home repoblog unitn home page


Pubblicata sulla Gazzetta UE la Comunicazione sugli aiuti in forma di garanzia

Wed 2 Jul 2008, 23.03

Il 20 giugno è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato in forma di garanzia di cui davamo notizia qui. Il documento è ora disponibile in tutte le lingue dell'Unione su questa pagina. Questo link visualizza la versione bilingue in inglese + italiano. Se avete dubbi nell'interpetazione del testo italiano, confrontatelo con quello inglese, che di solito è più preciso. Eccovi un esempio al punto 3.2, c):

- losses have to be sustained proportionally and in the same way by the lender and the guarantor. In the same manner, net recoveries (i.e. revenues excluding costs for claim handling) generated from the recuperation of the debt from the securities given by the borrower have to reduce proportionally the losses borne by the lender and the guarantor. First-loss guarantees, where losses are first attributed to the guarantor and only then to the lender, will be regarded as possibly involving aid. - le perdite devono essere sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal garante. Nello stesso modo, i recuperi netti (ossia le entrate al netto delle spese delle operazioni di recupero) provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario devono ridurre proporzionalmente le perdite sostenute dal mutuante e dal garante. Si riterrà che le garanzie, in base alle quali le perdite sono prima imputate al garante e soltanto dopo al mutuante, possano configurare aiuti.


Confrontate le frasi in corsivo: in italiano si potrebbe equivocare, di cosa parla il testo? Di una garanzia generica, o a prima richiesta? Dall'inglese si capisce che l'oggetto sono le first-loss guarantee, cioè le garanzie sulle tranche equity di una cartolarizzazione.
A proposito di tranching, dal testo ho desunto che per evitare la notifica dell'aiuto a Bruxelles, in una tranched cover dove il garante pubblico copre la first loss, una quota di questo rischio pari almeno al 20% deve rimanere al mutuante.

Luca

Commenti precedenti:

No documents found