Commenti precedenti:
sapio (21/11/2008 11.04) n/a
Richiamo l'attenzione dei lettori sulla parte finale del paragrafo 3. Per potersi iscrivere all'art. 107 è necessario che il Confidi dimostri la sua capacità di restare in equilibrio e produrre reddito con le proprie forze. Cioè a prescindere dall'intervento del soggetto pubblico.
Quanti potranno farlo ?
A proposito ma Finsardegna è stato autorizzato o ha subito un nuovo slittamento?
Claudio (21/11/2008 12.29)
Dalle notizie in mio possesso Finsardegna sarà iscritto a inizio 2009. C'è anche Artigiancredito Toscano in dirittura di arrivo.
Robi (25/02/2009 13.49)
Mi riaggancio al tema introdotto da "sapio".
Per potersi iscrivere all'art. 107, la circolare 216 9■agg. richiede "l■attestazione che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Capitolo V
(Vigilanza prudenziale) delle presenti Istruzioni. In particolare, andrà
attestato che l■ammontare del patrimonio di vigilanza è sufficiente ai fini
del rispetto dei requisiti prudenziali".
Ciò significa che è sufficiente procedere alla verifica del patrimonio per i rischi del pillar I (credito, mercato, controparte, cambio, operativo e limiti alla concentrazione) e dire di aver impostato le attività di mappatura per i rischi del pillar II?
Grazie
Luca (02/25/2009 03:08 PM)
Sì, formalmente i requisiti minimi sono quelli. Naturalmente sarà opportuno presentarsi con un adeguato margine di capitale in eccesso sui minimi, commisurato ai rischi del pillar 2.
Robi (16/04/2009 20.46)
Mi sto esercitando nel calcolo del rischio di credito di un confidi, come si sarà potuto notare dal mio messaggio del 25/02/09. In particolare, ho un dubbio che mi modifica sensibilmente la cifra dell'assorbimento di capitale. I depositi cauzionali e le quote sociali posso considerarli come strumenti di mitigazione del rischio, quindi ponderarli a zero, modificando di conseguenza l'RWA sulle esposizioni ?
Grazie mille per la colaborazione
Luca (17/04/2009 02.21)
Distinguere tra quote sociali, che sono (penso) parti del capitale sociale, quindi sono patrimonio di base a tutti gli effetti, dai depositi cauzionali. I secondi sono escutibili in caso di insolvenza del garantito. Alcune convenzioni prevedono che siano aggredibili dai creditori del confidi in caso di incapienza dei fondi monetari o di insolvenza dello stesso confidi. Sarebbero quindi delle passività subordinate, ammissibili come patrimonio supplementare, purché abbiano durata di almeno 5 anni. Però decono essere aggrebili anche a copertura di perdite generiche, non solo di perdite du garanzie. Parlo di depositi cauzionali individuali, ci sono poi quelli collettivi (apporti a fondi rischi con partecipazione alle perdite del portafoglio) che sono utilizzabili per coprire il requisito a fronte della tranche di prima perdita nelle garanzie con cap (tranched cover).
robi (17/04/2009 16.45)
Grazie. Questo significa che ad esempio(per semplificare):
Patrimonio vigilanza:
Capitale sociale 100 (Patrimonio base) + Depositi cauzionali 10 (Patrimonio supp.)= 110
Rischio di credito:
Esposizioni bonis al dettaglio 1000
-Controgaranzie 50 (ponderazione x%)
-Depositi cauzionali 10 (ponderazione 0%)
-Quote sociali 100 (ponderazione 0%)
Totale 840*75%*6%=37,8
In questo modo considero depositi cauzionali e quote sociale come strumenti di mitigazione del rischio.
Grazie ancora
Luca (17/04/2009 22.12)
Cara Robi, attenta: quote sociali e (se eleggibili come passività subordinate) depositi cauzionali entrano nel patrimonio di vigilanza disponibile (denominatore del coefficiente di solvibilità), non nelle attività ponderate per il rischio (numeratore). I depositi cauzionali individuali (escutibili solo all'insolvenza del titolare) tratatti come garanzie reali con scarto 0% riducono invece le esposizioni nella stessa misura.
Le controgaranzie (se eleggibili) riducono invece le attività ponderate. Un salutone.