Esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing) Salvo quanto previsto nella successiva Sezione III, gli intermediari possono delegare a soggetti terzi lo svolgimento di funzioni di controllo (internal auditing, risk management, compliance) o di altre funzioni aziendali. La delega non esime gli organi aziendali dalle responsabilitą loro assegnate da leggi, regolamenti, disposizioni dell’Autoritą di Vigilanza. La delega non deve pregiudicare la possibilitą per l’Autoritą di Vigilanza di disporre senza ritardo della documentazione tenuta dai delegati. [...] Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle funzioni di internal auditing, risk management, compliance a soggetti non facenti parte del medesimo gruppo bancario e non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia lo comunicano preventivamente alla Banca d’Italia, illustrando le motivazioni che hanno determinato la scelta, le modalitą con le quali il delegato opererą, e quelle che il delegante seguirą per verificare l’operato del delegato.
Commenti precedenti: