Commenti precedenti:
Nic&Gabri (09/04/2010 15.46)
In genere conviene condizionare la restituzione degli apporti dei soci (rimborso quote al valore nominale, restituzioni depositi cauzionali, ecc.) alla totale estinzione da parte del socio stesso di ogni sua obbligazione pendente (al momento del recesso) nei confronti del confidi. In particolare, quanto meno, fino alla estinzione della garanzia rilasciata. Tali clausole statutarie vanno però armonizzate con le disposizioni del diritto societario, con particolare riferimento anche alla tipologia societaria prescelta (cooperativa, società consortile, ecc.).
Particolare attenzione meritano poi le clausole statutarie che consentono, al di fuori dei casi tipizzati dal codice civile e compatibilmente con la forma societaria prescelta, di richiedere ai soci apporti straordinari a copertura delle perdite.
Luca (09/04/2010 19.43)
E' singolare, Nic&Gabri, che il problema possa essere l'opposto a quanto temuto dal CEBS: non tanto che i soci si sottraggano ai rischi aziendali, ma che risultino esposti a pretese di conferimenti obbligatori in caso di crisi del confidi. Queste clausole (della famiglia dei fondi fidejussori) sono molto pericolose e voglio vedere chi le attiva, o che cosa succede dopo se ci riesce. Quello che succedeva quando fallivano negli anni trenta le Casse rurali in forma di cooperativa a responsabilità illimitata.
Nic&Gabri (10/04/2010 00.16)
Caro Luca hai proprio ragione.
E' il gioco dello scarica barile; chi ha responsabilità anzichè farsi da parte tenta di obbligare altri a riparare alle sue incapacità (per non dire altro!).
Tito (10/04/2010 07.04) n/a
Luca e Nick&Gabri: I documenti hanno a mio avviso il merito di sollevare un altro punto cruciale per il confidi e il suo rapporto con i propri clienti. Gia': clienti o associati? La storia antica ( e la retorica) dice di un rapporto mutualistico collettivamente partecipato; la prospettiva odierna dice di costi , di prezzi di equilibrio della garanzia che inducono ad una gestione oculata del proprio ptf clienti....
E certamente, lato cliente/associato, occorre fare molta attenzione a versare a fondi rischi o consortili o a depositi cauzionali.....
Nic&Gabri (10/04/2010 13.53)
Allora avanti con la normativa sulla trasparenza di Banca d'Italia!
In tali disposizioni comunque le PMI (...socie del confidi)vengono collocate nella categoria dei clienti o addirittura in quella dei clienti al dettaglio e quindi destinatari della tutela.
Per il futuro si potrebbero anche introdurre dei criteri che garantiscano più completezza e comprensibilità delle informazioni riguardanti lo specifico e non secondario rapporto societario.