ART.10 La norma contiene le disposizioni transitorie. Commi 1-3 e 6 Gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 e nella sezione di cui all'art.155 comma 4 TUB (che continuano ad essere tenuti dalla Banca d'Italia, con divieto di iscrivervi nuovi soggetti) possono continuare ad operare fino al termine di sei mesi successivi alla costituzione degli organismi che gestiscono i rispettivi elenchi [...] Commi 5 e 5 bis Si prevede l'iscrizione di diritto nell'albo di cui all'art. 106,previa comunicazione alla Banca d'Italia, per gli intermediari già iscritti nell'elenco ex art. 107, o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, al fine di evitare soluzioni di continuità. Analogamente, è prevista la valenza delle domande di iscrizione all'ex art. 107 non evase anche ai fini del nuovo 106, con proroga della relativa istruttoria, al fine di conservare l'attività espletata e di evitare aggravi procedimentali.
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