Tutto quel che volevate sapere su 106 e 107 in un'audizione della Banca d'Italia, e le implicazioni per i confidi

Thu 13 May 2010, 08.07 Stampa

Roberto Rinaldi, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d’Italia, ha presentato ieri alla Commissione parlamentare "anti-mafia" un rapporto su "Gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi, generale e speciale, previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario e i soggetti del canale distributivo". Lo potete scaricare qui e lo consiglio vivamente come lettura propedeutica alla consultazione in corso sul decreto che riforma il Titolo V del TUB, dedicato appunto agli intermediari non bancari. Ci trovate infatti un chiarissima mappa del sistema degli intermediari nel quale si collocano i "nostri" confidi. Capirete anche le ragioni che hanno indotto i regulators ad intervenire sulla materia (basta leggere il nome della Commissione che ha chiesto l'audizione). Ecco un passaggio illuminante da pag. 8 del rapporto:
L’esperienza condotta negli anni sul settore ha dimostrato come l’architettura dei controlli previsti dalla normativa vigente sia inadeguata, anche tenendo conto della oggettiva difficoltà di presidiare un mondo caratterizzato da numerosità e varietà di soggetti. Le possibilità di intervento sugli intermediari dell’elenco generale che il Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative assegnano alla Banca d’Italia, non sempre sono proporzionate alla gravità delle violazioni rilevate nell’attività di supervisione. Di fatto, l’unica azione possibile nei confronti di un intermediario che non risulti più in possesso dei requisiti per l’iscrizione o per il quale siano state riscontrate gravi violazioni di norme di legge è la cancellazione dall’elenco generale ai sensi dell’art. 111 del TUB, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato su proposta dell’Istituto. Nel periodo che intercorre tra la conclusione del procedimento da parte della Banca d'Italia e la successiva emanazione del provvedimento di cancellazione da parte del Ministero non sussiste la possibilità di vietare, all’intermediario iscritto nell’elenco generale, lo svolgimento dell’attività finanziaria; non trova infatti applicazione il divieto di intraprendere nuove operazioni previsto, invece, per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale. Inoltre, a differenza di quanto previsto per le banche e per la prevalenza dei soggetti vigilati, agli intermediari iscritti negli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB non si applicano gli istituti specifici per la gestione delle crisi (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa) . Il problema della graduazione degli interventi nei confronti degli intermediari finanziari potrà trovare risposta nelle disposizioni di riforma del Titolo V del TUB, attualmente in fase di consultazione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, che prevedono la possibilità di adottare, nei confronti di tutti gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, provvedimenti specifici riguardanti anche la restrizione delle attività, della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni.
.. per non parlare di questo, sui procedimenti autorizzativi, a pag. 10
Difficoltoso è il vaglio delle istanze presentate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, dietro il cui schermo si cela a volte l’intento di prestare illecitamente garanzie nei confronti del pubblico. Nonostante la delicatezza dell’attività dei confidi, a tali soggetti – per cui non è prevista neppure l’onorabilità e la professionalità per i partecipanti al capitale e per gli esponenti aziendali - sono richiesti requisiti minimali per l’iscrizione in termini di capitale e mezzi patrimoniali.
... ed ancora questo, sull'operatività absuivamente svolta
Un altro fenomeno preoccupante che riguarda il comparto è segnalato dalle sempre più numerose richieste di informazioni rivolte alla Banca d’Italia da Enti pubblici e privati cittadini dalle quali emerge come alcuni consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) offrano polizze fideiussorie al pubblico, travalicando i limiti dell’operatività loro consentita. L’attività tipica di un confidi iscritto nell’apposita sezione dell’elenco ex art. 155, comma 4, TUB si sostanzia, infatti, nell’utilizzare risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. In ragione di tale limitata operatività, i confidi ex art. 155 sono espressamente sottratti dalla legge all’applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari.
... per concludere con la presentazione della riforma del Titolo V TUB
l’iscrizione dei confidi “minori” in un elenco tenuto da un apposito Organismo di cui peraltro non vengono fornite ulteriori indicazioni; oltre agli attuali requisiti di iscrizione verrebbero introdotti requisiti di onorabilità degli esponenti e dei soci;
E' chiaro, no, quali sono le preoccupazioni della Banca d'Italia riguardo agli attuali 106? Teniamone conto nel formulare commenti e proposte all'attuale bozza di Decreto (che, lo evidenzia l'audizione, è ancora incompleto nella parte sui confidi non vigilati). Non vedo alcuna possibilità per una linea di difesa dello status quo dei confidi. Una maggior selettività, auto-disciplinata, è d'obbligo.
Comunque la pensiate, non fate mancare il vostro contrinuto al dibattito in materia che si sta svolgendo sul sito decretoconfidi.smefin.org.

