Commenti precedenti:
Flavio (02/08/2010 15.12) n/a
Segnalo, per chi interessato, il recente articolo di Alfredo Varrati su Bancaria di giugno riguardante le "Linee guida per il rinnovo delle convenzioni banca-Confidi". Potrebbe essere una interessante "lettura estiva".
Sapio (02/08/2010 15.50)
Flavio, per favore lo linki o me lo mandi? Grazie
Flavio (02/08/2010 16.13) n/a
Purtroppo non è disponibile, tranne che sul numero cartaceo.
Salvo (05/08/2010 17.26) n/a
http://aleasrv.cs.unitn.it/aleablog.nsf/rsrc/aaa_articoli/$file/ABI_Federconfidi%20-%20Linee%20Guida%20per%20banche%20e%20confidi_dic09.pdf
Sapio (06/08/2010 10.11) n/a
Ho letto l■articolo in questione ed osservo che si mantiene ancora ad un livello molto alto, programmatico .
Ho sorriso a questa frase ■A parità di altre condizioni, la presenza di valide forme di protezione del credito rilasciate dai confidi dovrebbe determinare una conseguente riduzione dei costi di accesso al credito per le piccole e medie imprese assistite da tali coperture.■
Notate il condizionale ■dovrebbe■. Noi sappiamo che non è così: il Taeg di filiera di un prestito garantito è per il prenditore più elevato rispetto a quello di un prestito non garantito dai Confidi. Si lo so è l■accesso al credito ■. Usque tandem Confidi abuteris patientiae nostrae? Però con l■aiuto di Pantalone, finché c■è ed ha risorse, ■ etc, etc.
Non mi sembra invece condivisibile il suggerimento di chiedere lo svincolo dei fondi depositati dai Confidi a garanzia contenuto in questo passo :
■2. Trasformazione dell■operatività basata su fondi monetari in una
basata sul rilascio di garanzie personali
■ opportuno che la trasformazione dell■operatività basata su fondi monetari in una basata sul rilascio di garanzie personali si realizzi in un clima di stretta collaborazione tra banca e confidi, prestando particolare attenzione alle finalità dell■operazione e alla definizione di un nuovo rapporto convenzionale. Ai fini della trasformazione dell■operatività del confidi è infatti necessario condividere preliminarmente con la banca una nuova convenzione che tenga conto delle prescrizioni e dei requisiti previsti in tema di protezione del credito di tipo personale.
La procedura di trasformazione dell■operatività, in aggiunta agli opportuni incontri preliminari di
condivisione informale tra banca e confidi, dovrebbe peraltro seguire una serie di passaggi che assicuri la corretta continuità del rapporto di garanzia.
La trasformazione richiede anzitutto che il confidi comunichi alle banche convenzionate che intende
procedere all■iscrizione nell■Elenco Speciale previsto dall■art. 107 del TUB e che, in ragione di ciò, occorre procedere alla revisione delle convenzioni in essere al fine di: i) estinguere i vincoli sulle somme, sui titoli e sugli altri valori depositati dal confidi presso le banche a garanzia dei finanziamenti in essere, rendendoli in questo modo computabili nell■ambito del ■patrimonio di vigilanza■ dello stesso; ii) regolare la concessione da parte del confidi di garanzie non più basate su fondi vincolati ma strutturate in modo da essere riconosciute come validi strumenti di mitigazione del rischio in applicazione di Basilea 2.
L■estinzione dei vincoli sopra indicata non presuppone tuttavia il necessario ritiro di tutti i fondi depositati presso le banche e potrebbe essere compatibile con il mantenimento di vincoli temporali al deposito in forma liquida presso la banca di parte dei fondi. In tal caso le parti dovranno condividere questa soluzione e definirne congiuntamente le concrete modalità di realizzazione.
Per procedere allo svincolo, di tutti o parte, dei fondi monetari depositati presso le banche occorre che il confidi fornisca a queste ultime informazioni utili per una corretta valutazione del suo merito creditizio e per una valutazione patrimoniale del confidi attuale e prospettica, che tenga conto dell■eventuale estinzione dei vincoli anche da parte delle altre banche convenzionate.
