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Atto normativo
La legge di delegazione legislativa, o legge delega, è quell’atto attraverso il quale un soggetto giuridico trasferisce a un altro soggetto la legittimazione dell’esercizio di un potere legislativo temporaneo o istantaneo (in quanto si esaurisce con un unico esercizio) di cui il delegante conserva la titolarità.
A norma dell’articolo 76 della Costituzione italiana, l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con dei determinati limiti riferiti al tempo, all’oggetto e al contenuto vincolato da principi e criteri direttivi.
Ai sensi dell’articolo 77, comma 1 , il Governo senza delegazione delle Camere non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quindi se il Governo emana i decreti legislativi delegati al di fuori del tempo stabilito, o dell’oggetto previsto, o senza rispettare i criteri e i principi direttivi indicati dalle Camere, i relativi decreti legislativi saranno viziati da contrasto con l’articolo 76 della Costituzione e potrebbero essere impugnati davanti alla Corte costituzionale.
Una delega al Governo di pieni poteri, in tempo di pace, non sarebbe quindi ammissibile, mentre in caso di guerra potrebbe essere ammessa solo se le Camere ne dovessero riconoscere la necessità. La delega viene di solito conferita al Governo per leggi abbastanza complesse sotto il profilo tecnico.
Cfr.:
Decreti legislativi
Categoria: Legislazione nazionale
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