imenti indicati al comma 3. 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 [12 mesi dopo l'emanazione delle norme attuative] e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.
Commenti precedenti:
Nic&Gabri (22/12/2010 23.54)
Luca, se non abbiamo interpretato male il nuovo testo correttivo, per la domanda di autorizzazione all'iscrizione all'albo 106 per gli attuali confidi 107 si conferma l'assenza della procedura semplificata prevista, invece, per i soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Vediamo cosa deciderà Banca d'Italia in sede regolamentare.
P.S.: interessante notare pure come il Dlgs 141/2010 abbia incrementato i poteri di vigilanza regolamentare di BI sugli intermediari finanziari, introducendo nel comme 3 dell'articolo 108 quanto previsto nel comma 3 dell'articolo 53 del Tub: poteri di convocazione degli organi aziendali e adozione di provvedimenti specifici. E' una disposizione particolarmente invasiva già prevista per le banche che avvicina molto gli intermediari alle banche stesse.
Cosa ne pensate?
excelsus (23/12/2010 14.42) n/a
■b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1■
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1■ settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto
legislativo 1■ settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;"
A mio parere i Confidi 107 rientrano nella procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo di cui al novellato art. 106 TUB; poichè sono intermediari finanziari che prestano finanziamenti sotto forma di garanzie.