L■ammontare di cui si chiede lo svincolo dovrebbe essere al netto della quota dei fondi monetari posti a garanzia dei finanziamenti che al momento della richiesta di svincolo risultino in default, che peraltro dovrebbero già risultare depositati su specifici fondi a tal fine oppignorati e, fisiologicamente, continuare ad essere trattati secondo il regime convenzionale in vigore al momento del default stesso.
La nuova convenzione volta a regolare i rapporti di garanzia (attuali e futuri) può essere condizionata all■avvenuta iscrizione del confidi nell■elenco ex art. 107 TUB.
Attraverso la previsione della condizione, la convenzione entrerebbe in vigore solo un volta che il confidi sia stato iscritto nell■Elenco Speciale con il contestuale e automatico svincolo dei fondi monetari. Questo consentirebbe al confidi di poter computare i fondi vincolati nel proprio patrimonio di vigilanza e di operare mediante il rilascio di garanzie personali. In mancanza dell■iscrizione nell■Elenco Speciale resterebbero invece valide le convenzioni previgenti con i vincoli eventualmente previsti.■
Innanzi tutto si tratta spesso di fondi di terzi destinati ed occorrerebbe avere la loro autorizzazione per sollevarli da tali vincoli. La Regione Toscana, mi sembra, in analoga occasione rifiutò l■autorizzazione.
Poi occorrerebbe avere l■autorizzazione di TUTTE le banche garantite da un fondo e questo potrebbe esporre alcune di esse a rischi imprevisti. Ma tan■tè, nelle banche (è il famoso impoverimento culturale che tende alla banca automatica) non c■è più nessuno capace di capire e calcolare questo aspetto.
Ultimo, l■operazione sarebbe parzialmente inefficace. In termini popolari si tratta di ■scoprire un altare per coprirne un altro■. Spiego: quei fondi coprono perdita attesa ed inattesa dei portafogli. Svincolandoli, solo la parte destinata a coprire la perdita inattesa potrebbe affluire a PV mentre l■altra, destinata a coprire la PA, dovrebbe essere sterilizzata. Inoltre non è che le vecchie garanzie rilasciate, generalmente sussidiarie, diventerebbero ipso fatto a prima richiesta e quindi eligibili.
Insomma la strada è lunga. Se vi interessa la percorreremo insieme a Luca.
Sapio (06/08/2010 10.44) n/a
La perdita di virgolette non fa capire dove finisce il testo ed inizia il commento. Il Commento inizia da Innanzi tutto ... Terzo paragrafo dal basso.
Sapio (06/08/2010 17.56) n/a
Dimenticavo: i fondi affluiti a PV sarebbero in gran parte riassorbiti dalle garanzie non più coperte dai fondi originari. Domando : cui prodest?
Dodona (07/08/2010 09.23) n/a
Sapio: quei fondi fungono da aumento di capitale, nei medesimi casi in cui questo e' previsto..
Coito dell'azionista/sponsor valutare se ne vale la pena....
Sapio (07/08/2010 09.41) n/a
@ Dodona: è chiaro che fungono da aumento di capitale, tuttavia pressoché inutile per le ragioni soprariportate, quindi non ne vale la pena.
Con l'occasione ringrazio Salvo per il link soprafornitomi.
Tom (06/09/2010 09.34) n/a
Aggiungo un commento a quanto espresso da Sapio, che sostanzialmente condivido. Primo, ha ragione la trasformazione dell'operatività non coinvolgerebbe le garanzie sussidiarie già erogate che rimarrebbero sussidiarie. Secondo, bisogna fare attenzione alla convenzione che il confidi ha con le banche. Se la convenzione prevede la costituzione di un fondo di garanzia non reintegrabile da parte del confidi, implica che il confidi deve accantonare capitale con l'approccio rinveniente da cartolarizzazione. Ciò significa impatto zero sul capitale del confidi. Se la convenzione prevede la ricostituzione del fondo da parte del confidi, risponderebbe già con tutto il patrimonio. Il vantaggio si ridurrebbe al caso in cui la convenzione preveda un moltiplicatore più vantaggioso del 6%, e comunque solo per la differenza. Questa idea della trasformazione dei fondi mi sembra ingenua...