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Anticipazioni della Banca d'Italia


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Inquadramento

Ordinarie (si veda anche Conti accentrati di riserva e di anticipazione)
      Aperture di credito in conto corrente concesse discrezionalmente alle banche dalla Banca d'Italia e liberamente utilizzabili contro pegno di titoli stanziabili (vedi Titoli stanziabili). La valutazione dei titoli avviene ai prezzi di mercato, ma non può superare il loro valore nominale. Sul valore dei titoli viene applicato uno scarto di garanzia del 15%. Le anticipazioni hanno scadenza quadrimestrale e sono rinnovabili. Sul credito utilizzato le banche corrispondono il tasso di interesse sulle anticipazioni ordinarie, fissato dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento in base alla L. 7.2.1992, n. 82. Negli ultimi anni il tasso sulle anticipazioni ordinarie è coinciso con il tasso ufficiale di sconto. Sull'ammontare del credito concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, è prevista una commissione quadrimestrale, che dal giugno 1991 la Banca d'Italia ha aumentato dallo 0,15% allo 0,30%. La mobilizzazione della riserva obbligatoria e lo sviluppo del mercato telematico dei depositi interbancari hanno ampliato la gamma degli strumenti delle banche per la gestione della liquidità e hanno ridotto il ruolo dell'anticipazione ordinaria. La differenza tra il credito aperto e l'utilizzo effettivo dell'anticipazione costituisce il margine disponibile (vedi Riserve libere delle banche).

    • A scadenza fissa

      Forma di rifinanziamento che può essere concesso dalla Banca d'Italia alle banche. Le anticipazioni a scadenza fissa hanno una durata compresa tra 1 e 32 giorni e possono essere rinnovate, a discrezione della Banca, nel rispetto della durata massima dell'operazione. L'erogazione avviene in un'unica soluzione lo stesso giorno in cui viene avanzata la richiesta. Il rimborso può avvenire anche in anticipo, parzialmente o totalmente. A garanzia dell'operazione la banca è tenuta a depositare titoli stanziabili, valutati secondo le norme previste per le anticipazioni ordinarie. Fino al 12 maggio 1991, il tasso applicato su questa operazione era pari a un tasso base, di norma corrispondente a quello sulle anticipazioni ordinarie, cui veniva aggiunta una maggiorazione crescente all'aumentare della frequenza del ricorso all'operazione. Dal 13 maggio 1991 si applica un'unica maggiorazione, fissata dal Governatore della Banca d'Italia in relazione alle esigenze di controllo monetario. Fino al 26 gennaio 1998, alle anticipazioni autorizzate al momento della fase di regolamento dei saldi debitori in compensazione (concesse per la durata di un solo giorno) si è applicata una tariffa, commisurata a quella vigente per i girofondi cartacei, che si aggiungeva agli interessi corrisposti sull'operazione.


    • ex DM 27.9.1974

      Il DM 27.9.1974 (GU 2.10.1974, n. 256) prevede che la Banca d'Italia possa concedere anticipazioni all'1% per una durata fino a 24 mesi "ad aziende di credito che, surrogatesi ai depositanti di altre aziende di credito in liquidazione coatta, si trovino a dover ammortizzare, perché tutto o in parte inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione".


Fonte [[Bancaditalia98a]]

Categoria: Strumenti finanziari

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