Commenti precedenti:
Claudio (12/09/2007 14.59)
Caro Luca, ho letto anche io la bozza e, in effetti, rappresenta una bella novità rispetto alla situazione attuale. In linea teorica, dovrebbe consentire una maggiore disciplina per quanto concerne l'utilizzo dei fondi pubblici, in particolare quelli di garanzia. Va da sè che è impensabile che le PMI italiane abbiano un rating esterno e mi sembra difficile che i fondi di garanzia pubblica si dotinmo di risorse per fornire questo rating. Nel caso di PMI prive di rating l'autofinanziamento del fondo dovrà necessariamente implicare criteri più rigorosi di selezione del merito di credito dei richiedenti. Mi resta comunque qualche dubbio interpretativo: ipotizziamo che l'impresa X ottenga credito dalla Banca A a un tasso di interesse del 7%. Il credito viene garantito dal Confidi Y con una commissione pari al 2%. Su questa operazione il Fondo di Garanzia Z (statale o regionale) concede un contributo pari all'1% (il 50% del costo della garanzia). Se il contributo va all'impresa, questa pagherà 9% (7+2-1); se va al confidi, l'impresa non ne ha alcun beneficio, a meno che non otttenga un costo della commissione inferiore, in virtù dell'aspettativa del contributo pubblico. L'esempio mi sembra coerente con la bozza di Comunicazione (il fondo copre l'1%), ma il contributo pubblico rischia di non tornare a beneficio dell'impresa e di trasformarsi solo in un trasferimento di risorse ai confidi. Forse è più aiuto questo che un intervento ad es. del 2% direttamente alle imprese. Che ne pensi?
Luca (13/09/2007 09.10)
Caro Claudio, la disciplina UE in vigore, così come questa bozza di revisione, non sono facili da mappare sulle forme di intervento del sistema di garanzia italiano. Un confidi è parte di un regime di garanzia con aiuti pubblici? O soltanto gli strumenti come il Fondo centrale presso il MCC sono regimi di garanzia? La bozza è precisa nell'indicare il criterio universale per dire se c'è aiuto di Stato: l'aiuto c'è se l'impresa ottiene un vantaggio di costo rispetto alle condizioni di mercato che la banca le avrebbe applicato in assenza di garanzia. Peraltro, il testo fissa delle regole specifiche per definire il prezzo minimo di mercato della sola garanzia (o le condizioni di equilibrio del regime di garanzia), non del pacchetto credito + garanzia. Nell'esempio che fai (che mi sembra prevedere un contributo pubblico a copertura della commissione di garanzia) c'è aiuto di Stato all'impresa se la commissione equa minima è superiore al 2% che paga l'impresa (assumendo che il tasso equo di mercato per il credito con garanzia confidi sia il 7%). Se la commissione equa è inferiore al 2%, l'aiuto è in effetti un aiuto al funzionamento del confidi.
Sarebbe opportuno chiedere alla Commissione Europea una guida all'implementazione con una casistica. Penso che rimarrà questa vaghezza nel testo definitivo, la notifica degli interventi a Bruxelles diventerà la norma.