Consultazione Banca d'Italia sui grandi rischi: per i 107 modifiche rinviate, ma prepariamoci

Thu 30 Dec 2010, 15.21 Stampa

La Banca d'Italia ha pubblicato ieri il Resoconto della consultazione su Disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi e informativa al pubblico (il documento di cui avevo dato notizia qui). Ne parlo per due motivi, prima di tutto perché il tema è importante, e in secondo luogo perché come gruppo Smefin abbiamo partecipato con una nota che ho stilato con Claudio D'Auria (e siamo citati nel Resoconto insieme a cinque associazioni di categoria, due banche e un rispondente non divulgato).
Le risposte della Banca d'Italia chiariscono un punto importante:
Dopo l'avvio della consultazione è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141/2010, che ha profondamente modificato la disciplina degli intermediari finanziari prevedendo, tra l’altro, l’abolizione dei due elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB, sostituiti da un albo unico.
In virtù del regime transitorio previsto dal decreto, gli intermediari finanziari continueranno ad essere iscritti nei preesistenti elenchi fino all’emanazione delle disposizioni attuative della riforma e troverà applicazione nei loro confronti il quadro normativo vigente. Si ritiene, pertanto, che una revisione della regolamentazione prudenziale per gli intermediari iscritti nell’elenco di cui al previgente art. 107 TUB debba avvenire in modo sistematico nell’ambito dei lavori di attuazione del d.lgs. 141. Per il momento, quindi, non saranno apportate modifiche alla disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari nei cui confronti non trova, quindi, applicazione la nuova normativa sulla concentrazione dei rischi
Chiaro, no? Le modifiche messe in consultazione non si applicheranno ai 107, che rimangono soggetti alle regole vigenti fino all'emanazione delle norme attuative del DLgs 141/2010. Sarà quella l'occasione per rivedere le regole prudenziali di tutti gli intermediari oggi iscritti all'elenco speciale ex art. 107, compresi i confidi 107 (futuri 106). Quindi non solo le regole sulla concentrazione, ma tutta la vigilanza prudenziale. I confidi nutrono l'attesa (legittima) di norme meno gravose in ossequio al principio di proporzionalità sancito dall'art.108 TUB novellato, comma 6. Vedremo. La consultazione in materia dovrebbe avviarsi nel giugno 2011 (vedi post su programma attività normativa), quindi i confidi e le loro associazioni si preparino per tempo con proposte puntuali e argomenti solidi.
Con l'occasione segnalo anche la risposta al quesito che con Claudio abbiamo rivolto sul trattamento del rischio di concentrazione in capo a soggetti che erogano contro-garanzie nei confronti di garanti di primo livello, se si debba far riferimento alle molteplici esposizioni verso i debitori principali o all'esposizione aggregata verso il garante di primo livello. La Banca d'Italia, precisando che quanto detto si riferisce alle banche che erogano controgaranzie (per quanto detto prima sul rinvio delle modifiche per i 107), ha risposto così
devono essere rilevati come clienti ai fini della concentrazione dei rischi tutte le controparti il cui inadempimento fa scattare la controgaranzia, siano essi i debitori principali e/o il garante di I livello.
Quindi nel caso di una controgaranzia che si attiva al default di debitori principali (non richiedendo il doppio default dei debitori e del garante) occorre censire le numerose esposizioni sottostanti, non solo quella verso il garante. Questo pone qualche problema di tipo informatico, rispetto a cui Banca d'Italia ci rinvia ale norme generali contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare 229/1999) e per gli altri intermediari in materia di controlli interni, nonché le disposizioni di carattere organizzativo della CRM e della concentrazione dei rischi.
Nel documento trovate maggiori dettagli anche su altri punti che non cito qui.
Tornando alla consultazione sull'attuazione del DLgs 141, tra i contributori non mancherà di certo AssoConfidi. Il gruppo Smefin è a disposizione per collaborare, non ci teniamo ad avere il nostro nome sul Resoconto, ci preme soltanto che si dialoghi con l'Organo di Vigilanza in maniera precisa e costruttiva. C'è qualche mese di tempo per parlarne.

Luca

Commenti precedenti:


Sapio (31/12/2010 11.30) n/a

Campa cavallo con la rada erba che cresce ora e forse in futuro ne crescerà di migliore ed a più basso costo. Come fa un Confidi a fare un business plan ignorando come evolveranno i propri costi operativi?

Sapio (31/12/2010 11.36) n/a

CEBS ha oggi pubblicato le sue linee guida sulle cartolarizzazioni (Article 122a of the CRD) linee guida che comportano l'introduzione della retention rule del 5% del portafoglio. Poichè le regole delle cartolarizzazioni Tranched si applicano anche alle operazioni con Cap dei Confidi (Fondi monetari a garanzia) come cambiano queste ultime?

Rob (31/12/2010 12.06) n/a

@ sapio: bisogna chiederlo alle banche... non ai confidi...

Sapio (31/12/2010 12.12) n/a

Lo chiedo a chi lo sa non a qualcuno in particolare. Il problema è che i fondi monetari sono stati assimilati, forzosamente e su richiesta italiana, alla tranche junior di una cartolarizzazione. Questa assimilazione potrebbe subire nuove regole, quali?

