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Consultazione di Banca d'Italia sulla nuova disciplina dei grandi rischi

Mon 30 Aug 2010, 11.14

In agosto la Banca d'Italia ha rilasciato un documento di consultazione sulla nuova disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, come modificata al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2009/111/CE.
Il punto di maggior impatto delle revisioni allo studio riguarda il trattamento delle esposizioni interbancarie: viene superato il criterio che consentiva di applicare ponderazioni di favore (da 0 a 20 per cento) graduate in base alla durata della posizione, nel presupposto che anche dette esposizioni devono essere contenute entro importi tali da non compromettere la stabilità degli intermediari in caso di default della controparte; il legislatore comunitario ha peraltro mantenuto una ponderazione nulla per le esposizioni con durata non superiore al giorno lavorativo successivo; tenuto conto del presumibile impatto delle nuove regole di calcolo, si prevede che il previgente sistema di ponderazioni continui ad applicarsi fino alla fine del 2012; per tener conto delle modalità operative degli intermediari di minori dimensioni, sono state introdotte specifiche possibilità di deroga al limite individuale.
per quanto riguarda i confidi 107, soggetti come le banche alla normativa sui grandi rischi, due sono i punti di rilievo: Il documento è chiaro e interessante, e ne consiglio a tutti la lettura.

Luca

Commenti precedenti:

Claudio D'Auria (06/09/2010 14.44)

Caro Luca, su questo documento ho trovato una nuova ponderazione (80%) per le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi o confidi 107.

Ti confesso che non capisco. Se una banca ha una granzia reale (non personale) confidi il valore della ponderazione dovrebbe essere 100% sulla parte non coperta da garanzia. La parte coperat non dovrebbe affatto essere considerata.

E poi le esposizioni garantite da garanzie personali dei confidi dove vanno a finire? Sono tutte ponderate al 100%?

Luca (06/09/2010 15.21) n/a

Caro Claudio, penso che il documento intenda le esposizioni dal punto di vista del confidi. Si tratterebbe quindi delle garanzie erogate dai 107 in forme "tradizionali", ineleggibili per le banche beneficiarie. In ragione della loro natura "depotenziata", il confidi erogante avrebbe il beneficio di pesarle di meno ai fini dei limiti sui grandi fidi. Sarà un preludio alla riduzione per queste stesse garanzie "ibride" dei coefficienti da primo pilastro sul rischio di credito dei confidi 107? Sono soltanto supposizioni.

Claudio D'Auria (07/09/2010 14.44) n/a

Luca, non sono convinto. La norma è contenuta nella Circolare 263 che si applica alle banche e non nella Circolare 216 che si applica ai 107.

Tom (09/07/2010 02:46 PM) n/a

Condivido il punto di vista di D'Auria la circolare è la 263.

Luca (07/09/2010 16.01)

In effetti nel documento la norma di cui parliamo è presente nell'allegato riferito alla Circolare 263. Però non c'è un allegato relativo alla Circolare 216 (mentre ce n'è uno per le SIM), sebbene nel titolo del documento si parli di "CONCENTRAZIONE DEI RISCHI e INFORMATIVA AL PUBBLICO PER LE BANCHE, LE SIM E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL■ELENCO SPECIALE DI CUI ALL■ART. 107 TUB".

Sono ancora supposizioni. Penso però che questa norma innovi rispetto al quadro esistente sia dal lato banche che dal lato confidi 107, e che richieda qualche limatura alle normative di entrambi, e dei ritocchi alle regole sulle garanzie della credit risk mitigation.

Magari si potrebbe presentare la domanda di delucidazione nel processo di consultazione.

Claudio D'Auria (08/09/2010 15.55) n/a

Luca, la tua mi sembra un'ottima idea. Se per te va bene, provo a buttare giù una pagninetta che poi potremmo inviare alla Banca d'Italia come Smefin. Che ne dici?

Luca (09/09/2010 05.18) n/a

Ottima idea, Claudio, così partecipiamo alla consultazione, che scade in ottobre