Nel caso in cui i sistemi di garanzia mutualistica (ad es. i Confidi) forniscano garanzie di tipo personale, il requisito previsto nel punto 1.2 del presente paragrafo si ritiene rispettato purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il finanziatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l’intermediario stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale. Il finanziatore stabilisce la congruità dell’acconto in relazione alle perdite sperimentate; b) gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano il trattamento prudenziale come garanzia personale.
Quando un’esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla contro-garanzia di uno dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) del punto 1.3 del presente paragrafo, l'esposizione può essere considerata protetta da una garanzia personale fornita dal controgarante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la contro-garanzia copre tutti gli elementi di rischio di credito dell’esposizione protetta; b) la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto all’obbligazione principale; c) l’intermediario è in grado di dimostrare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della contro-garanzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta da parte del contro-garante. La contro-garanzia da parte di uno dei fornitori di protezione sopra indicati è riconosciuta anche se essa non assiste la garanzia diretta dell’esposizione, ma una contro-garanzia prestata a tale garanzia diretta da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi.
Commenti precedenti:
bartolo mililli (23/04/2007 20.41)
Carissimo Prof. ho letto questo nuovo documento di Bankitalia. La parte che riguarda i confidi e che Lei ha riportato nel post si attiva se a finanziare è una società 107, giusto? La parte che potrebbe invece riguardare i futuri Confidi 107 mi pare essere quella che comincia a pagina 40 punto 4.1.5 "operazioni fuori bilancio" - 1. Garanzie e impegni. Viene spiegato come calcolare il rischio di credito associto alle garanzie rilasciate. E' cosi? Saluti. Bartolo Mililli
Luca (24/04/2007 05.38) n/a
Caro Presidente, le norme generali sulle garanzie i impegni da lei citate si applicano ai confidi 107, ma penso che anche la parte sulle controgaranzie sia rilevante. In generale, il quadro di vigilanza prudenziale per i 107 dovrebbe essere condiviso da spa e confidi.
Marina Taddeo (24/04/2007 08.59)
Salve Prof. Grazie per aver toccato il tema contogaranzie.
Io sinceramente non riesco a trovare dove ci sia scritto che le contro garanzie pubbliche devono essere illimitate. Questo era scritto nel primo documento di consultazione (Dic. 2005 se non sbaglio). I documenti successivi e soprattutto il documento finale mi sembra affermi che la contro garanzia ".... è una garanzia indiretta di secondo livello". Inoltre si precisa che la contro garanzia può essere considerata "garanzia personale" purchè siano soddisfatte tutte le condizioni previste per le "garanzie personali" in genere.
Ho analizzato uno per uno i requisiti specifici (par. 5.2) mettendoli in correlazione, ad esempio, con la contro garanzia di Artigiancredit Lombardia, coperta in terzo grado dal FEI e dal fondo regionale 1068. Il risultato è positivo per tutti i requisiti (ho il file del lavoro che mi piacerebbe confrontare con lei).
Io ritengo comunque valida la funzione dei Consorzi di secondo grado come veicoli di risorse pubbliche che altrimenti difficilmente potrebbero essere distribuite capillarmente sul territorio. Il par. 5.5 delle disposizioni di vigilanza mi sembra vada esattamente incontro a questa impostazione.
Saluti. Marina Taddeo
Luca (24/04/2007 10.59) n/a
Cara dottoressa, grazie di questo intervento molto interessante e ben argomentato. Dell'argomento "ammissibiità delle controgranzie" ho sentito discutere in diversi convegni da esponenti della Banca d'Italia e delle regioni. Sono abbastanza sicuro del fatto che alle garanzie dei fondi pubblici è attribuita natura reale. Le controgaranzie dei confidi di secondo grado (anche se si trasformassero in 107) non attenuano il rischio dei beneficiari (confidi di primo grado) perché i confidi di secondo grado non sono enti pubblici. Il fatto che le Regioni non possano (o non vogliano) assumere il rischio di incapienza del fondo mi pare ugualmente assodato. In questo quadro, bisogna cercare alternative alla controgaranzia che siano eleggibili per Basilea 2. Queste sono la cogaranzia di un 107 e le strutture di tranched cover. La strumentazione si complica, ma l'effetto che si raggiunge è lo stesso. Il problema è che non si può riconoscere in via generale la validità di una copertura di secondo livello al di fuori di uno schema di misurazione dei rischi garantiti che garantisca un certo livello di efficacia della copertura.
Se mi fa avere la sua analisi, la leggerò con piacere, e forse troverò degli spunti nuovi. So anche delle pressioni di Assoconfidi per trovare spazi di riconoscimento per i fondi pubblici di garanzia che oggi sembrano chiusi, ma non ho capito bene come si voglia ottenere questo risultato.
Sono d'accordo sull'utilità potenziale di strutture di secondo grado. Allungando la catena di risk transfer, aumentano però anche le difficoltà di controllo del rischio controgarantito. E' questo il motivo della diffidenza dei regulator.
roberto villa (27/04/2007 10.17)
Salve Professore,
vorrei inserirmi nel dibattito aperto sulla controgaranzia per portare un poco di sano pragmatismo all'interno della discussione. I ragionamenti che si stanno intrecciando sono quasi tutti rivolti all'interpretazione "domestica" che ognuno di noi vorrebbe dare alla normativa e, come da lei sottolineato, il rischio è quello di non cambiare nulla in prospettiva futura. Detto questo vorrei portare all'interno della discussione una mia riflessione, nata ormai più di due anni fa, e che ha trovato spazio anche all'interno dello Studio Fedart/Kpmg.
Se prendiamo in esame la PD del Confidi e la possibilità di doppio default, tutto ci porta a considerazioni diverse e a ragionamenti propositivi anche nei confronti del Regolatore. Se può farle piacere le invierò via mail il mio ragionamento sul quale mi farebbe piacere avere un suo parere. Tenga conto... dell'artigianalità delle riflessioni.
Cordiali saluti
Roberto Villa
Luca (27/04/2007 11.00) n/a
Caro presidente, leggerò con grande interesse le sue riflessioni. Bisognerà poi incontrarsi per discuterne in un momento di lavoro (ma so che ci si sta già organizzando). Le regole di Basilea 2 fissano dei paletti, anche perché trattano diversamente le banche autorizzate ai rating interni dalle altre. Le strade tecniche per arrivare a soluzioni efficaci ci sono ma, come diceva il Manzoni, per trovare quelle giuste "gh'emm de pensagh sura".
roberto villa (27/04/2007 15.03)
Caro Professore, ho provveduto ad inviarle il materiale e penseghem penseghem, ma arriviamo ad una conclusione!
Luca (27/04/2007 15.24) n/a
Ci arriveremo! L'importante è tenere conto di tutti gli aspetti in gioco.