Dal primo gennaio 2007 Interconfidi Nordest, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria, è BANCA POPOLARE DI GARANZIA. La nuova veste di Banca Popolare di Garanzia unisce all’orgoglio di essere il primo e, per il momento, l’unico soggetto finanziario che opera sul mercato della garanzia in qualità di banca specializzata, anche l’opportunità di sostenere con spalle più robuste lo sviluppo dimensionale e internazionale delle piccole e medie imprese, riservando peculiari vantaggi ai propri interlocutori.
Commenti precedenti:
A (05/03/2007 17.22)
Buongiorno,
visto che Banca d'Italia ha pubblicato di recente un documento di consultazione per i confidi 107, volevo sapere se ci sono notizie sulla pubblicazione di un eventuale documento di consultazione per i confidi che decidono di diventare banca di garanzia.
Avrei un altro dubbio: le garanzie di secondo grado rilasciate da una banca di garanzia verso gli altri confidi, dovrebbero essere ponderate al 100% anche se il rischio è limitato e molto vicino a zero ?
Luca (05/03/2007 19.13) n/a
Il documento pubblicato il 13/2 di cui stiamo discutendo diffusamente sul blog riguarda sia i confidi 107, sia le banche cooperative di garanzia collettiva previste dall'art.13 della L. 326/2003. La Banca popolare di garanzia di cui parla questo precedente blog (dove lei lavora, mi pare dal suo e-mail) è costituita come "normale" banca popolare cooperativa. In un prossimo blog mi riprometto di commentare la parte del documento Banca d'Italia sulle banche cooperative - confidi.
Luca (05/03/2007 19.21) n/a
Mi dimenticavo la seconda domanda: a quanto mi risulta sì, la garanzia di secondo grado di un confidi o di una banca è efficace se risponde direttamente del default sui crediti sottostanti (co-garanzia), non lo è se risponde dell'insolvenza del garante di primo grado. Il problema è che un garante considerato debole dalla normativa non può veicolare la garanzia di un intermediario pur eleggible come garante diretto, a meno che si tratti di una garanzia (beninteso, personale, non un fondo) emessa da un ente pubblico o da una banca sovranazionale come BEI o FEI.
A (08/03/2007 18.08) n/a
grazie per la sua risposta cmq il documento pubblicato riguarda i confidi 107 e le banche di credito cooperativo (ART 28 TUB)ma non le banche che decidono di diventare banca di garanzia (banche popolari secondo art 29 del TUB).
Luca (09/03/2007 08.28) n/a
Ha ragione, la banca popolare che decide di specializzarsi come banca di garanzia è una figura ad hoc non oggetto di normativa specifica
g. porrazzini (21/07/2007 06.25)
la banca di garanzia può sollecitare e raccogliere risparmio presso il pubblico o solo presso i soci?
quali le differenze con il confidi 107 su questo punto?
grazie
Luca (21/07/2007 20.22)
Caro ing. Porrazzini, buongiorno. Le banche di garanzia ex legge confidi (326/2003, art. 13) sono indirettamente limitate nell'attività di raccolta presso il pubblico dal requisito di prevalenza dell'attività di garanzia collettiva a favore dei soci. Non mi pare che ci siano limiti diretti. Il documento di consultazione sui confidi rilasciato dalla Banca d'Italia nel febbraio 2007 fissa un requisito di prevalenza che di fatto limita la possibilità di effettuare prestiti per cassa e in genere investimenti diversi da quelli dei fondi monetari strumentali all'attività di garanzia, quindi si riduce la possibilità di impiego fruttifero di un'eventuale raccolta.
Nei casi di banca di garanzia al di fuori dalla legge sui confidi (come Banca Impresa Lazio o la Banca popolare di Padova di cui in questo blog) eventuali limiti alla raccolta presso il pubblico sono discussi caso per caso con la Vigilanza in sede di autorizzazione, e sanciti nello Statuto.