La Commissione Europea approva il Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie (e dei programmi di private equity)
Tue 27 Jul 2010, 10.51 Stampa
Con decisione della Commissione Europea n C(2010) 4505 def. del 6 luglio 2010 è stato approvato il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI. Il metodo è stato elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e sottoposto qualche mese fa a Bruxelles. La Commissione Europea ha apprezzato il carattere nazionale dell'iniziativa (pensate alla dispersione di energie che avrebbero comportato decine di istruttorie nei confronti di singole amministrazioni locali). Se ricordate, ho sempre auspicato una soluzione condivisa (vedi questo
documento del 2008, a pag. 10).
Il metodo è nato per essere applicato agli interventi del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, ma tutte le amministrazioni che sponsorizzano programmi di aiuto in forma di garanzia potranno applicarlo ai loro interventi, previa comunicazione al MiSE. Un vantaggio non da poco, che consente di uscire dalle ristrettezze del regime
de minimis e quindi di andare oltre il limite assoluto agli aiuti di 200.000 euro in tre anni, consumato nella misura del 13,33% dell'ammontare garantito. Invece, con questo metodo validato dall'UE si possono utilizzare regimi di aiuto più ampi e flessibili, basati ad esempio su regolamenti generali di esenzione o sul regime di aiuto temporaneo (lo "pseudo de minimis" di 500.000 euro) introdotto nelle
misure anti-crisi del novembre 2008.
C'è un'altra buona notizia per i fruitori di questo metodo: è tecnicamente semplice, e impiega dati pronti per l'uso, che vengono calcolati a livello nazionale e resi disponibili dal MiSE. Pertanto non sarà necessario calcolare (come invece previsto nel
metodo autorizzato per la Germania) parametri di rating o di rischio distinti per territori, settori, o singole aziende. No, si utilizzano dati basati sull'esperienza storica del Fondo centrale di garanzia, soggetti ad aggiornamento annuale. Da questi si calcolano i parametri di tasso di perdita attesa (denominato "fattore di rischio", differenziato tra prestiti per il capitale circolante e prestiti per investimenti) e di incidenza dei costi operativi (il MiSE stima un valore minimo di tale incidenza, le amministrazioni locali devono applicare un livello non inferiore). C'è poi un aggiunta a titolo di remunerazione del capitale di rischio pubblico. L'elemento di aiuto si ottiene come differenza tra il premio teorico della garanzia (somma dei suddetti parametri) e il premio agevolato pagato dall'azienda.
Ovviamente le formule tengono conto dell'importo erogato, della quota garantita, della durata e del piano di ammortamento. Per i dettagli rinvio alla lettura delle
linee guida MiSE. A titolo di esempio, il premio teorico su un prestito annuale per il circolante sarebbe calcolato oggi sommando un tasso di perdita attesa di 0,65%, un'incidenza dei costi operativi di 0,60% e un aggiunta per la remunerazione del capitale di 0,32%: in tutto 1,57% per anno. E alla prossima revisione annuale? E' probabile che la perdita attesa vada ad aumentare, essendo basata sull'esperienza storica più recente.
Il testo della decisione non è ancora disponibile sul sito della Commissione (il riferimento è a questa
pagina web).
Con l'occasione rileviamo che il MiSE ha intrapreso e completato un percorso analogo per il regime di aiuto da applicare ai programmi di private equity. In proposito ha emanato le linee guida per l’attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico, del regime di aiuti a favore del capitale di rischio n. 304/07, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto Ministeriale istitutivo del regime del 21 aprile 2010, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.154 del 5/7/2010 (vedi
documento).
Luca