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Quando sono efficaci le garanzie del Fondo Pmi: il parere autorevole della Banca d'Italia

Tue 25 Aug 2009, 16.34

Il Governatore Mario Draghi (che domani interverrà al Meeting di Rimini) ha firmato il 3 agosto una Comunicazione della Banca d'Italia sul trattamento prudenziale della garanzia di ultima istanza dello Stato ex at. 11, comma 4, D.L. n. 185/2008 e relativo D.M. di attuazione del 25.3.2009. Questo pronunciamento fa chiarezza su molti punti sollevati e discussi più volte anche su queste pagine. Propongo una selezione dei passaggi chiarificatori senza commento (non serve, nel testo si riepilogano tutte le premesse):
[...] essendo la garanzia di ultima istanza rilasciata da un fornitore di protezione ammesso (nella specie, lo Stato italiano), tale protezione del credito è riconosciuta anche se non assiste la garanzia diretta dell’esposizione bensì una contro-garanzia prestata da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi (nella specie, il Fondo di garanzia);[...]
possono considerarsi incluse nell’ambito della garanzia dello Stato le operazioni di credito per cassa e di firma, tra le quali rientrano, in particolare, i finanziamenti a medio-lungo termine, le garanzie rilasciate da confidi e i prestiti partecipativi (questi ultimi hanno natura di finanziamento, con una remunerazione composta da una parte fissa e da una variabile commisurata al risultato economico d’esercizio dell’impresa finanziata). Devono invece considerarsi esclusi dalla garanzia dello Stato gli interventi del Fondo a fronte di partecipazioni (consistenti in acquisizioni o sottoscrizioni di capitale temporanee e di minoranza), in quanto queste ultime non hanno natura di “finanziamento” ai sensi della specifica disciplina del Fondo;[...]

Per quanto concerne la conformità delle garanzie dirette e contro-garanzie (del Fondo e/o dei confidi), assistite da garanzia dello Stato, rispetto ai requisiti specifici delle forme di protezione del credito di tipo personale, si osserva che, tenuto conto della specifica disciplina del Fondo, sono riconoscibili a fini prudenziali le seguenti tipologie di interventi del Fondo: Non rispettano i predetti requisiti, e non sono quindi riconoscibili a fini prudenziali, le “controgaranzie in forma sussidiaria” rilasciate dal Fondo a fronte di garanzie dei confidi non aventi le caratteristiche delle “garanzie dirette” concesse dal Fondo stesso.
[...]
Alle esposizioni assistite dal Fondo nella forma della “garanzia diretta” e della “controgaranzia a prima richiesta”, si applica il fattore di ponderazione associato allo Stato italiano, in quanto più favorevole di quello del soggetto debitore [...]
[tale] trattamento più favorevole [...] non potrà essere applicato dalle banche e dagli intermediari (ivi inclusi i confidi iscritti nell’elenco speciale) per le esposizioni assistite da interventi del Fondo di “controgaranzia in forma sussidiaria”, in quanto tale forma di contro-garanzia è rilasciata dal Fondo a fronte di garanzie dei confidi per le quali non risulta verificata la conformità ai requisiti specifici delle garanzie personali.[...]
Per quanto riguarda, infine, l’efficacia temporale della garanzia dello Stato, il D.M. 25 marzo 2009 stabilisce espressamente che gli interventi del Fondo sono assistiti da detta garanzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Pertanto non risultano coperti dalla garanzia dello Stato e non potranno beneficiare del più favorevole trattamento indicato ai precedenti punti 3.1. e 3.2. gli interventi deliberati dal Fondo in data anteriore.
Tutte le intepretazioni su cui si era formato un consenso prevalente nel nostro dibattito sono confermate dall'Autorità di vigilanza. Torno su un punto che Banca d'Italia non menziona in esplicito: le garanzie 106 contro-garantite dal Fondo e, suo tramite, dallo Stato, abbattono i requisiti delle banche erogatrici? La risposta che mi sento di dare è: sì, a condizione che i 106 rilascino alle banche garanzie personali "a prima richiesta" conformi ai requisiti, e ottengano contro-garanzie pure a prima richiesta dal Fondo.

Luca

Commenti precedenti:

Sapio (25/08/2009 18.19) n/a

Sui 106 mi rimane qualche perplessità! Possibile che con questa comunicazione BdI recuperi il ruolo di quei soggetti che vorrebbe ridimensionare? Non dimentichiamo poi che ciascuno dei soggetti che intervengono trattiene una parte del rischio. Se un 106 garantisce il 90% e si ricopre al Fondo per 80%, sul 106 rimane il rischio del 10% che però non può coprire perché garante non eligibile. Però questo intacca riserve e patrimonio.

Sulla "prima richiesta" dei garanti mutualistici è cominciato il balletto. Ciascun garante chiede alle banche una % di pagamento immediato personalizzata e variabile senza tener condo che la banca dovrà giustificare a BdI il trattamento fatto in base alle perdite pregresse.

Luca (25/08/2009 23.11)

Caro Sapio, Banca d'Italia compendia cose decise dal legislatore e tira le conclusioni logiche. I 106 non sono fuori gioco di diritto dall'erogazione di garanzie eleggibili. Di fatto, sono d'accordo con te che non avranno vita facile a rispettare i requisiti contrattuali delle garanzie personali.

