Posizioni dell'AECM sugli aiuti di Stato ai confidi
Sun 4 Nov 2007, 13.10 Stampa
Al recente
convegno Fedart, il direttore dell'
AECM (associazione europea dei confidi), Marcel Roy, ha parlato della riforma degli aiuti di Stato che la Commissione Europea sta portando avanti, e che impatta sui sistemi di garanzia collettiva. Trovate qui le
slide della sua relazione (grazie per aver parlato in italiano). Trovate i position paper di AECM sul loro sito in questa
pagina.
Leggendo il materiale dell'AECM, mi è venuta voglia di andare a rileggere i documenti della Commissione Europea che ridisegnano l'intreccio tra aiuti di Stato e garanzie, partendo dalla pagina web sulla
State aid reform. I principali sono:
- il nuovo regolamento No 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti de minimis, esentati dalla notifica alla Commissione per il loro importo limitato (massimo 200.000 euro in tre anni); ne avevo parlato qui; per gli aiuti in forma di garanzie trattati in de minimis introduce la "regola del 13%", ovvero prevede che un programma di garanzia pubblica o supportata da fondi pubblici determini un'equivalente sovvenzione in conto capitale lorda pari al 13% della parte garantita del prestito; a quanto ho inteso, il 13% si applica "secco" all'importo iniziale del prestito, che è probabilmente a medio-lungo termine (il 13% è da intendersi quindi come il valore attuale dei minori spread creditizi pagati dal beneficiario lungo la vita del prestito); per poter trattare un programma di garanzia in de minimis, la percentuale garantita non deve superare l'80% e il beneficiario non deve essere un'impresa in crisi; se un'ente agevolante vuole applicare un regime di calcolo dell'intensità di aiuto delle garanzie diverso da quello del "13%", può farselo autorizzare dalla Commissione, per forme di incentivo attivate su regolamenti diversi da quello "de minimis" (principalmente il regolamento sulle esenzioni per categorie di cui qui sotto al punto 2); dovrà rispettare un approccio "basato sul rischio" che risponda alle regole della Comunicazione in materia (v. punto 3); una volta autorizzato, il metodo di calcolo dell'aiuto può essere applicato anche ad aiuti della stessa natura trattati in de minimis (ad esempio, aiuti agli investimenti delle PMI, se il metodo è applicato sul regolamento di esenzione relativo), che tra l'altro con il nuovo regolamento si cumulano (il de minimis non è un plafond d'aiuto aggiuntivo a quelli disciplinati dai regolamenti d'esenzione per categorie);
- la bozza di regolamento generale di esenzione per categoria (general block exemption), che disciplina le forme di aiuto esentate dalla notifica alla Commissione non trattate in "de minimis"; la versione dell'8/9/2007 è al secondo giro di consultazione (vedi anche la relazione illustrativa); sostituirà il regolamento attuale che è stato prorogato fino al 30/6/2008; troviamo qui il grosso degli incentivi alle imprese su fondi strutturali dei DOCUP 2008-2013: aiuti regionali, PMI (investimenti, creazione di occupati, consulenza), ricerca - sviluppo - innovazione, formazione, protezione ambientale, capitale di rischio, impiego di soggetti svantaggiati e disabili; questo regolamento di esenzione sarà applicabile soltanto agli aiuti trasparenti, che consentono il calcolo ex ante dell'intensità d'aiuto; gli aiuti su garanzie non sono considerati a priori aiuti trasparenti, ma possono diventarlo se l'ente agevolante si fa autorizzare dalla Commissione un procedimento di calcolo dell'intensità di aiuto rispondente alla Comunicazione sugli aiuti in forma di garanzia (vedi punto 3); da notare che con il nuovo regolamento, gli aiuti ricevuti dall'impresa in conto de minimis per un dato oggetto di spesa sono sommati a quelli per altri programmi esenti ai fini del rispetto dei limiti per l'esenzione;
- la bozza di comunicazione sugli aiuti in forma di garanzia del 18/7/2007; è in questo documento che si fissano i criteri per stabilire se un programma di garanzia configura aiuto di Stato e, in caso affermativo, qual è l'intensità di aiuto; si tratta di criteri che fanno riferimento al prezzo equo della garanzia basato sul rating del beneficiario, di cui abbiamo parlato in questo blog; sono previsti regimi semplificati per le PMI (con esposizioni garantite inferiori a 1,5 milioni di euro), in cui si calcola l'elemento di aiuto rispetto a premi equi, fissati ex lege e distinti per rating; in alternativa, il premio equo può essere calcolato come prezzo di equilibrio del sistema di garanzia, tale da coprire i costi amministrativi, le perdite attese e la remunerazione del capitale assorbito.
