Il documento del 12/2 prevede, per le
banche di garanzia collettiva, gli stessi requisiti patrimoniali delle banche. Nel patrimonio ammesso, la Vigilanza può riconoscere poste presenti in bilancio non direttamente riconducibili a componenti del patrimonio di base e supplementare tipiche. I requisiti sono (cito):
- piena disponibilità per coprire prontamente eventuali perdite verificatesi sull’intero bilancio della banca;
- stabilità nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate;
- possibilità, qualora la banca non produca utili, di posticipare o escludere
eventuali forme di remunerazione comunque previste.
Per i
confidi 107 il documento precisa quanto segue:
gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio di vigilanza devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugio per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. Pertanto, prima di computare nel patrimonio di vigilanza alcune poste di bilancio tipiche dei confidi (ad esempio, le riserve patrimoniali costituite con contributi pubblici aventi vincolo di destinazione), gli stessi le valutano con attenzione e ne documentano la conformità con i seguenti principi:
- piena disponibilità. Qualsiasi elemento del patrimonio di vigilanza (compresi i contributi pubblici) deve poter essere utilizzato senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali;
- stabilità. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento alle
condizioni stabilite per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli
strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (es.: durata minima,
condizioni per il rimborso).
Le regole sui 107 replicano quindi nella sostanza quelle per le banche di garanzia, con due differenze: aggiungono la menzione esplicita dei fondi alimentati da contributi pubblici, e inoltre delegano ai confidi la verifica dei requisiti di ammissibilità dei fondi.
Queste norme sono tra le più importanti del documento. Introducono cambiamenti di sostanza. Le attuali forme di apporto andranno riconfezionate: da riserve indisponibili destinate a copertura delle sole perdite sui crediti garantiti, spesso limitate a sotto-pool settoriali e/o territoriali, a conferimenti a capitale netto tout-court, o debiti subordinati. In entrambi i casi queste risorse saranno lì per assorbire ogni tipo di perdita, non solo quelle sulle garanzie.
Gli enti pubblici sponsor non saranno entusiasti: con queste regole perdono di fatto il controllo sulla destinazione dei fondi. Dovranno inoltre modificare i meccanismi di apporto. Se sottoscrivono passività subordinate, queste dovranno avere una scadenza e una remunerazione trasparenti.
Ho l'impressione che le Regioni, laddove pesano di più nel sostegno ai confidi, chiederanno più voce nella governance. Non a caso in diverse regioni sta crescendo il peso nel sistema garanzia delle finanziarie a partecipazione regionale.
Le alternative? Tenere un sistema di confidi 106, e per conformarsi a Basilea 2 innovare le strutture di garanzia basate su cartolarizzazione virtuale (tranched cover). Abbiamo quasi pronto un paper sulla praticabilità di questa opzione due. Vi anticipo che funziona soltanto se le banche convenzionate sono banche IRB, utilizzano cioè rating validati per Basilea 2.
Luca