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Documento Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale per i 107 (e considerazioni sulle contro-garanzie)

Sat 21 Apr 2007, 10.11

La Banca d'Italia sta facendo un lavoro impressionante per allineare tutto il sistema sul nuovo regime di Vigilanza post Basilea 2. Dopo le istruzioni applicative relative alle banche, (Circolare n. 263 del dicembre 2006), è uscito un documento di consultazione sulla normativa omologa relativa agli intermediari vigilati, iscritti all'ormai famoso elenco speciale ex art. 107 TUB.
L'impianto di controllo prudenziale del 107 è più snello rispetto a quello delle banche. Nel primo pilastro, si prevedono requisiti minimi per i rischi di credito, di controparte, operativo e di concentrazione (dei crediti); solo per le banche che hanno esposizioni rilevanti, sono previsti requisiti per i rischi di mercato e di cambio.
Nel secondo pilastro si richiede un processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale simile a quello applicato alle banche "standard". Nel terzo pilastro si fissano obblighi di informativa al mercato.
Come previsto in un emendamento al TUB, anche gli intermediari 107 che erogano crediti potranno applicare l'approccio IRB di Basilea 2. Su questo punto, il documento in questione rinvia alla normativa per le banche, ovvero alle istruzioni di cui sopra. Si presume però che la gran pare dei 107 adotterà il metodo standardizzato, che viene ripreso dalla normativa per le banche, con l'aggunta di precisazioni richieste dall'operatività degli intermdiari non bancari (ad esempio leasing e factoring).
Per il rischio di credito, è inoltre consentito un metodo standardizzato semplificato, che non prevede una differenziazione dei requisiti per rating esterno, ma si limita ad applicare una tabella che è la versione aggiornata di quella applicata prima di Basilea 2 (ad esempio, prevede una ponderazione al 75% dei crediti retail, classe che non era prevista in Basilea 1). Nelle Istruzioni per le banche, questo metodo semplificato è ammesso, e viene inquadrato nel Titolo I, Capitolo 1, parte III.
Sulle garanzie personali dei confidi, a pag. 66, si ribadiscono le posizioni già espresse nelle istruzioni per le banche e in precedenti documenti:
Nel caso in cui i sistemi di garanzia mutualistica (ad es. i Confidi) forniscano garanzie di tipo personale, il requisito previsto nel punto 1.2 del presente paragrafo si ritiene rispettato purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il finanziatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l’intermediario stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale. Il finanziatore stabilisce la congruità dell’acconto in relazione alle perdite sperimentate;
b) gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano il trattamento prudenziale come garanzia personale.
Sull'efficacia delle contro-garanzie a fronte di garanzie personali, a pag. 63, si afferma:
Quando un’esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla contro-garanzia di uno dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) del punto 1.3 del presente paragrafo, l'esposizione può essere considerata protetta da una garanzia personale fornita dal controgarante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la contro-garanzia copre tutti gli elementi di rischio di credito dell’esposizione protetta;
b) la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto all’obbligazione principale;
c) l’intermediario è in grado di dimostrare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della contro-garanzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta da parte del contro-garante.
La contro-garanzia da parte di uno dei fornitori di protezione sopra indicati è riconosciuta anche se essa non assiste la garanzia diretta dell’esposizione, ma una contro-garanzia prestata a tale garanzia diretta da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi.
Si riconosce quindi valida una contro-garanzia personale di soggetti ammessi (Stato, altri enti pubblici, banche multilaterali di sviluppo) a fronte di garanzie personali anche rilasciate da confidi non vigilati. Si riconosce inoltre la validità di una catena di controgaranzie che termina con quella di un soggetto ammesso, anche se l'anello intermedio non lo è (ad esempio, quando un confidi 106 di primo grado è controgarantito da un 106 o 107 di secondo grado e questo è controgarantito dal FEI o da una Regione.) Il problema è però trovare queste contro-garanzie "personali" illimitate: le Regioni e il Fondo Centrale di garanzia non ne rilasciano, e anche il FEI applica un cap al suo impegno.
Non si parla esplicitamente di fondi pubblici di garanzia, se non per un fugace accenno a pag. 37 dove si parla di garanzie integrative rispetto a quelle ipotecarie. Su questo punto (riconoscere i fondi pubblici come erogatori di valide contro-garanzie) continua l'azione di lobbying delle associazioni dei confidi.
So di dire una cosa che rischia di guastare i miei buoni rapporti con molti esponenti del mondo confidi, ma la dico lo stesso perché vedo una situazione di stallo dalla quale occorre uscire al più presto: io, se fossi in loro, cercherei soluzioni alternative. Il sistema deve essere rivisto alla radice: perché ostinarsi a cercare spazi di ammissibilità di strutture obsolete tra le pieghe della nuova normativa? Il problema non è la cattiva volontà della Banca d'Italia, che ha dimostrato invece grande apertura verso le istanze dei confidi. Basilea 2 è stato scritto a Basilea, con le logiche di un Comitato internazionale. E' molto pericoloso puntare a soluzioni domestiche che guardano al passato, e ritardare con questo pretesto la progettazione del nuovo.

