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LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (di seguito, Testo unico), e in
particolare:
- l'art. 106, comma 1, ai sensi del quale l'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi (di seguito, attivita' finanziarie) e' riservato a
intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco (di seguito,
elenco generale) tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (di
seguito, UIC);
- l'art. 106, comma 2, che prevede che gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale possano svolgere esclusivamente
attivita' finanziarie;
- l'art. 106, comma 3, che definisce le condizioni per
l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale;
- l'art. 106, comma 4, ai sensi del quale il Ministero
dell'economia e delle finanze specifica il contenuto delle attivita'
finanziarie e quando ricorra il loro esercizio nei confronti del
pubblico nonche' fissa requisiti di forma giuridica e di patrimonio
specifici per intermediari che svolgono determinate attivita';
- l'art. 106, comma 5, il quale prevede che l'UIC indica le
modalita' di iscrizione nell'elenco generale;
- l'art. 106, comma 6, che attribuisce all'UIC il potere di
richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e
documenti per verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione;
- l'art. 106, comma 7, che dispone l'obbligo, in capo ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso intermediari finanziari, di comunicare all'UIC le cariche
analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura;
- l'art. 108, che disciplina i requisiti di onorabilita' dei
titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari;
- l'art. 109, che disciplina i requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari
finanziari;
- l'art. 110, che disciplina gli obblighi di comunicazione dei
soggetti che sono titolari, direttamente o indirettamente, per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona, di partecipazioni rilevanti in un intermediario
finanziario;
- l'art. 111, che disciplina la cancellazione dall'elenco
generale;
- l'art. 113, che prevede che i soggetti che svolgono in via
prevalente, non nei confronti del pubblico, attivita' finanziarie si
iscrivono in un'apposita sezione dell'elenco generale;
- l'art. 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito
su pegno, previste dall'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938,
n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 del Testo
unico;
- l'art. 155, comma 4, che stabilisce che i confidi sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco generale;
- l'art. 155, comma 5, che disciplina i soggetti che esercitano
professionalmente l'attivita' di cambiavalute;
- l'art. 155, comma 6, che disciplina i soggetti diversi dalle
banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti
nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi
determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio (di seguito, CICR);
Vista la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 disciplinante i
soggetti operanti nel settore finanziario;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17
febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari
finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2003, n.
326, disciplinante l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione,
e in particolare:
- l'art. 62, comma 1, ai sensi del quale alla Banca d'Italia sono,
tra l'altro, trasferiti le competenze e i poteri attribuiti all'UIC
dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 e dal Testo unico;
- l'art. 62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'UIC
contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla
Banca d'Italia;
Considerata la necessita' di conferire organicita' al quadro
regolamentare degli intermediari finanziari al fine di favorire il
buon funzionamento e l'efficienza del sistema finanziario;
E m a n a
le unite disposizioni concernenti:
- le modalita' di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi
elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli
articoli 106, 113 e 155 del Testo unico;
- le modalita' di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali
e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore
finanziario;
- gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei
soggetti che operano nel settore finanziario
Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma, 14 maggio 2009
Il Governatore: Draghi
Allegato
Titolo I
DEFINIZIONI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- Testo unico, il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- Decreto, il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155,
commi 4 e 5 del Testo unico;
- elenco generale, l'elenco previsto dall'articolo 106, comma
1, del Testo unico;
- elenco speciale, l'elenco previsto dall'articolo 107, comma
1, del Testo unico;
- intermediari finanziari, i soggetti iscritti nell'elenco
generale;
- legge confidi, la legge del 24 novembre 2003, n. 326,
disciplinante l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;
- attivita' finanziarie, attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi;
- partecipazioni rilevanti, le partecipazioni superiori al 5%
del capitale con diritto di voto o comunque di controllo
2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento
all'organo amministrativo si applicano al consiglio di
amministrazione e al consiglio di gestione
3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento
all'organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al
consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla
gestione
Titolo II
ISCRIZIONE DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
NELL'ELENCO GENERALE E NELLE RELATIVE SEZIONI
Art. 2
Domanda di iscrizione nell'elenco generale
1. Le societa' tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco generale
presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta
giorni dall'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, se
di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle
imprese delle modifiche statutarie, se gia' costituite
2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato
nell'allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante della
societa', indica:
a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e
amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e
le generalita' complete del legale rappresentante;
b) le attivita' finanziarie che si intende esercitare, per le
quali si richiede l'iscrizione;
c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato;
d) per gli intermediari che intendono svolgere l'attivita' di
rilascio di garanzie, l'ammontare dei mezzi patrimoniali
3. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente
documentazione:
a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese
o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese ovvero
l'iscrizione delle modifiche statutarie;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati
vigenti dal legale rappresentante della societa';
c) per le societa' di nuova costituzione:
- attestazione del versamento del capitale sociale, rilasciata
dalla banca italiana o dalla succursale in Italia di banca estera
presso la quale il versamento e' stato effettuato;
- attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa
dall'organo di controllo dell'intermediario;
- in presenza di conferimenti in natura, la relazione giurata
prevista dalla disciplina civilistica applicabile alla societa';
d) nel caso di societa' gia' costituite, una perizia giurata,
riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione
della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e
l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia
e' effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili,
designati dalla societa';
e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o
indirettamente (cioe' per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona), una partecipazione
rilevante nel capitale della societa', con l'indicazione delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini
percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti
per il tramite dei quali e' detenuta la partecipazione (cfr. allegato
n. 1-bis);
f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo
nella quale e' stata condotta la verifica della sussistenza dei
requisiti di onorabilita' (vedi nota 1) in capo ai soggetti aventi,
direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel
capitale della societa';
g) elenco nominativo, con indicazione delle generalita' complete
(cfr. modulo AR1 in allegato n. 1-ter), dei componenti l'organo
amministrativo e di quello di controllo nonche' degli eventuali
amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che
svolgono funzioni equivalenti;
h) copia del verbale della riunione dell'organo competente (vedi
nota 2) nella quale sono stati verificati i requisiti degli esponenti
aziendali, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono
funzioni equivalenti; (vedi nota 3)
i) un programma che illustri le attivita' che la societa' intende
svolgere nonche' le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi
perseguiti. Il programma e' corredato da una descrizione dettagliata
della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con
indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento
utile ad illustrare le caratteristiche operative della societa';
j) per le societa' gia' costituite, l'ultimo bilancio approvato e
una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo
amministrativo e da quello di controllo;
k) per le societa' che intendono svolgere l'attivita' di rilascio
di garanzie:
- attestazione della banca italiana o della succursale in Italia
di banca estera presso la quale e' depositato il capitale sociale
versato, con indicazione delle attivita' liquide o dei titoli di
pronta liquidabilita' in cui il capitale e' investito;
- perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal
giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale
risulti l'esistenza e l'ammontare dei mezzi patrimoniali. La perizia
e' effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili,
designati dalla societa';
- scheda informativa sui mezzi patrimoniali (vedi nota 4)
secondo lo schema indicato nell'allegato n. 1-quater;
l) copia del documento di identita' della persona che sottoscrive
la domanda di iscrizione
Art. 3
Domanda di iscrizione nella sezione dell'elenco generale
prevista dall'articolo 113 del Testo unico
1. I soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione dell'elenco
generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico che intendono
svolgere in via esclusiva attivita' finanziarie presentano alla Banca
d'Italia domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione
nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero
dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche
statutarie, se gia' costituiti
2. I soggetti tenuti ad iscriversi che esercitano in via
prevalente attivita' finanziarie presentano domanda di iscrizione
entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del
secondo bilancio da cui risulti l'esercizio in via prevalente delle
attivita' finanziarie
3. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato
nell'allegato n. 2 e sottoscritta dal legale rappresentante della
societa', indica:
a) la denominazione sociale o la ragione sociale, la forma
giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede
legale), il codice fiscale e le generalita' complete del legale
rappresentante;
b) le attivita' finanziarie che si intende esercitare, per le
quali si richiede l'iscrizione
4. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara che:
a) le persone, nominativamente indicate, che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo possiedono i requisiti di
onorabilita' ed indipendenza (vedi nota 5) ;
b) i soggetti, specificamente indicati, che detengono,
direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella
societa' possiedono i requisiti di onorabilita' (vedi nota 6) ;
c) le attivita' finanziarie sono svolte in via prevalente od
esclusiva
5. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente
documentazione:
a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese
o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese ovvero
l'iscrizione delle modifiche statutarie;
b) stralcio dell'atto costitutivo per la parte relativa
all'oggetto sociale;
c) copia del documento di identita' della persona che sottoscrive
