La Commissione Europea approva il Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie (e dei programmi di private equity)

Tue 27 Jul 2010, 10.51 Stampa

Con decisione della Commissione Europea n C(2010) 4505 def. del 6 luglio 2010 è stato approvato il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI. Il metodo è stato elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e sottoposto qualche mese fa a Bruxelles. La Commissione Europea ha apprezzato il carattere nazionale dell'iniziativa (pensate alla dispersione di energie che avrebbero comportato decine di istruttorie nei confronti di singole amministrazioni locali). Se ricordate, ho sempre auspicato una soluzione condivisa (vedi questo documento del 2008, a pag. 10).
Il metodo è nato per essere applicato agli interventi del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, ma tutte le amministrazioni che sponsorizzano programmi di aiuto in forma di garanzia potranno applicarlo ai loro interventi, previa comunicazione al MiSE. Un vantaggio non da poco, che consente di uscire dalle ristrettezze del regime de minimis e quindi di andare oltre il limite assoluto agli aiuti di 200.000 euro in tre anni, consumato nella misura del 13,33% dell'ammontare garantito. Invece, con questo metodo validato dall'UE si possono utilizzare regimi di aiuto più ampi e flessibili, basati ad esempio su regolamenti generali di esenzione o sul regime di aiuto temporaneo (lo "pseudo de minimis" di 500.000 euro) introdotto nelle misure anti-crisi del novembre 2008.
C'è un'altra buona notizia per i fruitori di questo metodo: è tecnicamente semplice, e impiega dati pronti per l'uso, che vengono calcolati a livello nazionale e resi disponibili dal MiSE. Pertanto non sarà necessario calcolare (come invece previsto nel metodo autorizzato per la Germania) parametri di rating o di rischio distinti per territori, settori, o singole aziende. No, si utilizzano dati basati sull'esperienza storica del Fondo centrale di garanzia, soggetti ad aggiornamento annuale. Da questi si calcolano i parametri di tasso di perdita attesa (denominato "fattore di rischio", differenziato tra prestiti per il capitale circolante e prestiti per investimenti) e di incidenza dei costi operativi (il MiSE stima un valore minimo di tale incidenza, le amministrazioni locali devono applicare un livello non inferiore). C'è poi un aggiunta a titolo di remunerazione del capitale di rischio pubblico. L'elemento di aiuto si ottiene come differenza tra il premio teorico della garanzia (somma dei suddetti parametri) e il premio agevolato pagato dall'azienda.
Ovviamente le formule tengono conto dell'importo erogato, della quota garantita, della durata e del piano di ammortamento. Per i dettagli rinvio alla lettura delle linee guida MiSE. A titolo di esempio, il premio teorico su un prestito annuale per il circolante sarebbe calcolato oggi sommando un tasso di perdita attesa di 0,65%, un'incidenza dei costi operativi di 0,60% e un aggiunta per la remunerazione del capitale di 0,32%: in tutto 1,57% per anno. E alla prossima revisione annuale? E' probabile che la perdita attesa vada ad aumentare, essendo basata sull'esperienza storica più recente.
Il testo della decisione non è ancora disponibile sul sito della Commissione (il riferimento è a questa pagina web).

Con l'occasione rileviamo che il MiSE ha intrapreso e completato un percorso analogo per il regime di aiuto da applicare ai programmi di private equity. In proposito ha emanato le linee guida per l’attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico, del regime di aiuti a favore del capitale di rischio n. 304/07, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto Ministeriale istitutivo del regime del 21 aprile 2010, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.154 del 5/7/2010 (vedi documento).

Luca

Commenti precedenti:


nemesi (30/07/2010 09.20) n/a

(...)"5.3 Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell■avviso relativo alle presenti lineeguida, sulla base dei suddetti dati storici di cui al precedente punto 5.1, il rapporto ■perdite/totale garantito■ determina i seguenti fattori di rischio da applicare alla formula [1] di cui al precedente punto 4.1:

- FR = 0,57% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti;

- FR = 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante." (...)

Percentuali significative che confermano quanto sia irta di ostacoli la strada per l'attivazione della garanzia e della controgaranzia prestata dal FCG.