Luca

Commenti precedenti:

bartolo mililli (23/04/2007 20.41)

Carissimo Prof. ho letto questo nuovo documento di Bankitalia. La parte che riguarda i confidi e che Lei ha riportato nel post si attiva se a finanziare è una società 107, giusto? La parte che potrebbe invece riguardare i futuri Confidi 107 mi pare essere quella che comincia a pagina 40 punto 4.1.5 "operazioni fuori bilancio" - 1. Garanzie e impegni. Viene spiegato come calcolare il rischio di credito associto alle garanzie rilasciate. E' cosi? Saluti. Bartolo Mililli

Luca (24/04/2007 05.38) n/a

Caro Presidente, le norme generali sulle garanzie i impegni da lei citate si applicano ai confidi 107, ma penso che anche la parte sulle controgaranzie sia rilevante. In generale, il quadro di vigilanza prudenziale per i 107 dovrebbe essere condiviso da spa e confidi.

Marina Taddeo (24/04/2007 08.59)

Salve Prof. Grazie per aver toccato il tema contogaranzie.

Io sinceramente non riesco a trovare dove ci sia scritto che le contro garanzie pubbliche devono essere illimitate. Questo era scritto nel primo documento di consultazione (Dic. 2005 se non sbaglio). I documenti successivi e soprattutto il documento finale mi sembra affermi che la contro garanzia ".... è una garanzia indiretta di secondo livello". Inoltre si precisa che la contro garanzia può essere considerata "garanzia personale" purchè siano soddisfatte tutte le condizioni previste per le "garanzie personali" in genere.

Ho analizzato uno per uno i requisiti specifici (par. 5.2) mettendoli in correlazione, ad esempio, con la contro garanzia di Artigiancredit Lombardia, coperta in terzo grado dal FEI e dal fondo regionale 1068. Il risultato è positivo per tutti i requisiti (ho il file del lavoro che mi piacerebbe confrontare con lei).

Io ritengo comunque valida la funzione dei Consorzi di secondo grado come veicoli di risorse pubbliche che altrimenti difficilmente potrebbero essere distribuite capillarmente sul territorio. Il par. 5.5 delle disposizioni di vigilanza mi sembra vada esattamente incontro a questa impostazione.

Saluti. Marina Taddeo

Luca (24/04/2007 10.59) n/a

Cara dottoressa, grazie di questo intervento molto interessante e ben argomentato. Dell'argomento "ammissibiità delle controgranzie" ho sentito discutere in diversi convegni da esponenti della Banca d'Italia e delle regioni. Sono abbastanza sicuro del fatto che alle garanzie dei fondi pubblici è attribuita natura reale. Le controgaranzie dei confidi di secondo grado (anche se si trasformassero in 107) non attenuano il rischio dei beneficiari (confidi di primo grado) perché i confidi di secondo grado non sono enti pubblici. Il fatto che le Regioni non possano (o non vogliano) assumere il rischio di incapienza del fondo mi pare ugualmente assodato. In questo quadro, bisogna cercare alternative alla controgaranzia che siano eleggibili per Basilea 2. Queste sono la cogaranzia di un 107 e le strutture di tranched cover. La strumentazione si complica, ma l'effetto che si raggiunge è lo stesso. Il problema è che non si può riconoscere in via generale la validità di una copertura di secondo livello al di fuori di uno schema di misurazione dei rischi garantiti che garantisca un certo livello di efficacia della copertura.

Se mi fa avere la sua analisi, la leggerò con piacere, e forse troverò degli spunti nuovi. So anche delle pressioni di Assoconfidi per trovare spazi di riconoscimento per i fondi pubblici di garanzia che oggi sembrano chiusi, ma non ho capito bene come si voglia ottenere questo risultato.

Sono d'accordo sull'utilità potenziale di strutture di secondo grado. Allungando la catena di risk transfer, aumentano però anche le difficoltà di controllo del rischio controgarantito. E' questo il motivo della diffidenza dei regulator.

roberto villa (27/04/2007 10.17)

Salve Professore,

vorrei inserirmi nel dibattito aperto sulla controgaranzia per portare un poco di sano pragmatismo all'interno della discussione. I ragionamenti che si stanno intrecciando sono quasi tutti rivolti all'interpretazione "domestica" che ognuno di noi vorrebbe dare alla normativa e, come da lei sottolineato, il rischio è quello di non cambiare nulla in prospettiva futura. Detto questo vorrei portare all'interno della discussione una mia riflessione, nata ormai più di due anni fa, e che ha trovato spazio anche all'interno dello Studio Fedart/Kpmg.

Se prendiamo in esame la PD del Confidi e la possibilità di doppio default, tutto ci porta a considerazioni diverse e a ragionamenti propositivi anche nei confronti del Regolatore. Se può farle piacere le invierò via mail il mio ragionamento sul quale mi farebbe piacere avere un suo parere. Tenga conto... dell'artigianalità delle riflessioni.

Cordiali saluti

Roberto Villa

Luca (27/04/2007 11.00) n/a

Caro presidente, leggerò con grande interesse le sue riflessioni. Bisognerà poi incontrarsi per discuterne in un momento di lavoro (ma so che ci si sta già organizzando). Le regole di Basilea 2 fissano dei paletti, anche perché trattano diversamente le banche autorizzate ai rating interni dalle altre. Le strade tecniche per arrivare a soluzioni efficaci ci sono ma, come diceva il Manzoni, per trovare quelle giuste "gh'emm de pensagh sura".

roberto villa (27/04/2007 15.03)

Caro Professore, ho provveduto ad inviarle il materiale e penseghem penseghem, ma arriviamo ad una conclusione!

Cordiali saluti

Roberto Villa

Luca (27/04/2007 15.24) n/a

Ci arriveremo! L'importante è tenere conto di tutti gli aspetti in gioco.