Commenti precedenti:
vincenzo (28/11/2008 18.13) n/a
Come al solito cio che funziona (bene) in Italia, non va bene per i politici, la "scomparsa" del capitolo Fondi di Garanzia dal Decreto, sembra una storia già vista, le banche (quelle grandi) secondo me hanno premuto di più per i bond garantiti e altre concessioni (mutui casa)in un'ottica di chiusura dei bilanci, ma per le PMI come al solito niente.
Ora aspettiamo al varco la Presidenta di Confindustria, e l'ABI, perchè senza fondi di garanzia (sopratutto a ponderazione zero), le banche non preseteranno soldi a nessuno.
sapio (28/11/2008 18.43) n/a
Se si fosse capito in tempo che in epoca di Basilea 2 non ci si può comportare come fatto in passato forse ora non staremmo a preoccuparci. Il Fondo, come accertato in tutti i modi , oggi ha ponderazione 100%, quindi è inefficace per mitigare il rischio dei prenditori. Esso può aspirare alla ponderazione 0% (Stato) ma deve quantomeno trasformarsi nel primo Confidi 107 d'Italia, per dimensione e soprattutto per capacità di analisi del merito di credito del prenditore. Invece valuta le aziende con un sistema elementare ed inutile di scoring. Se un sistema elementare fosse sufficiente allora tutte le banche, e sopratutto, tutti i Confidi avviati al 107, potrebbero gettare a mano i loro investimenti e prendere la griglietta del Fondo !!!!
Dare soldi al Fondo, oggi significa [la citazione non è mia] aprire il pozzo di S. Patrizio del rischio.
Il patrimonio residuo (ed esiguo) del Fondo non è stato ancora nettato del rischio pregresso assunto in epoca precedente e l'accantonamento (recente) del 10% è chiaramente insufficiente ad assorbire le perdite attese, che si verificheranno in futuro sul pregresso, e la perdita attesa pendente.
sapio (28/11/2008 18.44) n/a
Correggo : la perdita INATTESA pendente.
bartolo mililli (29/11/2008 08.42)
Cari Amici, vi riporto l'art. 11 del D.L. approvato ieri dal Governo. C'è anche il link dove trovare il decreto intero.
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=20301
DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A
FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN
FUNZIONE ANTICRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
Art. 11
(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)
1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all■articolo 1, comma 848
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Le risorse derivanti dall■attuazione
dell■articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al
rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all■articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla
verifica, da parte del Ministero dell■economia e delle finanze, della provenienza delle
stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in
termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane.
L■organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui
all■articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i
rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese
artigiane.
3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di
controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all■articolo 13 del decreto-legge
del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. ■
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all■articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell■economia e delle finanze, comunque nei limiti delle
risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante
versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e
organismi pubblici, ovvero con l■intervento della SACE sp.a., secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell■economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
vincenzo (29/11/2008 09.18) n/a
Bravo Bartolo. Ma ora dobbiamo vederlo applicato, mi auguro che entro dicembre vengano definiti le modalità per la garanzia di ultima istanza, in modo che a partire dal prossimo anno lo strumento sia operativo.
Spero che si capisca che la partita si gioca sui tempi e non solo sulle risorse.
sapio (29/11/2008 19.37) n/a
Garanzia dello stato "nei limiti delle risorse" (cfr comma 4) ??? Scherziamo ?
Ma poi questi soldi ci sono o non ci sono?