Thu 27 Oct 2005, 14.13 - Stampa
Il dott. Geroni, della regione Toscana, mi ha sottoposto per mail il seguente punto, che vorrei condividere con i visitatori del blog:
"Da una lettura della bozza di direttiva UE predisposta si evince che la controgaranzia di origine pubblica (v. Allegato 8 parte 2 paragrafo 16) ha un notevole effetto in termini di mitazione del rischio. Fin qui niente di male. Mi domandavo se sia ammissibile che la controgaranzia venga erogata da un soggetto non pubblico (cioè non sia un amministrazione centrale, ente locale, ente regionale, banca centrale, banca multilaterale di sviluppo) e quale sia il suo effetto di mitigazione del rischio. Per esempio: un intermediario finanziario iscritto al 107 che eroga contragaranzie a favore di altri soggetti (p.e. consorzi fidi) potrebbe, con l'applicazione di Basilea 2, continuare ad erogare tali controgaranzia? E quali sarebbero gli effetti in termini di mitigazione del rischio per la parte controgarantita, e quindi del primo garantito (p.e. l'impresa che si rivolge al confidi)?".

Ecco la mia opinione in materia: la norma in questione mi sembra intesa a "passare" al credito garantito il miglior rating del controgarante governo, banca centrale o banca multilaterale, che ha rischio pesato allo 0%. Serve una norma ad hoc altrimenti varrebbe la regola della garanzia "diretta", che richiede un rapporto non intermediato tra debitore garantito (PMI) e organismo garante. Quindi una banca che eroga un prestito garantito da confidi e controgarantito dallo Stato, può applicare sulla parte garantita il risk weight dello 0%.
Nel caso posto dal dott. Geroni, che riguarda le garanzie di un ente pubblico territoriale (o non statale) o di una banca o intermediario vigilato, non controgarantite dallo Stato la parte di credito garantito ha un risk weight del 20%: si tratta di una regola generale che resta valida.
Aggiungo una nota a margine che mi sembra spesso trascurata: la garanzia statale, per essere efficace, deve a mio parere essere una vera garanzia personale, per cui lo stato deve rispondere senza limiti delle obbligazioni garantite. Quando la garanzia di un fondo statale è assicurata soltanto nei limiti della sua capienza (come nel caso del fondo MCC) non mi pare siano soddisfatti questi requisiti.
Tue 18 Oct 2005, 10:45 AM - Stampa
Sul sito del progetto FIRB Smefin sono stati aggiunti nella sezione Ns. pubblicazioni gli atti del convegno sui confidi dello scorso 11 ottobre.

Flavio Bazzana
Thu 13 Oct 2005, 11:40 AM - Stampa
Nell'ambito del progetto FIRB Smefin si è svolto l'altro ieri a Trento il primo workshop tematico sui confidi organizzato dal nostro gruppo di ricerca.
La sala era composta dagli attori più interessati al cambiamento in atto nel settore: operatori di banca, direttori di confidi, presidenti di associazioni di categoria, accademici. Le relazioni sono state apprezzate e la discussione è stata molto vivace, sia negli aspetti più tecnici, sia in quelli di più ampio respiro sul futuro dei confidi italiani.
A breve, dopo la raccolta di tutti gli interventi, verranno messi a disposizione sul sito del progetto FIRB Smefin gli atti del convegno.

Flavio Bazzana
Wed 12 Oct 2005, 19.29 - Stampa
Da oggi contribuiscono al blog anche i colleghi Flavio Bazzana e Flavio Aldrighetti. I contributi saranno firmati da uno di noi tre.
Wed 12 Oct 2005, 18.07 - Stampa
Il disegno di legge finanziaria 2006 approvato dal Consiglio di ministri il 30.09.2005 introduce alcune interessanti novità in materia di distretti produttivi, che possono interessare per il nostro progetto Smefin.
L’art.53 del disegno di legge introduce la figura istituzionale del “distretto produttivo” definito come “libera aggregazione di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale”. Le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti saranno definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai distretti produttivi si applica una disciplina speciale in materia di:
fiscalità: le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle società osservando, in tale opzione, le disposizioni relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti (articoli 117 e seguenti del TUIR di cui al d.lgs. 917/1986). La determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, è operata su base concordataria per almeno un triennio, in unica cifra annuale per il distretto nel suo complesso. La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto medesimo. Resta fermo da parte delle imprese l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie.
contabilità e amministrazione: favorire la semplificazione e l’economicità prevedendo la possibilità per le imprese di intrattenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici per il tramite del distretto di cui fanno parte, norma che riguarda presumibilmente gli adempimenti relativi al deposito dei bilanci. Le modalità applicative per l’esercizio di tali attività saranno determinate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
finanza: per favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono:
1) individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alla legge 130/99 applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese facenti parte del distretto;
2) individuate o proposte le misure occorrenti, con particolare riferimento al finanziamento dei progetti di sviluppo e innovazione, per:
a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi [ne abbiamo già sentito parlare…];
b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;
c) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi [agenzie di rating regionale, il cui intervento è necessario per rendere efficace la cartolarizzazione virtuale mediante tranched cover vedi questo blog ];
d) favorire la costituzione da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.
promozione della diffusione delle tecnologie: al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione con la funzione di promuovere l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale e internazionale. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali sono definiti dalla Presidenza del Consiglio, alla cui vigilanza è sottoposta l’Agenzia.
Rimaniamo in attesa dell’approvazione dei provvedimenti attuativi dell’art.53 per delineare con maggiore chiarezza gli impatti operativi delle nuove disposizioni di indirizzo, sempre che il loro contenuto non venga modificato durante il percorso di approvazione parlamentare della Legge finanziaria. Se queste norme di indirizzo si tradurranno in pratica, ci sarà bisogno di strutture interaziendali a supporto di queste funzioni amministrative e finanziarie che si consentirebbe di accentrare. Si tratta di un’idea a noi cara (vedi vedi questo blog).
Flavio Aldrighetti