Meno rischi penali su concordati e accordi di ristrutturazione
Sat 29 May 2010, 08.56 Stampa
La riforma del diritto fallimentare ha inteso facilitare le soluzioni non liquidatorie delle crisi aziendali (concordati preventivi, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento attestati), e lo ha fatto allargando i requisiti di attivazione e attenuando il rischio di revocatoria per gli atti compiuti nella realizzazione di quegli interventi. Non si era però adeguato l'impianto del diritto penale fallimentare, che continuava ad esporre gli attori coinvolti a contestazioni di bancarotta fraudolenta o bancarotta semplice. Lo evidenziava questo
rapporto di Bianco e Marcucci. Per facilitare il ricorso a queste procedure, il Consiglio dei ministri ha approvato un DL che mette al riparo gli atti compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti se questi sono stati omologati dall'autorità giudiziaria. Lo riferisce
il Sole 24 ore di giovedì 27/5.
Luca
PS 7/6 Come osserva Jaures nei commenti, il nuovo art. 217 bis che introduceva l'esenzione dal reato di bancarotta (preferenziale) per i soggetti che finanziavano l'impresa in crisi (normalmente dietro garanzia) è stato espunto dal decreto legge.