“il rapporto di cambio tra le azioni di Confidi A e di Confidi B, nonché tra le quote di Confidi C, di Confidi D, da una parte, e le azioni di Confidi E, dall’altra parte, è stato individuato dai Consigli di amministrazione della società incorporante e degli Enti incorporandi in applicazione dell’art. 13, comma 40, della legge n. 326/2003. Il rapporto di cambio è pertanto determinato sulla base dei valori nominali delle quote di partecipazione in Confidi E e in ciascuno degli enti incorporandi e secondo un criterio di attribuzione proporzionale. Tanto considerato, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-sexies c.c. Non è previsto alcun conguaglio in denaro”.
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