la domanda di iscrizione
Art. 4
Domanda di iscrizione dei confidi nell'apposita sezione
dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4,
del Testo unico
1. I confidi presentano alla Banca d'Italia la domanda di
iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle
imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel
registro delle imprese delle modifiche statutarie, se gia'
costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il
termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla
data di registrazione del contratto nel registro delle imprese
2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato
nell'allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante del
confidi, indica:
a) la denominazione del confidi, la forma giuridica, la sede
legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice
fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante;
b) che il capitale sociale versato ovvero il fondo consortile non
e' inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, della
legge confidi;
c) che la compagine sociale o consortile e' composta da piccole e
medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9,
della legge confidi, ciascuna detentrice di una partecipazione non
inferiore a euro 250,00 ne' superiore al 20% del capitale o fondo
(vedi nota 7) Tali condizioni devono risultare anche dallo statuto
sociale
3. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente
documentazione:
a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese
o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a
seconda dei casi, l'iscrizione della societa' nel registro delle
imprese, l'iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di
consorzi, la registrazione del contratto;
b) copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell'atto
costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del
contratto consortile;
c) schema di composizione del patrimonio netto del confidi (cfr.
allegato n. 3-bis);
d) copia del documento di identita' della persona che sottoscrive
la domanda di iscrizione
4. Il confidi verifica, alla conclusione del primo esercizio, che
il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia
rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia
alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto
(cfr. allegato n. 3-bis)
Art. 5
Domanda di iscrizione degli intermediari finanziari
esteri nell'elenco generale
1. L'esercizio di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico
con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte
di soggetti esteri e' subordinato all'iscrizione nell'elenco generale
2. Gli intermediari finanziari esteri tenuti all'iscrizione
nell'elenco generale inviano alla Banca d'Italia domanda di
iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'intermediario estero e
dal responsabile della stabile organizzazione in Italia. La domanda
e' inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione della stabile
organizzazione in Italia nel registro delle imprese. Essa indica:
a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale
dell'intermediario all'estero e la sede della stabile organizzazione
in Italia, il codice fiscale di quest'ultima e le generalita'
complete del suo responsabile;
b) l'importo del fondo di dotazione della stabile organizzazione
in Italia;
c) le attivita' finanziarie che si intende esercitare in Italia,
per le quali si richiede l'iscrizione;
d) le attivita' finanziarie effettivamente svolte con continuita'
nel paese estero nel quale l'intermediario ha la propria sede legale
3. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente
documentazione:
a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese
o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'iscrizione della stabile organizzazione nel registro delle imprese,
con indicazione delle attivita' finanziarie da esercitare in Italia;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale
dell'intermediario, tradotti in italiano. La corrispondenza della
versione italiana a quella in lingua originale e' attestata dal
responsabile della stabile organizzazione in Italia;
c) attestazione del versamento del fondo di dotazione della
stabile organizzazione da parte della banca italiana, della banca
comunitaria o della succursale in Italia della banca estera presso la
quale il versamento e' stato effettuato, ovvero perizia giurata,
riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione
della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e
l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia e'
effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili,
designati dalla stabile organizzazione;
d) elenco nominativo, con indicazione delle generalita' complete
(cfr. modulo AR1 in allegato n. 1-ter), delle persone che svolgono
funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonche'
dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero;
e) copia del verbale della riunione nella quale l'organo
amministrativo dell'intermediario estero ha condotto la verifica dei
requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza in capo
ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile
organizzazione in Italia nonche' dei requisiti di onorabilita' dei
partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero (vedi
nota 8) ;
f) un programma che illustri le attivita' che l'intermediario
intende svolgere in Italia nonche' le linee di sviluppo, le strategie
e gli obiettivi perseguiti. Il programma e' corredato di una
descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma,
funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e
di ogni altro elemento utile ad illustrarne le caratteristiche
operative;
g) per gli intermediari che intendono svolgere l'attivita' di
rilascio di garanzie:
- per la parte del fondo di dotazione che deve essere tenuta in
forma liquida, l'attestazione della banca italiana o della succursale
in Italia di banca estera presso la quale la stessa e' depositata,
con indicazione delle attivita' liquide o dei titoli di pronta
liquidabilita' in cui e' investita;
- perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal
giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale
risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione.
