Riordino incentivi (articolo 3). All'Esecutivo, una delega, da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per emanare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio e per la ricerca, sviluppo e innovazione. Saranno privilegiati sostegni mirati a piccole e medie imprese, in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, e collegati alla crescita dell'indotto e all'aumento dell'occupazione, con particolare attenzione ai distretti industriali in crisi. Disposizione ad hoc per favorire l'offerta turistica: eventuali installazioni e rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento non verranno considerate attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Prevista, poi, un'assegnazione di risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo per le aree franche urbane del Mezzogiorno, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Fornita, infine, un'interpretazione autentica in materia di agevolazioni precedentemente disposte dal ministero dell'Industria, delle Attività produttive e dello Sviluppo economico: il provvedimento di revoca costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo di sorte, interessi e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e, quindi, anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate. Sace spa (articolo 31). Previsto un riordino dell'azienda che conduca alla separazione tra le attività svolte a condizioni di mercato da quelle che, avendo a oggetto rischi non di mercato, beneficiano della garanzia dello Stato. Potranno essere svolte da organismi diversi e, nelle attività svolte a condizioni di mercato, potranno entrare, anche, soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto d'interessi.
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