Thu 31 Aug 2006, 08.45 - Stampa
La data del 1/1/2007 è nota tra gli addetti ai lavori per l'entrata in vigore dell'Accordo di Basilea 2. Questo termine si riferisce in realtà alla sola applicazione dei metodi non avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (metodi standard e IRB base) e del rischio operativo (Basic Indicator Approach (BIA) e Traditional Standardised Approach (TSA)). L'applicazione degli approcci avanzati (IRB advanced per il rischio di credito e Advanced Measurement Approach - AMA per il rischio operativo) era invece prevista a partire dal 2008, fin dall'origine.
In questi mesi estivi, da più parti del mondo bancario ci sono giunte voci di una proproga dell'applicazione dell'Accordo al 2008 anche per gli approcci non avanzati. Si tratta, più esattamente, di una opzione contemplata dalla direttiva europea che recepisce l'accordo di Basilea (nota come Capital Requirement Directive - CRD) che all'art.152 commi da 7 a 10 permette, solo per l'anno 2007, ed indipendentemente dai metodi per il rischio di credito e operativo che l'istituto deciderà di applicare dal 2008 in avanti, di utilizzare per il calcolo dei requisiti per il rischio di credito in alternativa:
1) il metodo standard di Basilea 2
2) il metodo di Basilea 1 così come calcolato fino al 31 dicembre 2006.
Nel caso venga esercita l'opzione 2 si ottiene uno sconto sul requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, sconto che è del 100% se l'opzione 2 è applicata sull'intero portafoglio crediti.
Per conoscere l'orientamento delle banche e dei gruppi bancari in merito all'esercizio dell'opzione, la Banca d'Italia ha richiesto all'Associazione Bancaria Italiana (ABI) di rendere note le scelte operate dalle singole banche e dalle capogruppo.
Flavio A.
Sat 26 Aug 2006, 04.41 - Stampa
In luglio abbiamo completato la ricerca sui confidi commissionata dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Ne abbiamo discusso il 25 agosto in un incontro presso l'Assessorato innovazione e cooperative (vedi comunicato stampa.
La partecipazione è stata massiccia, nonostante agosto. In Alto Adige operano quattro confidi. Il più grande è il Confidi dell'industria. Ci sono due confidi artigiani e uno per il terziario, che hanno volumi di garanzie contenuti. Ho mostrato una tabella di confronto con la situazione del Trentino, dove i confidi hanno dimensioni di un'ordine di grandezza superiore. La Provincia di Trento ha spinto molto sui confidi come canale di supporto creditizio alle PMI, la Provincia di Bolzano ha scelto altre forme.
Gli intervenuti al dibattito hanno convenuto che c'è spazio per far crescere i confidi. Come? Non è possibile fondere i quattro entri in un confidi unico "107", le dimensioni sono insufficienti e le associazioni datoriali si oppongono. Come alternativa ho proposto una piattaforma comune di rating e strutturazione per convincere la banche a passare a forme di cartolarizzazione o tranched cover di prestiti alle Pmi, come consentito da Basilea 2. La Provincia dovrebbe riconvertire i suoi aiuti ai fondi rischi (attualmente regolati in maniera eterogenea) per creare un fondo da impegnare per sottoscrivere le tranche di rischio junior e mezzanine di queste strutture.
Bisogna vedere cosa ne pensano le banche. I confidi hanno mostrato cautela: sembra che preferiscano andare avanti con le garanzie sussidiarie coperte dai loro fondi rischi. I confidi oggi sottodimensionati chiedono di razionalizzare e rafforzare gli apporti finanziari pubblici, restando autonomi.
E' un problema non solo in Alto Adige: di fronte ai costi e all'incertezza dei cambiamenti strutturali che Basilea 2 impone, i confidi sono tentati di restare alla finestra. Anche le forme morbide di collaborazione a rete non piacciono molto: perché spendere soldi per progettare una struttura di cartolarizzazione? Dateci più fondi rischi, il vecchio sistema funziona ancora, è più efficace del nuovo.
Ribadisco quanto scritto in questo paper: assumere in proprio il rischio su portafogli garanzie di pochi milioni di euro non ha senso, Basilea o non Basilea. Bisogna cambiare, non ci sono alternative.

