34-quater. All’articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che: a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi; b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione».
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