Tutto quel che volevate sapere su 106 e 107 in un'audizione della Banca d'Italia, e le implicazioni per i confidi
Thu 13 May 2010, 08.07 Stampa
Roberto Rinaldi, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d’Italia, ha presentato ieri alla Commissione parlamentare "anti-mafia" un rapporto su "Gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi, generale e speciale, previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario e i soggetti del canale distributivo". Lo potete scaricare
qui e lo consiglio vivamente come lettura propedeutica alla consultazione in corso sul decreto che riforma il Titolo V del TUB, dedicato appunto agli intermediari non bancari. Ci trovate infatti un chiarissima mappa del sistema degli intermediari nel quale si collocano i "nostri" confidi. Capirete anche le ragioni che hanno indotto i
regulators ad intervenire sulla materia (basta leggere il nome della Commissione che ha chiesto l'audizione). Ecco un passaggio illuminante da pag. 8 del rapporto:
L’esperienza condotta negli anni sul settore ha dimostrato come l’architettura dei controlli previsti dalla normativa vigente sia inadeguata, anche tenendo conto della oggettiva difficoltà di presidiare un mondo caratterizzato da numerosità e varietà di soggetti. Le possibilità di intervento sugli intermediari dell’elenco generale che il Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative assegnano alla Banca d’Italia, non sempre sono proporzionate alla gravità delle violazioni rilevate nell’attività di supervisione. Di fatto, l’unica azione possibile nei confronti di un intermediario che non risulti più in possesso dei requisiti per l’iscrizione o per il quale siano state riscontrate gravi violazioni di norme di legge è la cancellazione dall’elenco generale ai sensi dell’art. 111 del TUB, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato su proposta dell’Istituto. Nel periodo che intercorre tra la conclusione del procedimento da parte della Banca d'Italia e la successiva emanazione del provvedimento di cancellazione da parte del Ministero non sussiste la possibilità di vietare, all’intermediario iscritto nell’elenco generale, lo svolgimento dell’attività finanziaria; non trova infatti applicazione il divieto di intraprendere nuove operazioni previsto, invece, per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale. Inoltre, a differenza di quanto previsto per le banche e per la prevalenza dei soggetti vigilati, agli intermediari iscritti negli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB non si applicano gli istituti specifici per la gestione delle crisi (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa) . Il problema della graduazione degli interventi nei confronti degli intermediari finanziari potrà trovare risposta nelle disposizioni di riforma del Titolo V del TUB, attualmente in fase di consultazione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, che prevedono la possibilità di adottare, nei confronti di tutti gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, provvedimenti specifici riguardanti anche la restrizione delle attività, della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni.
.. per non parlare di questo, sui procedimenti autorizzativi, a pag. 10
Difficoltoso è il vaglio delle istanze presentate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, dietro il cui schermo si cela a volte l’intento di prestare illecitamente garanzie nei confronti del pubblico. Nonostante la delicatezza dell’attività dei confidi, a tali soggetti – per cui non è prevista neppure l’onorabilità e la professionalità per i partecipanti al capitale e per gli esponenti aziendali - sono richiesti requisiti minimali per l’iscrizione in termini di capitale e mezzi patrimoniali.
... ed ancora questo, sull'operatività absuivamente svolta
Un altro fenomeno preoccupante che riguarda il comparto è segnalato dalle sempre più numerose richieste di informazioni rivolte alla Banca d’Italia da Enti pubblici e privati cittadini dalle quali emerge come alcuni consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) offrano polizze fideiussorie al pubblico, travalicando i limiti dell’operatività loro consentita. L’attività tipica di un confidi iscritto nell’apposita sezione dell’elenco ex art. 155, comma 4, TUB si sostanzia, infatti, nell’utilizzare risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. In ragione di tale limitata operatività, i confidi ex art. 155 sono espressamente sottratti dalla legge all’applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari.
... per concludere con la presentazione della riforma del Titolo V TUB
l’iscrizione dei confidi “minori” in un elenco tenuto da un apposito Organismo di cui peraltro non vengono fornite ulteriori indicazioni; oltre agli attuali requisiti di iscrizione verrebbero introdotti requisiti di onorabilità degli esponenti e dei soci;
E' chiaro, no, quali sono le preoccupazioni della Banca d'Italia riguardo agli attuali 106? Teniamone conto nel formulare commenti e proposte all'attuale bozza di Decreto (che, lo evidenzia l'audizione, è ancora incompleto nella parte sui confidi non vigilati). Non vedo alcuna possibilità per una linea di difesa dello status quo dei confidi. Una maggior selettività, auto-disciplinata, è d'obbligo.
Comunque la pensiate, non fate mancare il vostro contrinuto al dibattito in materia che si sta svolgendo sul sito
decretoconfidi.smefin.org.
Luca