Luca
Sat 5 Aug 2006, 01.02 - Stampa
Mi è stato riferito di un incontro, in data 2 agosto, tra esponenti dei confidi e Banca d'Italia. A tema, l'evoluzione del settore e la trasformazione in intermediari ex art. 107 TUB. Non ho novità da riportare rispetto ai blog precedenti sull'argomento. Banca d'Italia avrebbe ribadito la sua raccomandazione di cautela, cifrando in 500.000 euro il costo annuale di adeguamento. Nessuna data precisa sulla pubblicazione delle istruzioni sui 107-confidi in attuazione della legge quadro, sebbene in settembre scada il triennio dall'emanazione della legge. Circolano battute per cui, in caso di pubblicazione delle istruzioni suddette, sarebbero pronti in diversi confidi piani di scissione per scendere sotto il (presunto) limite di 75 milioni di garanzie che farebbe scattare l'obblico di trasformazione.
A chi giova restare in questa empasse? Come fare per sbloccarla?

Luca
Sat 5 Aug 2006, 00.21 - Stampa
Siamo tornati dal nostro tour in Italia centrale. In Umbria e in Lazio, come più volte raccontato, stiamo collaborando a progetti (pur molto diversi) che riguardano sistemi di garanzia creditizia alle Pmi sponsorizzati dalle rispettive regioni. Ho notato una certa preoccupazione nei nostri interlocutori per un rischio incombente di infrazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Nel 2000 la Commissione Europea ha fissato con una comunicazione le regole per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. In breve, i programmi di garanzia sono esclusi dall'applicazione dei limiti agli aiuti se le coperture sono concesse per percentuali non superiori all'80% e a titolo oneroso, a condizioni tali da assicurare la copertura delle perdite su crediti "normali", per quel tipo di intervento, e i costi amministrativi, più la remunerazione dell'eventuale apporto di capitale netto. Condizioni di maggior favore rispetto al mercato determinano aiuti di Stato, quantificabili in termini di sovvenzione equivalente mediante attualizzazione dei benefici netti annui. Se c'è aiuto di Stato, non serve notifica se l'aiuto è sotto il de minimis di 100.000 euro in 3 anni o se è concesso per destinazioni o beneficiari specifici (PMI, spese in ricerca, ecc.) per i quali sono previste esenzioni generali fino ad un incidenza massima di sovvenzione. Se non si rientra nei casi suddetti, il programma va notificato alla Commissione.
Ora, nel caso italiano gli interventi toccati da queste regole sono i fondi pubblici di garanzia, introdotti in diverse azioni DOCUP, e i contributi ai fondi rischi dei confidi. Mi consta che il contenuto di sussidio di questi interventi è imputato di norma dalle Amministrazioni a titolo di de minimis, nella presunzione che il beneficio netto per l'impresa rientri comodamente nel limite dei 100.000€ in tre anni. In realtà non ho visto in giro calcoli precisi della sovvenzione equivalente alla garanzia, né forme di rendicontazione (pur richieste dalla citata Comunicazione) dei volumi e e dell'onere ex post degli interventi a garanzia. Smentitemi, se sono male informato.
Ora, le proposte di riforma delle politiche dell'UE sugli aiuti di stato prospettano una restrizione del ricorso al de minimis, che può essere usato come scappatoia per mantenere in essere aiuti a pioggia non monitorati nel costo e nell'impatto. Nello specifico delle garanzie, un documento di consultazione prospetta quanto segue: "gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, garanzie, misure a favore del capitale di rischio e conferimenti di capitale non vengono considerati aiuti d’importanza minore (de minimis), salvo che il valore totale dell’operazione in questione sia inferiore al nuovo massimale", portato a 150.000 euro in tre anni. Quindi, un prestito garantito di 100.000 euro di importo, se imputato a de minimis, comporta il "consumo" di 2/3 dello stesso, a fronte di una sovvenzione equivalente di poche migliaia di euro.
Se la proposta dovesse passare, gli aiuti sotto forma di garanzie agevolate dovranno rientrare nelle fattispecie di esenzione per destinazioni specifiche (il che richiederà la misura precisa del relativo beneficio economico), oppure essere notificate alla Commissione.
Il problema va affrontato per tempo. L'effetto agevolativo netto delle azioni basate su garanzie pubbliche o mutualistiche merita di essere conosciuto a prescindere dagli obblighi di notifica all'UE. Sarebbe un esercizio utile anche per apprezzare la distribuzione del beneficio tra mutuatari, garanti e mutuanti: un aiuto pubblico che va a coprire inefficienze del sistema di erogazione del credito garantito, senza migliorare le condizioni di accesso al credito delle PMI, è un'alterazione non accettabile degli equilibri concorrenziali, e va giustamente scoraggiato.

