Commenti precedenti:
Nic&Gabri (27/07/2010 16.28)
La Regione Abruzzo con un comunicato stampa odierno ci informa che il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la nuova legge organica in materia di Confidi.
Attendiamo la pubblicazione del testo ufficiale.
Alex (27/07/2010 17.09) n/a
Parametri approvati:
a) patrimonio netto € 5.000.000;
b) numero soci 500;
c) fondo speciale antiusura € 250.000;
d) entrata in vigore 01/01/2013;
Nic&Gabri (27/07/2010 17.35)
Al di là di ogni considerazione nel merito, una delle finalità perseguite dalla legge (concentrazione del settore) può comunque dirsi rispettata.
I confidi abruzzesi avranno più di 2 anni di tempo per aggregarsi e non è poco.
E' possibile, invece, che di fondi pubblici a disposizione dei confidi ce ne saranno di meno per il futuro.
Beppe (27/07/2010 17.53) n/a
Due anni e' un'enormita se l'obbiettivo e' il cambiamento... Mi sembra che il termine sia stato fissato affinché tutto succedere.....
Chi vivrà vedrà !
Luca (27/07/2010 19.06)
Grazie Alex, ho aggiornato il post scriptum. Mi manca però l'aggiornamento del limite relativo al volume medio di operazioni garantite negli ultimi tre esercizi.
Luis (27/07/2010 22.40) n/a
A parziale integrazione di quanto già indicato da Alex:
-volume di operazioni garantite nell'esercizio precedente o volume medio di operazioni garantite negli ultimi 3 esercizi pari a 10.000.000,00.
E' da precisare che i confidi non in possesso dei requisiti minimi al 31.12.2010 beneficeranno per gli esercizi 2011 e 2012 solo di contributi in conto interessi e non per integrazione f.di rischi.
E' paradossale che uno dei più grandi confidi abruzzesi non risulta in possesso dei requisiti minimi esclusivamente perchè ha scelto di non gestire il f.do antiusura ed il mancato possesso di tale fondo lo escluderà fino a quando non otterrà i contributi dal Mef o non farà fusione con un confidi in possesso di tale fondo di almeno 250.000,00 euro.
Molti i dubbi di costituzionalità di tale provvedimento legislativo.
Dario (29/07/2010 15.17)
Esiste una definizione 'ufficiale' di fondo antiusura?
Se si dove si reperisce?
Se no, non sarà sufficente, in sede di approvazione del prossimo bilancio, deliberare la istituzione di un tale fondo destinato a garantire le operazioni (quali?) antiusura?
Alex (29/07/2010 16.55) n/a
Riporto uno stralcio della circolare operativa del 27/01/2010 del Dipartimento del Tesoro dalla quale si evince la composizione del Fondo Antiusura:
Al fine di uniformare il metodo di calcolo dell■ammontare del fondo antiusura si chiarisce
che, lo stesso, è determinato dalla sommatoria dei seguenti aggregati1:
1. (+) stanziamento iniziale effettuato per la costituzione;
2. (+) altri contributi/integrazioni ricevuti sul fondo antiusura da altri enti;
3. (+) totale contributi ricevuti del Ministero dell■Economia;
4. (+) totale interessi maturati sul fondo speciale antiusura al netto delle spese di gestione;
5. (-) totale escussioni certe registrate dall'inizio dell■operatività;
6. (-) totale spese rimborsate.
Sapio (29/07/2010 22.48) n/a
Un chiarimento: un fondo escusso pesantemente e tendente all'esaurimento quindi non conta?
Alex (30/07/2010 09.08) n/a
Se le escussioni sono certe e definitive (il Ministero obbliga di fatto l'azione di recupero da parte del Confidi)direi proprio di si.
Dario (30/07/2010 15.03)
Bene Alex, hai risposto, indirettamente, ad una delle mie domande: un confidi può deliberare di stanziare una somma per costituire il fondo antiusura.
Resta la seconda: quali sono le pratiche da garantire con tale fondo?
Alex (30/07/2010 15.37) n/a
Ciao Dario,
Ti riporto l'art. 15 della Legge 108/96, qui trovi la risposta alla Tua domanda. Ti consiglio anche di leggere attentamente la circolare del Dipartimento del Tesoro che trovi in questo link
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/Circolare_operativa.pdf
Se hai bisogno di qualcosa chiedi pure.
Art. 15.
1. ■ istituito presso il ministero del tesoro il "fondo per la prevenzione del
fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di
100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il fondo
dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a
favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e quanto al 30 per cento a favore delle
fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura,
di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai confidi alle seguenti
condizioni:
a. che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi
ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a
breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario,
intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di
finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo
del finanziamento
Sapio (31/07/2010 08.26) n/a
Ma vi rendete conto? Un Confidi ha creato un fondo antiusura, lo ha usato ed il fondo di è esaurito, ed ora il Confidi viene escluso dai fondi regionali?
E poi quando i legislatori capiranno che ormai i Fondi sono ineligibili ed inutili?
Alex (02/08/2010 11.12) n/a
Caro Sapio la Legge regionale ha veramente tante criticità.