8. Esposizioni al dettaglio (retail) Rientrano in questo portafoglio le esposizioni non garantite che soddisfano le seguenti condizioni: a) l’esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese; b) l’esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) non supera l’1 per cento del totale del portafoglio; c) il totale degli importi dovuti alla banca (o al gruppo bancario) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro. Si calcolano a tal fine anche le esposizioni scadute (cfr. Sezione VI, paragrafo 1). Alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento. Non sono ricompresi nel portafoglio al dettaglio le obbligazioni, gli altri titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi in serie, previsti dal codice civile.
Granularity criterion ─ The supervisor must be satisfied that the regulatory retail portfolio is sufficiently diversified to a degree that reduces the risks in the portfolio, warranting the 75% risk weight. One way of achieving this may be to set a numerical limit that no aggregate exposure to one counterpart can exceed 0.2% of the overall regulatory retail portfolio.
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