Consultazione Banca d'Italia sui grandi rischi: per i 107 modifiche rinviate, ma prepariamoci
Thu 30 Dec 2010, 15.21 Stampa
La Banca d'Italia ha pubblicato ieri il
Resoconto della consultazione su
Disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi e informativa al pubblico (il documento di cui avevo dato notizia
qui). Ne parlo per due motivi, prima di tutto perché il tema è importante, e in secondo luogo perché come
gruppo Smefin abbiamo partecipato con una nota che ho stilato con Claudio D'Auria (e siamo citati nel Resoconto insieme a cinque associazioni di categoria, due banche e un rispondente non divulgato).
Le risposte della Banca d'Italia chiariscono un punto importante:
Dopo l'avvio della consultazione è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141/2010, che ha profondamente modificato la disciplina degli intermediari finanziari prevedendo, tra l’altro, l’abolizione dei due elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB, sostituiti da un albo unico.
In virtù del regime transitorio previsto dal decreto, gli intermediari finanziari continueranno ad essere iscritti nei preesistenti elenchi fino all’emanazione delle disposizioni attuative della riforma e troverà applicazione nei loro confronti il quadro normativo vigente. Si ritiene, pertanto, che una revisione della regolamentazione prudenziale per gli intermediari iscritti nell’elenco di cui al previgente art. 107 TUB debba avvenire in modo sistematico nell’ambito dei lavori di attuazione del d.lgs. 141. Per il momento, quindi, non saranno apportate modifiche alla disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari nei cui confronti non trova, quindi, applicazione la nuova normativa sulla concentrazione dei rischi
Chiaro, no? Le modifiche messe in consultazione non si applicheranno ai 107, che rimangono soggetti alle regole vigenti fino all'emanazione delle norme attuative del DLgs 141/2010. Sarà quella l'occasione per rivedere le regole prudenziali di tutti gli intermediari oggi iscritti all'elenco speciale ex art. 107, compresi i confidi 107 (futuri 106). Quindi non solo le regole sulla concentrazione, ma tutta la vigilanza prudenziale. I confidi nutrono l'attesa (legittima) di norme meno gravose in ossequio al principio di proporzionalità sancito dall'art.108 TUB novellato, comma 6. Vedremo. La consultazione in materia dovrebbe avviarsi nel giugno 2011 (vedi
post su programma attività normativa), quindi i confidi e le loro associazioni si preparino per tempo con proposte puntuali e argomenti solidi.
Con l'occasione segnalo anche la risposta al quesito che con Claudio abbiamo rivolto sul trattamento del rischio di concentrazione in capo a soggetti che erogano contro-garanzie nei confronti di garanti di primo livello, se si debba far riferimento alle molteplici esposizioni verso i debitori principali o all'esposizione aggregata verso il garante di primo livello. La Banca d'Italia, precisando che quanto detto si riferisce alle banche che erogano controgaranzie (per quanto detto prima sul rinvio delle modifiche per i 107), ha risposto così
devono essere rilevati come clienti ai fini della concentrazione dei rischi tutte le controparti il cui inadempimento fa scattare la controgaranzia, siano essi i debitori principali e/o il garante di I livello.
Quindi nel caso di una controgaranzia che si attiva al default di debitori principali (non richiedendo il doppio default dei debitori e del garante) occorre censire le numerose esposizioni sottostanti, non solo quella verso il garante. Questo pone qualche problema di tipo informatico, rispetto a cui Banca d'Italia ci rinvia ale norme generali contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare 229/1999) e per gli altri intermediari in materia di controlli interni, nonché le disposizioni di carattere organizzativo della CRM e della concentrazione dei rischi.
Nel documento trovate maggiori dettagli anche su altri punti che non cito qui.
Tornando alla consultazione sull'attuazione del DLgs 141, tra i contributori non mancherà di certo AssoConfidi. Il gruppo Smefin è a disposizione per collaborare, non ci teniamo ad avere il nostro nome sul Resoconto, ci preme soltanto che si dialoghi con l'Organo di Vigilanza in maniera precisa e costruttiva. C'è qualche mese di tempo per parlarne.
Luca