La perizia e' effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori
contabili, designati dalla stabile organizzazione;
h) ultimo bilancio approvato dell'intermediario;
i) ove si tratti di intermediario appartenente ad un gruppo,
descrizione della struttura del gruppo di appartenenza;
j) per gli intermediari extracomunitari, dichiarazione del
rappresentante legale dell'intermediario estero attestante
l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni
emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in tema
di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite;
k) copia del documento di identita' delle persone che
sottoscrivono la domanda di iscrizione
4. Gli intermediari finanziari comunitari di paesi in cui esiste
una regolamentazione di settore equivalente a quella vigente in
Italia non sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione
richiesta nei precedenti commi 2, lettera b), e 3 (vedi nota 9) .
Essi trasmettono allegata alla domanda di iscrizione copia dell'atto
costitutivo e dello statuto sociale, tradotti in italiano (vedi nota
10)
Art. 6
Istruttoria delle domande
1. La Banca d'Italia (Servizio Supervisione sugli intermediari
specializzati), sulla base delle informazioni acquisite e dei
documenti prodotti, verifica la sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione degli intermediari nell'elenco generale o nelle apposite
sezioni dello stesso e provvede, entro centoventi giorni dalla data
di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con
provvedimento motivato (vedi nota 11)
Titolo III
REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI
E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE
Art. 7
Requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza
degli esponenti aziendali
1. Ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico, i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
gli intermediari finanziari devono possedere i requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza previsti con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (vedi nota 12)
2. La verifica del possesso dei requisiti e' condotta dall'organo
di appartenenza dell'esponente aziendale, ad eccezione dei componenti
il collegio sindacale, per i quali viene svolta dal consiglio di
amministrazione. Nel caso di amministratore unico, la verifica e'
effettuata dall'organo di controllo (vedi nota 13) . La verifica dei
requisiti del direttore generale e dei soggetti che svolgono funzioni
equivalenti e' effettuata dall'organo amministrativo. L'organo che
esperisce la verifica accerta il rispetto dei requisiti e valuta la
completezza probatoria della documentazione esaminata (vedi nota 14)
3. La verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso
della quale l'esame e' condotto partitamente per ciascuno dei
soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa
delibera deve essere analitica e, pertanto, deve dare atto dei
presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita
a tal fine e' trattenuta presso la societa' e conservata per un
periodo di 10 anni dalla data della delibera (vedi nota 15)
4. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di
professionalita', i verbali delle delibere assunte dai competenti
organi aziendali esplicitano le specifiche attivita' svolte da
ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i
relativi periodi di espletamento
5. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilita', dai
verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato,
l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per
attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione
di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per
reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione
6. E' rimessa al prudente apprezzamento della societa' la scelta
di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilita'
in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della
Banca d'Italia
7. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli
interessati devono presentare all'organo competente, che
l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
(vedi nota 16) . Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni
che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinche'
possa adottare le misure necessarie
8. L'organo competente, ove verifichi la mancanza dei requisiti di
cui al comma 1, entro trenta giorni dalla verifica dichiara la
decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico, dandone
immediata comunicazione alla Banca d'Italia (vedi nota 17)
9. Per gli intermediari finanziari esteri la verifica del possesso
dei requisiti di cui al comma 1 in capo ai soggetti che svolgono
funzioni di direzione della stabile organizzazione e' condotta
dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente,
dell'intermediario
10. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei
requisiti e' effettuata secondo quanto indicato nel presente
articolo. Entro trenta giorni dalla verifica, e' trasmessa alla Banca
d'Italia copia del verbale della riunione nel corso della quale e'
stata effettuata la verifica medesima (vedi nota 18)
Art. 8
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona,
partecipazioni in misura superiore al 5 per cento del capitale
rappresentato da azioni con diritto di voto in un intermediario
finanziario e' richiesta la verifica dei requisiti di onorabilita'
previsti dalle vigenti disposizioni (vedi nota 19)
2. La verifica dei requisiti e' effettuata dall'organo
amministrativo dell'intermediario finanziario; esso e' responsabile
della verifica e della completezza probatoria della documentazione
