Le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (tit. II, cap. 1, parte prima, sez. VIII, par. 1) prevedono che un’agenzia di rating possa chiedere contestualmente il riconoscimento per i rating c.d. solicited e unsolicited solo relativamente alle valutazioni concernenti debitori che rientrano nel settore “finanza pubblica”; diversamente, per quanto concerne le imprese, è possibile chiedere il riconoscimento o per i rating solicited o per i rating unsolicited. A seguito di riflessioni svolte successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, la Banca d’Italia intende conferire maggiore flessibilità alla disciplina senza pregiudicare gli obiettivi che essa persegue, prevedendo che una medesima agenzia possa essere riconosciuta sia per i rating solicited che per quelli unsolicited nel comparto “imprese”, a condizione che i soggetti cui le due tipologie di rating si riferiscono appartengano a categorie nettamente distinte (ad esempio, rating solicited per le società quotate e rating unsolicited per le PMI). Questa soluzione consentirebbe alle ECAI di operare su più segmenti del mercato, senza che sorgano rischi di indebita pressione sui soggetti valutati per ottenere un incarico ed emettere un rating solicited.
Commenti precedenti: