… (omissis) …..2. Per quanto concerne gli organismi di cui all'articolo 112-bis, 113 e 128-octies, la Commissione apprezza l'indirizzo innovativo del Governo ai fini rispettivamente della tenuta dell'elenco dei confidi, della tenuta dell'elenco dei soggetti operanti nel microcredito, della tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Sollecita altresì il Governo ad individuare le forme più idonee per rendere effettivi i poteri di controllo e aumentarne la responsabilità. In particolare la Commissione rileva la necessità di modificare il comma 4 dell'articolo 112-bis, il comma 4 dell'articolo 113 e il comma 1 dell'articolo 128-novies, indicando espressamente che le sanzioni possono essere disposte dai citati organismi, superando la genericità delle disposizioni in commento che, in assenza di correzioni rischiano di non essere applicabili. 4. Per quanto riguarda l'efficacia dei poteri attribuiti agli organismi di controllo per il microcredito, i confidi, gli agenti e i mediatori, la Commissione invita inoltre il Governo ad assicurare un impianto omogeneo per la disciplina di tali organismi, prevedendo che essi siano dotati di professionalità e risorse adeguate, in termini di personale e strutture organizzative, anche attraverso un forte impegno da parte dell'industria finanziaria.
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