posta a supporto delle valutazioni effettuate (vedi nota 20) . Per
tale verifica possono essere di ausilio, oltre alle risultanze del
libro dei soci, le comunicazioni effettuate dai soci ai sensi
dell'articolo 110 del Testo unico
3. Ove il partecipante sia una persona fisica, per la verifica dei
requisiti l'intermediario finanziario puo' far riferimento alla
documentazione che, a titolo esemplificativo, e' indicata
nell'allegato n. 5
4. Ove il partecipante al capitale sia una persona giuridica,
l'accertamento deve riguardare i componenti l'organo amministrativo
ed il direttore generale della societa' (ovvero i soggetti che
ricoprono cariche equivalenti). In tal caso per la valutazione dei
requisiti l'intermediario finanziario potra' avvalersi anche del
verbale dell'organo amministrativo del partecipante da cui risulti
che e' stata effettuata la verifica in capo ai citati soggetti. Nel
caso in cui il soggetto partecipante sia un ente vigilato dalla Banca
d'Italia, i competenti organi sociali dell'intermediario finanziario
potranno, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far
riferimento ai requisiti gia' accertati in capo ai predetti esponenti
aziendali
5. La documentazione acquisita a tal fine e' trattenuta presso la
societa' e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della
delibera per la quale e' stata utilizzata. Dai verbali deve
risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione
puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare
l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va
comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei
confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero
incidere sul possesso del requisito in questione
6. Qualora i partecipanti vengano, successivamente, a trovarsi in
una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di
onorabilita', lo comunicano tempestivamente all'intermediario che
provvede ad informare la Banca d'Italia (vedi nota 21)
Art. 9
Comunicazioni dei partecipanti al capitale
1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura
superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto ovvero
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico in un
intermediario finanziario (vedi nota 22) ne da' comunicazione scritta
all'intermediario medesimo e alla Banca d'Italia (vedi nota 23)
Titolo IV
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO GENERALE E DALLE RELATIVE SEZIONI
Art. 10
Cancellazione su istanza di parte
1. La domanda di cancellazione dall'elenco generale e dalle
relative sezioni, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato
n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal liquidatore
o curatore), e' inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni
dal verificarsi delle cause alla base della richiesta
2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta
Titolo V
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Art. 11
Comunicazioni sugli esponenti aziendali
(vedi nota 24)
1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia ogni
modifica (vedi nota 25) della composizione degli organi sociali
nonche' la sostituzione del direttore generale o di coloro che
ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore
generale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di accettazione
della nomina da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da
quella di conferimento delle relative funzioni) o di cessazione dalla
carica, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia il modulo AR1
riportato nell'allegato n. 7
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari finanziari comunicano alla Banca
d'Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica
all'intermediario finanziario dell'avvenuta iscrizione, le cariche
analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura
con sede in Italia o all'estero. A tal fine si avvalgono del modulo
AR3, riportato nell'allegato n. 8. Gli stessi comunicano alla Banca
d'Italia ogni modifica intervenuta (nuova nomina, variazione di
carica o cessazione) entro sessanta giorni dalla data della
modificazione
Art. 12
Comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei soggetti iscritti
1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia le
modifiche che riguardano:
a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove
diversa da quella legale);
b) l'oggetto sociale;
c) le attivita' esercitate;
d) il capitale sociale;
e) il legale rappresentante;
f) il codice fiscale;
g) la forma giuridica
2. I confidi comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che
riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e), f), g) nonche'
lettera d) ovvero il fondo consortile
3. I soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo unico
comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto
indicato al comma 1, lettere a), e) ed f)
4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista
dall'articolo 113 del Testo unico comunicano alla Banca d'Italia le
modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), b),
e), ed f)
5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere
effettuate con il modulo VAR, riportato nell'allegato n. 9, entro
trenta giorni dall'avvenuta modifica
6. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) sono
effettuate entro trenta giorni dalla delibera o, se la modifica e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni
dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo
VAR deve essere allegata una copia dello statuto della societa'
dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le
relative modifiche. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere
b) e c), gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una
