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Regola di voto  
 
L'unanimità sta ad indicare l'obbligo di raggiungere il consenso unanime tra tutti gli Stati membri in sede di Consiglio, affinché una determinata proposta possa essere adottata. Dopo l'adozione dell'Atto unico europeo, il campo di applicazione dell'unanimità è nettamente più ristretto che in passato.  
Infatti, nel contesto comunitario del primo pilastro (rappresentato dal Trattato CE) il voto a maggioranza qualificata costituisce attualmente la regola generale. Per contro, il secondo (Politica Estera e di Sicurezza comune) ed il terzo pilastro (settore della Giustizia e degli Affari interni) sono ancora totalmente soggetti al metodo intergovernativo ed alla procedura di voto all'unanimità. Tale regola di voto conferisce il diritto a ciascuno Stato membro di opporre il proprio veto ad una proposta nei seguenti casi: ammissione di uno Stato membro all’ UE, accordi di associazione internazionali (conclusi con i Paesi esterni all’ UE) e adozione di misure di liberalizzazione dei movimenti dei capitali. 
Viene adottato tale criterio, quando il Consiglio dei Ministri deve votare in seconda fase, dopo che il Parlamento ha rifiutato la posizione comune del Consiglio in prima lettura. 
Cfr.: 
Consiglio dei Ministri 
AUE 
Maggioranza Qualificata 
Veto 
Parlamento europeo 
Stato membro 
Posizione comune 
 
Fonte  La riforma dell’Unione europea in 150 definizioni
     
Categoria: Legislazione europea 
 
   
 
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