Sapio (26/08/2009 08.33) n/a

Relata refero sui 107. Si trasformeranno giusta obblighi di legge ma non daranno garanzie eligibili (salvo controgaranzia centrale) ma garanzie sussidiarie non "patrimonio consuming". Così spereno di scamparla visto che si sono resi conto che dare garanzie eligibili scaricherebbe sulle imprese commissioni troppo elevate.

excelsus (26/08/2009 09.33) n/a

Vedo che Sapio finalmente ha compreso...non è però solo un a questione di costo della garanzia eligibile è anche e soprattutto un problema patrimoniale..

Luca (26/08/2009 10.32)

Pertanto, il tour de force della trasformazione in 107 servirà a creare una rete di agenzie del Fondo centrale. Il patrimonio dei 107 dovrà coprire la quota di garanzie a prima richiesta non contro-garantita, che pure sarà eleggibile. Forse anche i 106 più forti potranno fare "prima richiesta" controgarantita, a meno che la verifica dei requisiti oggettivi delle loro garanzie personali sia resa proibitiva per un intermediario non vigilato.

Il grosso della copertura patrimoniale delle garanzie eleggibili, nella sostanza, ce la mette lo Stato col rifinanziamento del Fondo (la firma di ultima istanza non costa nulla, ma se si arrivasse a escuterla sarebbe drammatico).

Per il resto i 107 continueranno a operare come prima. L'aumento dei costi di struttura e compliance costringerà a fondersi.

Funzionerà questo modello?

excelsus (26/08/2009 11.42) n/a

I 106 "forti" sono quasi tutti sulla soglia dei 75 milioni di garanzie in essere. Saranno quindi costretti a fondersi con altri confidi per transitare al "107". Salvo, ovviamente, sostanzioso e prospettato innalzamento del suddetto limite. Se questo avverrà, si parla di un innalzamento a 250 milioni di € di garanzie in essere, fra tre anni in Italia resteranno una decina di soggetti "107" ed un buon numero di soggetti "106".

Sapio (26/08/2009 21.04) n/a

Ricordo che fu Confindustria a richiedere un abbassamento della soglia dai primitivi 100 Ml a 75 Ml. Ora marcia indietro tutta. Secondo me Confindustria dovrebbe migliorare la sua comprensione del fenomeno. A proposito ma quanto tempo ci mette BdI ad autorizzare un 107? Eurofidi ha avanzato richiesta a gennaio 2009 ed ancora non si hanno notizie!

excelsus (27/08/2009 10.41) n/a

Purtroppo i contenuti delle legge quadro di riforma dei confidi non sono stati concertati da tecnici e gli effetti stanno ora emergendo.

Luca (31/08/2009 10.35)

Riepilogando, ci sono due punti non chiariti, tra loro interconnessi:

a) l'ammissibilità delle garanzie a prima richiesta dei 106 a contro-garanzia del fondo Pmi;

b) la possibilità che sia attenuato (o prorogato) l'obbligo di iscrizione a 107 per i confidi con attività comprese tra 75 e X milioni di euro (con probabilità dell'evento e soglia X più che mai incognite)

Stanti queste incertezze non è facile per i confidi valutare e scegliere.

Claudio D'Auria (31/08/2009 10.46)

Scusa Luca, ma tu interpreti la comunicazione della Banca d'Italia in modo che copra anche la c.d. riassicurazione del Fondo di Garanzia? Se ricordi questo era il punto sul quale io e te avevamo visioni differenti.

A mio modesto avviso (ma posso sbagliarmi, leggo solo ora la comunicazione) la riassicurazione non è ricompresa. Infatti, dichiarando eslicitamente la non eligibilità delle "controgaranzie in forma sussidiaria" la BI fa fuori proprio le c.d. riassicurazioni (e le cogaranzie, vedi nota 12).

Che ne pensi tu?

Luca (01/09/2009 16.02)

Caro Claudio, mi pare che la comunicazione faccia chiarezza su questo punto, laddove dice: "tale protezione del credito [la garanzia dello Stato] è riconosciuta anche se non assiste la garanzia diretta dell■esposizione bensì una contro-garanzia prestata da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi (nella specie, il Fondo di garanzia)".

La contro-garanzia prestata dal Fondo è la famigerata riassicurazione, o no?

Claudio D'Auria (01/09/2009 17.56)

Luca, su questo punto non andremo mai d'accordo!

Secondo me, il punto da te citato consente di ricnoscere anche le garanzie/contro-garanzie di soggetti non eligible (cioè, rispettivamente 106 o FCG).

Dal punto di vista della forma tecnica però, la comunicazione BI esclude espressamente la validità delle contro-garanzie non a prima richiesta; poichè la riassicurazione non è una forma a prima richiesta, ma sussidiaria per definizione (il riassicuratore paga dopo che il riassicurato ha subito il danno, cioè ha pagato), io penso che sia fuori dall'ambito della garanzia dello Stato.

Luca (01/09/2009 19.22)

Promessa a Claudio: non dirò più "riassicurazione" in tua presenza (fisica o telematica), neanche sotto tortura.

Allora, riformulo il mio commento precedente sostituendo al termine tabu "contro-garanzia" del Fondo, ovviamente soltanto quella a prima richiesta.