versione aggiornata del programma di attivita' previsto dagli
articoli 2, comma 3, lettera i), e 5, comma 3, lettera f), del
presente provvedimento
7. Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto
sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione
nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto
interessato inoltra alla Banca d'Italia l'istanza di iscrizione
secondo le modalita' stabilite nel Titolo II ed indicano
nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente
collocazione nell'elenco
8. Qualora la modifica dell'oggetto sociale comporti l'esercizio
dell'attivita' di rilascio di garanzie, gli intermediari finanziari
inviano alla Banca d'Italia la documentazione di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera k), ovvero, qualora si tratti di intermediari
esteri, quella di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) del
presente provvedimento. Gli intermediari finanziari inizieranno
l'attivita' di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla
Banca d'Italia la conferma dell'iscrizione sulla base della nuova
documentazione prodotta
9. In caso di perdite che possano comportare una riduzione del
capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento
dell'iscrizione nell'elenco generale, l'intermediario finanziario
comunica, senza indugio, il fatto alla Banca d'Italia indicando le
iniziative che intende assumere al riguardo
10. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con
le modalita' e nei termini previsti dalla stessa (vedi nota 26) ,
segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale,
economica e finanziaria. Il mancato invio di due segnalazioni
periodiche consecutive potra' rilevare quale presupposto della
proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai
sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo unico
11. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto, gli
intermediari finanziari che esercitano l'attivita' di rilascio di
garanzie:
a) inviano alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei
relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
b) assolvono l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti
semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche di cui al
precedente comma 10;
c) comunicano alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio
in via prevalente o rilevante dell'attivita' di rilascio di garanzie
entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione
indicano le iniziative intraprese per ricondurre l'attivita' nei
limiti consentiti e trasmettono le deliberazioni assunte a tal fine
dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;
d) comunicano entro sette giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta
riconduzione nei limiti consentiti dell'attivita' esercitata in via
prevalente o rilevante (vedi nota 27)
Art. 13
Sanzioni
1. L'inosservanza da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo in un intermediario
finanziario degli obblighi di comunicazione stabiliti dalle presenti
disposizioni ai sensi degli articoli 106, commi 6 e 7, del Testo
unico nonche' dell'obbligo di dichiarare, ricorrendone i presupposti,
la decadenza ovvero la sospensione degli esponenti aziendali, secondo
quanto previsto dall'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo unico, e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 144 del Testo unico (vedi nota 28)
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Disposizioni abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) Circolare UIC del 2 giugno 1995;
b) Circolare UIC del 4 settembre 1996;
c) Circolare UIC del 22 giugno 1998;
d) Provvedimento UIC 4 giugno 1999
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Le domande di iscrizione o cancellazione presentate prima della
data di entrata in vigore del presente provvedimento restano soggette
alla disciplina vigente prima di tale data
2. Gli intermediari finanziari indicano negli atti e nella
corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco generale e in
quello speciale
3. Gli intermediari finanziari invitano i propri esponenti ad
eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti
gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle
disposizioni del Testo unico
4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui
all'articolo 113 del Testo unico che alla data di entrata in vigore
del decreto esercitavano attivita' di assunzione di partecipazioni
senza svolgere congiuntamente altra attivita' finanziaria nei
confronti delle proprie partecipate e che non sono quindi piu' tenuti
all'iscrizione nella citata sezione dell'elenco generale, richiedono
alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, la cancellazione dalla sezione
medesima utilizzando lo schema di domanda riportato nell'allegato n.
6 (modulo di cancellazione). Nel campo Altro da specificare (...)
del citato schema riportano la seguente motivazione: Richiesta di
cancellazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto
ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29
5. I soggetti, diversi da quelli di cui al precedente comma 4,
iscritti nell'elenco generale o nelle relative sezioni che, in base
alle disposizioni del decreto, non sono piu' tenuti all'iscrizione,
comunicano tale circostanza alla Banca d'Italia e chiedono
tempestivamente la cancellazione dall'elenco o dalle sezioni
6. Fino all'adozione di apposite disposizioni per i soggetti di
cui all'articolo 14 del decreto, continua a trovare applicazione il
provvedimento UIC del 21 dicembre 2001 (vedi nota 29)
(1) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica,
cfr. Titolo III.