Luca
Tue 1 Aug 2006, 22.54 - Stampa
Scrivo da Perugia dove con Flavio Aldrighetti incontreremo domani i colleghi di Gepafin e gli interlocutori dell Regione Umbria e delle Associazioni datoriali interessati al progetto di ricerca sugli enti di garanzia umbri per il quale abbiamo prodotto un rapporto preliminare, che è stato fatto circolare.
Lungo la strada ci siamo fermati a San Marino, dove avevamo un incontro per una possibile consulenza in materia bancaria. Ieri, per non arrivare completamente impreparato, mi sono documentato su San Marino, istituzioni, storia, ordinamento bancario. E' una realtà molto vicina geograficamente e culturalmente all'Italia, ma molto diversa per leggi e amministrazione: la Repubblica del Titano non è parte dell'Unione europea. La legislazione bancaria è in genere più semplice di quella vigente in UE-Italia. Le banche sanmarinesi stanno cercando di diversificare l'attività verso il nostro mercato, acquisendo o costituendo controllate e collegate di diritto italiano: il tutto avviene in un quadro di riferimento in parte da definire (è in corso la definizione di un accordo bilaterale tra la Banca d'Italia e la Banca centrale della RSM).
Se questa opportunità si concretizzerà, sarà un'interessante "divagazione" rispetto ai temi di credito e finanza delle PMI che ci stanno assorbendo al 100% da diversi mesi.
Ripartiti da San Marino per Perugia abbiamo scelto di proseguire sull'Adriatica fino a Fano, e poi ci siamo diretti verso l'interno via Fossombrone. Una sosta a Gubbio per la cena e due passi, ed eccoci ora a Perugia.
L'Italia che vediamo in questi viaggi è proprio bella.

Luca
Tue 1 Aug 2006, 11.08 - Stampa
Cito alcuni passaggi dall'art. 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006, convertito nella “Legge Bersani”, la n.248 del 4 agosto 2006:

21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali, nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati.

21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione.;

22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalita' delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.

Alcune domande a caldo:
- le scadenze previste sono molto "aggressive": l'Agenzia delle entrate e il Ministero hanno già pronte le specifiche di formato, o almeno delle linee d'azione in proposito?
- il formato potrebbe essere XBRL, almeno per la parte relativa ai bilanci di esercizio? Lo speriamo davvero, ed è probabile che sia così, visto che viene coinvolto il sistema camerale, che è tra i principali sponsor di XBRL;
- per avere dati in formato elettronico elaborabile, bisogna che vengano forniti dalle aziende tenute al deposito degli stessi; questo significa che entro il 31 marzo 2007 le società (e i loro consulenti e fornitori di software) devono attrezzarsi alla bisogna?
Se quanto previsto nelle norme citate si traduce nei fatti, prevedo un tour de force sul fronte XBRL, e nel nostro piccolo anche per la nostra squadra che lavora sul progetto tassonomia.

Luca