Non ci si può però nascondere che le modifiche regolamentari proposte dal Comitato di Basilea richiederanno alle banche italiane adeguamenti non trascurabili. Sebbene esse partano da una situazione migliore di quella di altri sistemi bancari sul fronte, ad esempio, della qualità del patrimonio, rimangono aperti aspetti importanti delle proposte che potrebbero determinare conseguenze di rilievo. È il caso della deduzione dal patrimonio delle attività per imposte anticipate, il cui ammontare assume valori di assoluto rilievo per effetto dei vincoli nazionali alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Su questo fronte, lo studio d’impatto consentirà di valutare opzioni alternative, come quella di dedurre solo parzialmente tali attività, in modo da evitare che differenze nei trattamenti fiscali nazionali creino eccessive disparità concorrenziali. Anche la deduzione integrale dal Tier 1 degli interessi di minoranza e delle partecipazioni bancarie, finanziarie e assicurative potrebbe avere impatti non trascurabili sul nostro sistema. La presenza di significative quote di risorse di pertinenza di terzi è in larga misura la conseguenza dei processi di aggregazione che hanno interessato il sistema italiano negli anni scorsi. Appare tecnicamente fondata la proposta alternativa di tenerne conto parzialmente, almeno fino a un ammontare commisurato ai rischi delle singole sussidiarie che tali interessi fronteggiano. Quanto alle regole sulla liquidità, l’effetto dipenderà dal disegno finale dei due indicatori. Appare tuttavia chiara sin d’ora la necessità che le banche italiane aumentino le scorte di attività prontamente liquidabili. Se da un lato il profilo di liquidità del sistema appare complessivamente migliorato, anche grazie alla rafforzata azione di monitoraggio avviata dal 2007 dalla Banca d’Italia, dall’altro permangono sui mercati elementi di incertezza.
Commenti precedenti:
Sapio (13/03/2010 17.36) n/a
Richiamo l'attenzione dei visitatori su questi tre punti del documento:
1) Nel confermare la ripartizione del patrimonio di vigilanza in patrimonio di base (Tier1) 'a copertura delle perdite in un'ottica di continuità aziendale' e patrimonio supplementare (Tier 2) ' a copertura delle perdite in caso di liquidazione ' l'orientamento è per una definizione restrittiva della componente predominante del patrimonio di base (il core Tier 1), che per le società per azioni dovrebbe essere essenzialmente limitata alle azioni ordinarie e alle riserve di utili.
Gli attuali coefficienti patrimoniali minimi relativi al patrimonio totale e a quello di base saranno affiancati da un requisito relativo al core Tier 1. Nello stesso spirito, saranno introdotte regole più stringenti per l'ammissibilità nel patrimonio supplementare degli strumenti di debito subordinato; scompariranno gli elementi di qualità più bassa (Tier 3). Il core Tier 1 era un indice largamente utilizzato dai commentatori ma non regolamentato. Ora finalmente lo sarà.
2) Infine è in discussione una proposta volta a ottenere che le politiche di accantonamento delle banche a fronte delle perdite attese sui crediti abbiano effetti meno prociclici. Lo International Accounting Standard Board (IASB) è orientato a superare l'approccio attuale basato sul concetto di perdite realizzate (incurred losses) e quindi molto pro ciclico, ammettendo rettifiche a fronte delle perdite attese. Sfruttando questa apertura, le autorità di vigilanza dovranno nei prossimi mesi intensificare il confronto con le autorità contabili al fine di pervenire a una soluzione che unisca a una maggiore semplicità operativa rispetto al metodo proposto dallo IASB il recepimento di un concetto di perdita attesa che sia fondato non sulle condizioni correnti ma su quelle medie riferibili a un intero ciclo economico. Finalmente viene risolta questa questione che ha importanti ricadute sulla composizione del PV di garanti di esposizioni pluriennali.
3) La seconda questione è come ridurre il rischio posto dagli intermediari sistemici. Una soluzione è quella di impedirne la formazione, attraverso vincoli di tipo strutturale sul modello del Glass-Steagall Act - la legge che negli Stati Uniti separava banche
commerciali e banche d'investimento - o distinguendo esplicitamente tra le attività bancarie più tradizionali e sicure, da sottoporre a regolamentazione, e quelle più rischiose da deregolamentare e per le quali non sarebbero previsti salvataggi pubblici.
Si va forse verso un ritorno ad una distinzione fra banche commerciali e 'speciali'?
Luca (13/03/2010 19.36)
Grazie, Sapio del commento molto chiaro sui punti chiave di Basilea 3. Aspettiamo adesso gli studi di impatto e le geremiadi delle banche per gli ingiustificati aggravi.