Documento Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale per i 107 (e considerazioni sulle contro-garanzie)
Sat 21 Apr 2007, 10.11 Stampa
La Banca d'Italia sta facendo un lavoro impressionante per allineare tutto il sistema sul nuovo regime di Vigilanza post Basilea 2. Dopo le
istruzioni applicative relative alle banche, (Circolare n. 263 del dicembre 2006), è uscito un
documento di consultazione sulla normativa omologa relativa agli intermediari vigilati, iscritti all'ormai famoso elenco speciale ex art. 107 TUB.
L'impianto di controllo prudenziale del 107 è più snello rispetto a quello delle banche. Nel
primo pilastro, si prevedono requisiti minimi per i rischi di credito, di controparte, operativo e di concentrazione (dei crediti); solo per le banche che hanno esposizioni rilevanti, sono previsti requisiti per i rischi di mercato e di cambio.
Nel
secondo pilastro si richiede un processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale simile a quello applicato alle banche "standard". Nel
terzo pilastro si fissano obblighi di informativa al mercato.
Come previsto in un
emendamento al TUB, anche gli intermediari 107 che erogano crediti potranno applicare l'approccio IRB di Basilea 2. Su questo punto, il documento in questione rinvia alla normativa per le banche, ovvero alle istruzioni di cui sopra. Si presume però che la gran pare dei 107 adotterà il
metodo standardizzato, che viene ripreso dalla normativa per le banche, con l'aggunta di precisazioni richieste dall'operatività degli intermdiari non bancari (ad esempio leasing e factoring).
Per il rischio di credito, è inoltre consentito un metodo standardizzato semplificato, che non prevede una differenziazione dei requisiti per rating esterno, ma si limita ad applicare una tabella che è la versione aggiornata di quella applicata prima di Basilea 2 (ad esempio, prevede una ponderazione al 75% dei crediti retail, classe che non era prevista in Basilea 1). Nelle Istruzioni per le banche, questo metodo semplificato è ammesso, e viene inquadrato nel Titolo I, Capitolo 1, parte III.
Sulle garanzie personali dei confidi, a pag. 66, si ribadiscono le posizioni già espresse nelle istruzioni per le banche e in precedenti documenti:
Nel caso in cui i sistemi di garanzia mutualistica (ad es. i Confidi) forniscano
garanzie di tipo personale, il requisito previsto nel punto 1.2 del presente
paragrafo si ritiene rispettato purché sia soddisfatta una delle seguenti
condizioni:
a) il finanziatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento
provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile
dell'importo delle perdite economiche che l’intermediario stesso potrebbe
subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di
altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura
della garanzia personale. Il finanziatore stabilisce la congruità dell’acconto in relazione alle perdite sperimentate;
b) gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano il trattamento prudenziale come garanzia personale.
Sull'efficacia delle contro-garanzie a fronte di garanzie personali, a pag. 63, si afferma:
Quando un’esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua
volta assistita dalla contro-garanzia di uno dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) del punto 1.3 del presente paragrafo, l'esposizione può essere considerata protetta da una garanzia personale fornita dal controgarante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la contro-garanzia copre tutti gli elementi di rischio di credito dell’esposizione protetta;
b) la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto all’obbligazione principale;
c) l’intermediario è in grado di dimostrare che la copertura è solida e che non
esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della
contro-garanzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta da
parte del contro-garante.
La contro-garanzia da parte di uno dei fornitori di protezione sopra indicati è
riconosciuta anche se essa non assiste la garanzia diretta dell’esposizione, ma
una contro-garanzia prestata a tale garanzia diretta da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi.
Si riconosce quindi valida una contro-garanzia personale di soggetti ammessi (Stato, altri enti pubblici, banche multilaterali di sviluppo) a fronte di garanzie personali anche rilasciate da confidi non vigilati. Si riconosce inoltre la validità di una catena di controgaranzie che termina con quella di un soggetto ammesso, anche se l'anello intermedio non lo è (ad esempio, quando un confidi 106 di primo grado è controgarantito da un 106 o 107 di secondo grado e questo è controgarantito dal FEI o da una Regione.) Il problema è però trovare queste contro-garanzie "personali" illimitate: le Regioni e il Fondo Centrale di garanzia non ne rilasciano, e anche il FEI applica un
cap al suo impegno.
Non si parla esplicitamente di
fondi pubblici di garanzia, se non per un fugace accenno a pag. 37 dove si parla di garanzie integrative rispetto a quelle ipotecarie. Su questo punto (riconoscere i fondi pubblici come erogatori di valide contro-garanzie) continua l'azione di lobbying delle associazioni dei confidi.
So di dire una cosa che rischia di guastare i miei buoni rapporti con molti esponenti del mondo confidi, ma la dico lo stesso perché vedo una situazione di stallo dalla quale occorre uscire al più presto: io, se fossi in loro, cercherei soluzioni alternative. Il sistema deve essere rivisto alla radice: perché ostinarsi a cercare spazi di ammissibilità di strutture obsolete tra le pieghe della nuova normativa? Il problema non è la cattiva volontà della Banca d'Italia, che ha dimostrato invece grande apertura verso le istanze dei confidi. Basilea 2 è stato scritto a Basilea, con le logiche di un Comitato internazionale. E' molto pericoloso puntare a soluzioni domestiche che guardano al passato, e ritardare con questo pretesto la progettazione del nuovo.
Luca