Rob (31/12/2010 12.31) n/a

si ma l'assimilazione vale soltanto per il riconoscimento della garanzia confidi (ai fini di vigilanza banche)... Ergo, i fondi monetari valgone e possono essere riconosciuti come a copertura di tranche junior di simil-cartolarizzazioni soltanto vs banche idonee (airb sostanzialmente).

Diversamente da quest'ipotesi, i fondi monetari continuano a non poter essere riconosciuti in nessun caso. Salva ovviamente la finzione "commerciale"... ma quello non è un tema di vigilanza.

Sapio (31/12/2010 12.39) n/a

Rob, al sodo vorrei sapere se la dimensione minima del cap cambia oppure no dopo questa nuova retention rule del 5%. Come ho già scritto in passato questa assimilazione strana, fatta per l'Italia, potrebbe comportare 1) il portafoglio è fittiziamente formato dal Confidi che ne trattaiene (cap) almeno il 5% 2) il portafoglio è formato dalla banca e l'80% di esso è tranchato, quindi il cap può avere la dimensione che il Confidi vuole salvo riflesso sul Taeg generale.

Luca (31/12/2010 13.40) n/a

@Sapio, porta pazienza, nel giugno 2011 ci sarà la consultazione sulla vigilanza degli intermediari finanziari e potremo formulare tutti i quesiti, ottenendo risposta.

Claudio D'Auria (31/12/2010 17.19)

Sapio, secondo me l'impatto è minimo. In una struttura tranched solo con junior e senior, occorre che la banca detenga almeno il 5% dell'esposizione, cosa facilmente verificabile nel momento in cui la junior (fondo monteraio confidi) copre il 5-10 per cento del portafoglio originario.

Sapio (31/12/2010 18.27) n/a

Claudio, ottimo. E' quello che volevo sapere. Nel passato ci sono stati Cap inferiori al 5% perché i portafogli si ipotizzavano formati da esposizioni molto buone. Ora, secondo te, c'è un limite inferiore al Cap pari al 5% del portafoglio.

Oracolo (03/01/2011 15.14) n/a

Ho letto la risposta di Banca d'Italia, al quesito Smefin, ma mi sfuggono gli aspetti operativi. I tacciati per le segnalazioni di vigilanza e in CR prevedono una sola anagrafica da poter associare all'importo segnalato.

Presumo si stia parlando d'altro... qualcuno mi spiega, per favore ?

Luca (03/01/2011 19.41) n/a

La Banca d'Italia ha richiamato dei principi. Come applicarli? Non so, forse è analogo al caso di un'esposizione assistita da più garanti: si segnala due volte l'esposizione? Nel caso della controgaranzia non è un'obbligazione solidale.

Sapio (03/01/2011 20.30) n/a

Nel caso di una esposizione garantita da più garanti si crea una coobbligazione (cioè un ente unico) che da garanzia. Il caso della controgaranzia non mi è mai capitato ma si potrebbe risolvere così: il garante Confidi segnala la garanzia per la quota che rimane a suo carico ed il controgarante per la differenza.

Renato (03/01/2011 23.20) n/a

Dipende dai patti convenzionali tra il segnalatore ed il ricevente, ovvero il soggetto che fornisce la controgaranzia. In Sardegna la SFIRS sta' prestando controgaranzie, ma le condizioni della convenzione e le peculiarita' del fondo determinano come non eligibile la garanzia. Quindi di fatto la banca escuterà quanto garantito dal segnalatore e il segnalatore tenterà di far valere la convenzione per poter avere il ristoro della quota controgarantita dalla SFIRS. Di fatto e' una riassicurazione travestita.

Luca (04/01/2011 00.41) n/a

Penso che ci sia bisogno di un affinamento delle procedure di rilevazione e di segnalazione delle garanzie, dando una profondità e un'articolazione che in passato non era necessaria. Pensiamo al trattamento ai fini dei requisiti patrimoniali, la ponderazione zero e tutto il resto, occorre che per una data esposizione si possano rilevare correttamente vari "strati" di garanzia e contro-garanzia.

C'è bisogno di un gruppo Puma-garanzie aperto ai confidi 107 (se non è già al lavoro).

Oracolo (04/01/2011 10.59) n/a

Certo che se entrando in una agenzia Ippica mi dovessi preoccupare oltre che della probabilità di vincita del cavallo anche della probabilità di default dell'agenzia Ippica (l'intermediario) la cosa non deporrebbe a favore del mercato delle agenzie ippiche.

Luca (04/01/2011 12.32) n/a

@Oracolo: pensi poi se Paul Newman e Robert Redford mettessero su un'Agenzia ippica fasulla, sarebbe ancora peggio ... Al di là degli scherzi, nel mercato delle garanzie (come in quello dei derivati) la solvibilità delle controparti è cruciale, la crisi lo ha messo bene in evidenza. Non esistono controgaranti e riassicuratori sicuri al 101%.

Sapio (04/01/2011 13.13) n/a

Amici, se volete imparare qualcosa sulla solvibilità degli intermediari, andate a guardare qui (default della Europeenne de gestion privée alias Egp (www.eurogp.com):

http://sosonline.aduc.it/commenti?id_doc=216360&rubrica=lettera&id_settore=90

E fate tesoro di quello che imparate!

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