Per quanto riguarda, infine, l’efficacia temporale della garanzia dello Stato, il D.M. 25 marzo 2009 stabilisce espressamente che gli interventi del Fondo sono assistiti da detta garanzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il trattamento prudenziale si applica agli interventi deliberati dal Fondo a decorrere dalla data di entrata in vigore (15 maggio 2009) del DM 25 marzo 2009, che ha stabilito criteri, condizioni e modalità di rilascio della garanzia di ultima istanza.
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