuova versione ha previsto che per tali imprese il premio esente sia fissato al 3,8%; in ogni caso tale premio non può mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla imprese madri;
4) le PMI costituite da meno di tre anni non si devono considerare imprese in difficoltà per tale periodo (si ricorda che non essere un’impresa in difficoltà finanziaria è una delle condizioni alle quali si può escludere la presenza di aiuti di Stato);
5) la limitazione massima della garanzia, pari all’80% del prestito, non si applica alle garanzie pubbliche concesse ad imprese attive in servizi di interesse economico generale;
6) è stata accolta la richiesta di semplificazione degli obblighi di relazioni periodiche, per i regimi di garanzia per i quali la Commissione ha constatato l’assenza di aiuti. In particolare, per i regimi per cui non esistono dati storici, nella sua decisione la Commissione può chiedere che vengano presentate relazioni, chiarendo caso per caso frequenza e contenuto dei documenti.

La nuova versione presenta inoltre aggiustamenti “formali”, allo scopo di meglio definire alcuni aspetti, che nelle osservazioni riportate alla Commissione non erano stati ritenuti sufficientemente chiari. Tra questi, si ribadisce che:

1) nei regimi di garanzia per le PMI, l’utilizzo di un unico livello di premio (non differenziato per rating) è consentito quando l’importo garantito è inferiore a 1,5 milioni di euro. Come nel regolamento de-minimis, la soglia si riferisce alla garanzia concessa, non al prestito;
2) i premi esenti si pagano sull’importo “effettivamente” garantito dallo Stato, cioè quello in essere all’inizio di ciascun anno interessato;
3) l’elemento di aiuto è rintracciabile quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità inferiore al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari. Con l’introduzione di tale definizione la Commissione ha cercato di chiarire la vaghezza con cui, nella precedente versione, si affermava che per escludere la presenza dell’aiuto la garanzia dovrebbe essere “normalmente” remunerata a prezzo di mercato. Pur alla luce di questa specificazione, rimane aperta l’osservazione mossa dall’AECM (vedi blog), per cui i premi equi di mercato non sono facilmente desumibili dal tasso sui prestiti non garantiti, poiché questi ultimi riflettono logiche di pricing complesse e differenziate tra banche.

Nella valutazione dell'equilibrio economico che i premi "di mercato" devono assicurare ai regimi di garanzia, tra i costi da coprire restano incluse le spese amministrative: aspetto che, come ribadito da AECM, discrimina le garanzie rispetto agli aiuti in conto capitale, per i quali i costi di "distribuzione", pur rilevanti, non sono sommati come aiuto effettivo all'impresa.
In relazione alla remunerazione del capitale, fissata dalla Commissione pari all’8% delle garanzie in essere, è stato specificato che è prevista una riduzione, in funzione del rating dell’impresa beneficiaria: se la garanzia è concessa ad un’impresa con rating equivalente ad A+/A- l’importo del capitale da remunerare è pari al 4% delle garanzie in essere; se il rating è pari ad AAA/AA- la percentuale può essere ridotta al 2%.

Infine, anche questa seconda bozza ribadisce che gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono esser calcolati anche attraverso metodologie di calcolo già accettate dalla Commissione, dopo la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato. Oltre al Regolamento per investimenti a finalità regionale (n.1628/2006), menzionato nella prima bozza, si aggiunge ora il Regolamento n.1857/2006, relativo agli aiuti di stato alle PMI.

Le osservazioni relative a questa seconda bozza dovranno pervenire alla Commissione entro il 28 marzo.
A breve dunque, la versione definitiva.

Eleonora
Thu 6 Mar 2008, 19.00 - Stampa
Qui avevo parlato delle specifiche XBRL sul rendering. Questo gruppo di lavoro, rinominato Inline XBRL, ha prodotto un secondo documento tecnico. Inline XBRL è uno standard per includere frammenti di dati XBRL in un documento HTML. Lo scopo è quello di ottenere documenti leggibili in rete con un normale browser, contenenti dati XBRL etichettati, processabili automaticamente con applicazioni capaci di "consumarli". La specifica definisce la sintassi dei tag da inserire nei documenti HTML, e la corrispondenza dei tag con i fatti rappresentati in un'istanza XBRL. Questa tecnologia è interessante per le sezioni a testo della nota integrativa al bilancio, al quale stiamo lavorando nel tavolo di lavoro "non quotate" di XBRL Italia.

Luca
Wed 5 Mar 2008, 12.51 - Stampa
Uno dei temi caldi di questi ultimi due anni, accanto a quelli più frequentati in questo blog, è stato quello della riforma delle procedure concorsuali. Dal primo gennaio 2008 la legislazione si è consolidata con l'entrata in vigore del decreto correttivo (d.lgs. 169/2007) che ha completato il processo di riforma della legge fallimentare (r.d. 267/1942). L'iter aveva preso avvio nel 2005 con l'approvazione del "decreto competitività" (d.l. 35/2005 convertito con l. 80/2005) ed è proseguito nel 2006 con l'emanazione della "riforma organica delle procedure concorsuali" (d.lgs. 5/2006).
Per fare il punto sulle novità della riforma, l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto ha organizzato presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento un ciclo di seminari rivolto a commercialisti, avvocati ed esperti del settore, che si concluderà questa settimana. Il corso ha approfondito i principali aspetti legati alla gestione delle procedure concorsuali e all'applicazione dei nuovi strumenti introdotti per favorire la composizione negoziale della crisi (concordato preventivo di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento). La quarta e penultima giornata si è svolta lo scorso venerdì 29 febbraio ed ha avuto in agenda un nostro intervento (Luca e io). Potete scaricare qui il materiale. La nostra presentazione si è concentrata sull'analisi degli aspetti gestionali della crisi d'impresa. In particolare abbiamo cercato di mettere in evidenza come la progettazione di un percorso di risanamento, a maggior ragione se realizzato nelle forme e con gli strumenti previsti dalla riforma, debba essere supportata da modelli di valutazione e di pianificazione che consentano di valutare la convenienza e la sostenibilità dell'azione di risamento da parte dei diversi attori coinvolti: l'imprenditore, i creditori, l'autorità giudiziaria chiamata ad esprimersi in sede di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Flavio A.