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Procedura di codecisione


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Procedura normativa comunitaria

La procedura di cui all'articolo 189 B (codecisione) è stata istituita dal Trattato sull'Unione europea e conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare degli atti congiuntamente col Consiglio.
In pratica rafforza il potere legislativo del Parlamento in quanto riconosce a quest'ultimo non solo il diritto di emendare, ma anche di rigettare in ultima istanza gli atti inerenti ai seguenti settori: libera circolazione dei lavoratori; diritto di stabilimento; servizi; mercato interno (relativamente alle misure di armonizzazione); istruzione; ambiente; ricerca e sviluppo; consumatori.
Al vertice dei Capi di Stato o di Governo tenuto ad Amsterdam, si é stabilito che un maggior numero di decisioni verranno prese seguendo la procedura di codecisione; le aree interessate sono: la politica sociale; le reti transeuropee; la lotta contro le frodi al bilancio dell’ UE; la sanità pubblica.
Da notare che nel suo rapporto presentato nel luglio del 1996 sul tema dell'applicazione della procedura di codecisione, la Commissione ha proposto di estendere l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 189 B all'intera attività legislativa della Comunità.
Cfr.:
TUE
Parlamento europeo
Consiglio dei Ministri
Commissione europea

Fonte La riforma dell’Unione europea in 150 definizioni

Categoria: Legislazione europea

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