(2) La verifica viene svolta dall'organo di appartenenza, ad
eccezione dei componenti il collegio sindacale per i quali viene
svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore
unico la verifica e' effettuata dall'organo di controllo.
(3) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica,
cfr. Titolo III.
(4) Per la determinazione delle poste contabili indicate nella scheda
si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci
degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1992,
n. 87 ed alle relative disposizioni di attuazione.
(5) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica dei
requisiti, cfr. Titolo III.
(6) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica dei
requisiti, cfr. Titolo III.
(7) I soci di un confidi costituito nella forma di societa'
cooperativa devono essere, ai sensi dell'articolo 2522 del Codice
Civile, in numero non inferiore a 9, limite derogabile solo per le
c.d. piccole societa' cooperative (costituite esclusivamente da
persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle S.r.l.).
(8) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica,
cfr. Titolo III.
(9) Gli intermediari indicano la denominazione dell'autorita' estera
che svolge l'attivita' di controllo.
(10) La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua
originale e' attestata dal responsabile della stabile organizzazione
in Italia.
(11) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante
l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Supplemento
ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159
del 9 luglio 2008 e disponibile all'indirizzo
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/pr
ovv/Provvedimento 25 giugno 2008.pdf).
(12) Cfr. decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n.
516. Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, fino
all'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo 109 del
Testo unico (come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004,
n. 37) rilevano, per i soli componenti l'organo di controllo, i
requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile.
(13) In mancanza dell'organo di controllo, la verifica e' effettuata
dall'assemblea dei soci.
(14) E' valutata con particolare attenzione la posizione delle
persone che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari
cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo
unico.
(15) Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di
professionalita' ed onorabilita' va effettuato fin dal momento della
nomina, atteso che secondo la disciplina del Codice civile i
supplenti, al verificarsi degli eventi previsti, subentrano
automaticamente ai sindaci cessati. In caso di mutamento di carica
nell'ambito del medesimo intermediario, laddove sono previsti
identici requisiti, non si rende necessario un nuovo accertamento in
aggiunta a quello gia' validamente effettuato (ad esempio,
amministratore delegato chiamato a ricoprire, in corso di mandato, la
carica di direttore generale).
(16) Nell'allegato n. 4 e' riportato un elenco di documentazione
acquisibile.
(17) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si
applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale
prevista dall'articolo 113 del Testo unico.
(18) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si
applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale
prevista dall'articolo 113 del Testo unico.
(19) Cfr. articolo 108 del Testo unico e decreto del Ministro del
tesoro del 30 dicembre 1998, n. 517.
(20) E' valutata con particolare attenzione la posizione dei soggetti
che detengono partecipazioni rilevanti e che abbiano ricoperto
cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai
sensi dell'articolo 111 del Testo unico.
(21) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si
applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale
prevista dall'articolo 113 del Testo unico.
(22) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
confidi, ai soggetti di cui all'articolo 155, comma 6, del Testo
unico e ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale ai
sensi dell'articolo 113 del Testo unico.
(23) Con Provvedimento del 31 dicembre 1993, disponibile
all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed
Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri
operatori/Intermediari Finanziari/Normativa), la Banca d'Italia ha
determinato i presupposti, le modalita' e i termini di tali
comunicazioni.
(24) .fo, Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i confidi, i
soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo unico ed i
soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista
dall'articolo 113 del Testo unico
(25) Nuova nomina, variazione di carica o cessazione.
(26) Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009.
(27) Secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del
decreto, l'attivita' di rilascio di garanzie deve essere ricondotta
nei limiti consentiti entro sessanta giorni dall'accertamento
dell'esercizio della stessa in via prevalente o rilevante.
(28) La sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni
dell'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo unico sia applicano anche a
coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo in soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale
prevista dall'articolo 113 del Testo unico
(29) Disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione
Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e
altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa).
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