Dei tre provvedimenti di cui sopra, il regolamento de minimis è già in vigore, quello sulle esenzioni per categoria lo sarà dal luglio 2008, mentre quello sulle garanzie dovrebbe essere applicato dalla fine di quest'anno.
AECM ha preso una posizione critica sulla riforma degli aiuti di Stato, che a suo giudizio potrebbe creare grossi impedimenti agli enti di garanzia operanti con le PMI.
Della bozza di
Comunicazione sulle garanzie, AECM contesta il calcolo del costo della garanzia basato sui rating, che non sono normalmente attribuiti dalle banche alle imprese retail. Inoltre, si afferma che i premi equi di mercato non sono facilmente desumibili dal tasso sui prestiti non garantiti, poiché questi ultimi riflettono logiche di pricing complesse e differenziate tra banche. La comunicazione fisserebbe poi premi equi per le PMI troppo alti rispetto agli attuali prezzi delle garanzie collettive. Nel caso alternativo di premi equi calcolati con formule di equilibrio economico, AECM contesta l'inclusione delle spese amministrative del sistema di garanzia, che discriminerebbe le garanzie rispetto agli aiuti in conto capitale, per i quali i costi di "distribuzione", pur rilevanti, non sono sommati come aiuto effettivo all'impresa.
Rispetto al nuovo
regolamento sulle esenzioni per categorie, AECM lamenta l'esclusione delle garanzie dalle forme di aiuto utilizzabili in esenzione dalla notifica alla Commissione (al di fuori del regime de minimis, s'intende). In particolare, si teme che i sistemi di garanzia oggi autorizzati sul regolamento di esenzione per la categoria "PMI" non facciano in tempo a essere riammessi sulla nuova normativa. Le difficoltà interpretative e applicative delle nuove regole non consentirebbero di adeguare, notificare e avere approvati i programmi entro luglio 2008. Per evitare il blocco dei programmi in essere, AECM chiede di introdurre nel regolamento generale di esenzione per categorie un regime specifico per le "garanzie su prestiti alle PMI" con un'intensità di aiuto del 10% (inferiore al 13% previsto nel caso de minimis e giustificato dal minor rischio di tale classe di attivi, ammesso anche dal Comitato di Basilea).
Che cosa implica tutto ciò per i nostri confidi? AECM sottolinea che le regole sugli aiuti pubblici non si devono applicare agli enti di garanzia che operano con fondi privati, se non per l'operatività controgarantita da fondi pubblici. Nessun problema, quindi? Si può continuare a presumere assenza di aiuto o, al più, trattare in de minimis presumendo un assorbimento irrilevante? Con le nuove regole, e con le nuove politiche della Direzione concorrenza dell'UE, temo che non lo si possa fare più. Se il confidi ottiene o gestisce fondi regionali, c'è di fatto aiuto pubblico, e maggior ragione c'è se la garanzia è offerta a prezzo calmierato (e con i limiti di premio equo fissati dalla Comunicazione sulle garanzie è difficile non cadere in tale situazione). C'è un solo modo per evitare l'onere della notifica alla Commissione: il regime de minimis, che però determina un assorbimento elevato (il 13%) del massimale di aiuto. Se l'ente pubblico vuole più margine di manovra, allora bisogna passare ad un altro regime di esenzione, ma in questo caso occorre notificare a Bruxelles il procedimento di pricing della garanzia e di calcolo dell'effetto di aiuto, e qui comincia l'avventura (almeno per qualche mese, fino a quando si definiranno dei criteri e delle best practice). Penso che la proposta di AECM di introdurre un regime forfettario per le PMI, almeno pro tempore, sia ragionevole.
Le regole comunitarie sugli aiuti sono, accanto a Basilea 2 e alla legge 326/2003, il terzo incomodo del nuovo quadro normativo sui confidi, con effetti diffusi (non c'è 106 che tenga) e profondi. Abbiamo appena presentato un progetto di ricerca universitario sugli aiuti di Stato in forma di garanzie. Qualunque sia l'esito del bando, ci occuperemo presto di questo argomento. Come si affronta il problema nei vostri lidi?
Luca