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Fondi monetari e tranched cover: quesito sui requisiti legali della garanzia

Thu 24 Apr 2008, 14.33

A Roma, in coda alla tavola rotonda sui confidi, Sapio, amico e assiduo frequentatore di aleablog, discuteva di fondi monetari con Claudio D'Auria, consulente di Allen e Overy che aveva appena terminato una brillante presentazione sulla tranched cover. Il tema può interessare a molti nostri visitatori. Vi giro quindi le sue riflessioni con preghiera di non far mancare i vostri pareri a commento:
"Quale forma di garanzia reale deve assumere il fondo monetario per essere riconosciuto a copertura del Kirb nelle tranched cover? Secondo l'ufficio legale di un gruppo bancario il fondo doveva essere costituito in pegno regolare altrimenti poteva essere pignorato da un terzo creditore del garante. A quanto ho inteso da Claudio D'Auria, il pegno è civilisticamente ottimo ma anche il fondo vincolato è accettabile (prudenzialmente). Io sarei meno sicuro."
Luca

Commenti precedenti:

Claudio D'Auria (30/04/2008 16.34)

Carissimi, innanzi tutto grazie per la citazione nel blog.

Il mio "ottimismo" è corroborato dalle Istruzioni di Vigilanza sui "Confidi-107" (Istruzioni di Vigilanza sugli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale, Cap. XIII, Sezione IV, p. 10).

Cito: "Il requisito patrimoniale per il rischio di credito per le garanzie rilasciate

a fronte di operazioni segmentate ('tranched cover'), per le quali i confidi coprono la quota di 'prima perdita' mediante specifici fondi monetari, è ' in coerenza con la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni -

pari all'ammontare dei fondi monetari medesimi (al netto delle eventuali rettifiche di valore), a condizione che la convenzione con l'intermediario garantito stabilisca in modo incontrovertibile che i confidi sono tenuti a

fornire pagamenti per l'attività di garanzia nei limiti del fondo monetario. In tale circostanza non va calcolato un ulteriore requisito nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale sono depositati i fondi monetari".

La norma è ripetuta, mutatis mutandis, anche per le banche (cfr. Disposizioni di Vigilanza sulle Banche di garanzia collettiva dei fidi del 28.2.08, pag. 10).

Da tali norma, si evince che tra le condizioni di ammissibilità non c'è la costituzione in pegno sui fondi monetari.

Claudio

sapio (05/05/2008 10.01) n/a

Premesso che non sono un giurista, domando : è vero che un fondo vincolato non protetto da un atto di pegno potrebbe essere aggredito da un terzo creditore del garante ?