Sun 23 Apr 2006, 18.25 - Stampa
Nel libro di prossima uscita edito da Gallo e D’Arcangelis, "Mercati finanziari, strumenti derivati e gestione del rischio: un tributo alla lezione di Franco Caparrelli" per i tipi di McGraw-Hill, una mia parte riguarderà la gestione dei rischi nelle PMI: Risk management in Italian SMEs: survey results, di cui si riporta l'abstract. Il libro raccoglie una serie di contributi scientifici e di ricordi in memoria di Franco Caparrelli, relatore della mia tesi di specializzazione, oltre ad amico e collega, scomparso nell'agosto del 2004.

Abstract
In this paper we present the results of a survey on risk management done on a sample of 85 nonfinancial SMEs (small- and medium-sized enterprises) from the northeastern part of Italy, an area with one of the most dynamic regional economies in Europe. We tested two determinants of the generally accepted theoretical hypothesis that enterprises manage risks to maximise their firm’s value: (1) firms act to reduce the costs of financial distress, and (2) to prevent that the internally generated cash flow falls to a level that would require the firm to incur costly new debt. Unlike other empirical studies, the tests were done on all the principal types of corporate risk, using the importance of risk as the indicator used to classify the firms. The results, in accordance with the theory, indicate that firms indeed manage credit risk to prevent or stem the costs of financial distress. Ambiguous results, as in other papers, were found regarding the second determinant. We noted that the behaviour of firms varied with the type of risk. These findings are consistent with some recent papers that look specifically at the heterogeneous aspects in corporate risk management.

Flavio B
Sun 16 Apr 2006, 10.53 - Stampa
Sul prossimo numero di Banca Impresa Società uscirà un mio articolo sui confidi: Flavio Bazzana, L'efficienza gestionale dei confidi. Un'analisi empirica.
Ecco l'abstract dell'articolo:
L’approvazione della legge quadro sui confidi e la pubblicazione del nuovo schema di regolamentazione del capitale di vigilanza per le banche, hanno posto le basi per una modifica strutturale del settore in Italia. In questo lavoro si è sviluppato un modello di equilibrio gestionale dei confidi, che è stato successivamente applicato ad un campione rappresentativo del settore industriale, stratificato per dimensione e localizzazione geografica, negli anni 2000 e 2004. L’analisi empirica ha evidenziato una maggiore economicità gestionale dei confidi di grandi dimensioni, una situazione problematica per quelli piccoli e la condizione critica per quelli situati al sud. Le indicazioni di policy che emergono dall’analisi spingono: (a) per un processo di aggregazione verso confidi di grandi dimensioni, (b) per un legame più diretto tra il rischio della garanzia e prezzo della stessa, specialmente per i confidi situati nel sud del paese, e (c) per una graduale autonomia gestionale dai contributi degli enti terzi.
Le indicazioni di politica gestionale sembrano in linea con gli obiettivi della legge quadro sui confidi e sulle best practicies in materia di rischio di credito. Il terreno è pronto e in attesa delle norme attuative della Banca d'Italia...

Flavio B.
Wed 5 Apr 2006, 16.25 - Stampa
La Banca d'Italia non ha ad oggi reso note le istruzioni applicative della legge quadro sui confidi relative ai "confidi 107". Un documento di consultazione del marzo 2006 sull'ambito di applicazione dei requisiti prudenziali, prospetta le linee di applicazione delle nuove regole ex Basilea 2 e Direttiva CRD dell'UE agli intermediari 107, quindi anche ai futuri confidi vigilati.
Ecco in sintesi il contenuto del documento:
Per conseguire il carattere della "equivalenza" rispetto alle regole bancarie, la Banca d’Italia ritiene di introdurre per tutti gli intermediari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB (compresi i Confidi) regole di vigilanza che, pur ispirandosi al modello bancario, tengano conto delle più ridotte possibilità operative degli stessi.
A tal fine verrebbe richiesto agli intermediari di disporre di una dotazione patrimoniale minima obbligatoria in funzione dei rischi assunti.
In particolare per tutti gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, con la sola eccezione delle società di cartolarizzazione, si intenderebbe prevedere i seguenti requisiti patrimoniali, da computare con il consueto approccio di tipo building block:
- un requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. L’ammontare del patrimonio richiesto verrebbe differenziato in funzione della circostanza che l’intermediario raccolga o meno risparmio tra il pubblico (sotto forma di strumenti finanziari). Il requisito patrimoniale verrebbe fissato ad un livello analogo a quello delle banche per gli intermediari che intendono avvalersi delle maggiori possibilità di raccolta del risparmio (verrebbe richiesto un patrimonio di vigilanza pari all’8% dell’attivo a rischio). Sarebbe invece previsto un requisito inferiore (un coefficiente pari al 6% dell’attivo a rischio) per tutti gli altri intermediari, quindi anche per i confidi 107.
Per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari, in quanto sottoposti a vigilanza consolidata, verrebbe previsto un coefficiente individuale ridotto. Circa le metodologie di misurazione dei rischi verrebbe previsto, in generale, l’utilizzo del metodo standardizzato. Gli intermediari appartenenti a gruppi bancari il cui modello IRB di gruppo sia stato convalidato potrebbero utilizzare tale modello anche a livello individuale.
- un requisito per il rischio operativo. Il requisito sarebbe calcolato secondo la metodologia Base prevista dalla Direttiva CRD/CAD (cfr. documento di consultazione sui rischi operativi, par. 6).
- un requisito a fronte del rischio di cambio sull’intero bilancio, analogo a quello previsto per le banche (8% della posizione netta aperta in cambi) in luogo dell’attuale limite all’operatività in cambi (posizione netta aperta in cambi minore o uguale a due volte il Patrimonio di vigilanza).
- un requisito a fronte dei rischi di mercato sul “portafoglio di trading”, ove la rilevanza dello stesso risulti significativa (valore del portafoglio superiore al 5% del totale dell’attivo e comunque superiore a € 15 milioni). Verrebbe contestualmente abolito il vigente limite all’operatività in derivati non di copertura (pari a due volte il Patrimonio di vigilanza).
I vigenti limiti alla concentrazione dei rischi verrebbero ricondotti gradualmente a quelli previsti dalla analoga disciplina prevista per le banche (limite individuale pari al 25% del Patrimonio di vigilanza e limite globale pari a 8 volte il Patrimonio di vigilanza).