Procedura di disavanzo eccessivo
Procedura comunitaria
Il livello del deficit costituisce uno dei quattro criteri di convergenza. Secondo il Trattato di Maastricht, le spese che eccedono il valore delle entrate (disavanzo) non possono superare la soglia fissata del 3% del PIL in un anno, mentre il debito pubblico totale non può incrementare oltre il limite massimo stabilito, pari al 60% del PIL.
Ai sensi dell’articolo 104c del TUE, e conformemente al Patto di stabilità, si è stabilito che gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione europea il loro deficit attuale e programmato e il livello del loro debito.
Se il debito pubblico totale di un Paese supera il 60%, ma con un andamento decrescente, allora la Commissione può giudicarlo non eccessivo.
In caso contrario può dare avvio alla procedura di deficit eccessivo, formulando una raccomandazione da inviare al Consiglio Ecofin.
Il Consiglio prende una decisione sulla base della raccomandazione e nel caso di accordo con la Commissione invia una propria raccomandazione allo Stato membro in questione.
A partire dalla Terza Fase dell’ UME lo Stato che non si conforma a tali misure può essere penalizzato con il prelevamento dei fondi, che gli sono stati concessi dalla BEI, con l’imposizione di restrizioni all’emissione di titoli, con la richiesta di costituire un deposito infruttifero presso la Comunità e con l’inflizione di ammende.
Cfr.:
Deficit
Debito
Criteri di convergenza
TUE
Patto di stabilità
Commissione europea
Ecofin
Raccomandazione
BEI
Categoria
Legislazione europea
Lingua
Italiano
Redattore
Lara Molinari
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