Luca (30/07/2010 10.55) n/a

Nemesi: sono percentuali significative ma inferiori a quelle medie attuali dei confidi. Inoltre portano a ESL inferiori al 13,3% del regime de minimis. Penso che il metodo MiSE sia un aiuto ai programmi a sostegno dei confidi non un ostacolo.

angelo (31/07/2010 18.42) n/a

ho iniziato a sviluppare una bozza di modello per il calolo ESL e dai primi riscontri la soglia dei 200.000 diventa difficilmente superabile: anche alla luce parametri riassunti nell'intervento di nemesi che condivido.

Inoltre, considerata la situazione che i confidi attraversano, i parametri dimostrano che il FdF è più selettivo di quanto dovrebbe essere.

Luca (31/07/2010 23.39) n/a

Angelo: mi può fare un esempio in cui il nuovo metodo porta ad un esl superiore al 13,33% del garantito? O vuole semplicemente dire che il de minimis basta e avanza e non c'è bisogno di complicare le cose? Perché il nuovo metodo avrebbe effetti restrittivi sul FCG? Grazie per i lumi che vorrà darci.

angelo (02/08/2010 09.24) n/a

no infatti, il nuovo metodo comporta un ESL molto inferiore rispetto alla percentuale punitiva del 13,33% e non è poi così complicato: anzi, avrebbe potuto tener conto tra i parametri, per esempio, dello scoring del FDG.

Inoltre non ha effetti restrittivi sul FCG: il mio commento era per sottolineare come i parametri che derivano dal rapporto perdite■ / ■totale garantito" per investimenti (0.57%) e capitale circolante (0.65%)dimostrano che il FCG ha risultati molto migliori di tanti confidi italiani.

Luca (02/08/2010 13.54) n/a

Adesso è chiaro, Angelo. Pu■ essere che lo scoring del fondo faccia un filtro più stringente di quello medio di un confidi. Vediamo alla prossima revisione come cambieranno i fattori di perdita, e sarebbe interessante disporre del dato per le garanzie dirette da confrontare con quello sulle contro-garanzie.

Sapio (03/08/2010 22.30) n/a

Ma come è stato calcolato il fattore (sorprendentemente basso) Fr=0,57% ?

Se si garantiscono mutui a 5 anni erogati nell'arco di un triennio bisognerebbe rapportare le perdite subite nell'arco di 8 anni al momte garanzie erogate nei 3 anni. E' così?

Luca (04/08/2010 12.58) n/a

Ciao Sapio. Lo 0,57% è l'incidenza annua delle perdite sullo stock di garanzie. Non ho i dati di dettaglio per frequenza dei default e LGD ma per il 2009 mi sembra plausibile. Per garanzie di durata pluriennale si calcola l'attualizzazione delle perdite proiettate sul piano di ammortamento del prestito sottostante

Sapio (04/08/2010 15.24) n/a

Ma allora crescendo lo stock si ha un effetto diluitivo che si esaurisce allorché la crescita dello stock si arresta o esplode allorché diminuisce.

Un'altra cosa: osservando le perdite storiche non c'è distinzione fra PA e PI. Le perdite sono perdite punto e basta. Tutt'al più ci si può domandare quante erano previste e quante no. Ma allora perché aggiungere, nella formula, l'ulteriore fattore a remunerazione del Capitale a presidio della PI?

Luca (04/08/2010 18.54) n/a

Giusto, Sapio, i tassi di perdita storici sono realizzazioni della frequenza dei default di cui la PD è il valore atteso (moltiplicati per la lgd, dimenticavo). Nel caso di un portafoglio ampiamente frazionato la frequenza dei default storica è uno stimatore accettabile della Pd point in time.

Il Ministero è forse riuscito a far passare questa tesi ottenendo da Bruxelles la concessione di non usare rating differenziati per azienda, ma un unico set di parametri differenziato per tipo di prestito. La componente di remunerazione del capitale è un margine di sicurezza contro il rischio di sottostima della perdita attesa, e inoltre lo esigono le regole UE sugli aiuti in forma di garanzia. (bello scrivere di queste cose dopo due ore sugli scogli a vedere le onde che si infrangono ...)

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