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Procedura di nomina della Commissione
Il Trattato sull'Unione europea ha profondamente riveduto la procedura di nomina della Commissione istituendo l'investitura di quest'ultima. Esistono ormai due procedure successive che riguardano in primo luogo il Presidente e in secondo luogo la Commissione complessivamente considerata.
In un primo tempo, i governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la personalità che vorrebbero nominare Presidente della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo. In seguito gli Stati membri propongono, di concerto con il Presidente designato, le altre personalità che potrebbero divenire membri della Commissione. Il collegio così costituito è allora soggetto al voto di approvazione da parte del Parlamento europeo e, successivamente, è nominato in via definitiva dai governi degli Stati membri. Questa procedura presenta il duplice vantaggio di rinsaldare la legittimità della Commissione ed il dialogo tra le due istituzioni.
Cfr.:
TUE
Commissione europea
Parlamento europeo
Fonte La riforma dell’Unione europea in 150 definizioni
Categoria: Legislazione europea
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