Luca

Commenti precedenti:


Dario Boilini (13/05/2010 09.05)

[Lo potete scaricare qui]

Dove professore, il link o non c'è o non funziona.

Grazie

Dodona (13/05/2010 09.12) n/a

Ciò che stupisce maggiormente e' la grande sicurezza e concretezza con cui sono esposti i fatti alla commissione antimafia (Su alcuni punti servirebbero chiarimenti ).

E' da presumere che tale autorevolezza si fondi su prove certe ed evidenze riscontrate. Se così e', scopriamo un lato B dei confidi, di cui probabilmente non avevamo, almeno per quanto mi riguarda, piena contezza ma che giustifica ampiente la ratio del provvedimento in consultazione.

Luca (13/05/2010 10.55)

Ho inserito il link, scusate la fretta.

Sapio (13/05/2010 16.44) n/a

Una domanda: la mutualità deve essere prevalente o esclusiva? Se deve essere prevalente ci sarebbe spazio per garanzie al pubblico. Allora perché queste ultime sarebbero negative?

Sapio (13/05/2010 16.47) n/a

Un'altra cosa: non mi convince il nuovo organismo di vigilanza. Perchè dovrebbe far meglio di BdI? Sembra quasi che quest'ultima si voglia scrollar di dosso la responsabilità di pelare la brutta gatta.

Alex (13/05/2010 17.03) n/a

X Sapio

Non è possibile prestare garanzie mutualistiche nei confronti del pubblico vedi la L. 326/03.

Si possono prestare garanzie a non soci ma solo entro certi limiti purchè siamo sempre e solo P.M.I.

Luca (13/05/2010 17.09)

Sapio: la discussione puntuale sul testo del decreto sarebbe meglio portarla su decretoconfidi.smefin.org, dove avresti la possibilità di inserire commenti a parti specifiche della bozza di articolato e di inserire post nell'apposito blog. Lo ricordo perché a 8 giorni dalla scadenza della consultazione, la risposta dei visitatori di aleablog è stata piuttosto esigua.

Sapio (13/05/2010 17.26) n/a

Perché langue il dibattito sul Decreto Confidi. Che succede, ha improvvisamente perso di interesse?

Gigi (13/05/2010 18.56) n/a

Da quello che leggo nel post (il documento di 33 pagine lo devo ancora leggere con calma) mi pare di capire che i confidi hanno scantonato qualche volta e di tutta risposta banca d'Italia abbia proposto quello che sappiamo all'interno della più generale riforma del titolo V. Se è così mi sembra una reazione abbastanza spropositata. Non ci è dato di sapere se informalmente, pur non essendoci vigilanza equivalente, la banca d'Italia (notate banca minuscolo e Italia maiuscolo) abbia svolto una funzione di moral suasion con i confidi che sono andati fuori dal seminato o se queste violazioni erano talmente diffuse da necessitare addirittura un rivolgimento normativo.

Non ci è dato di sapere, ma in una democrazia moderna bisognerebbe saperlo, se fossi un parlamentare vicino al mondo delle associazioni una interrogazione in tal senso la farei. Se i bancari d'Italia si sono presi la briga (correttamente) di verificare, controllare quanti erano questi "alcuni confidi" e quante erano le violazioni, se fossero intervenuti sui singoli confidi,forse si sarebbe sparsa la voce che certe cose non vanno fatte.Secondo me questo non basta a giustificare interventi normativi, ex abrupto, di questa portata.

Forse c'è qualcos'altro. Cercherò di scoprirlo leggendo le 33 pagine....

Estraneus (14/05/2010 00.59) n/a

I confidi 107 hanno una rilevanza patrimoniale, sono sottoposti a vigilanza (comunicazioni periodiche, ecc).

I 106 non hanno nulla di tutto questo.

Non sono un profondo conoscitore del mondo dei confidi, ma dalla relazione si legge: ■Nei confronti degli intermediari iscritti nell■elenco speciale ex art. 107 la Banca d'Italia esercita poteri di vigilanza avendo riguardo alla sana e prudente gestione, alla stabilità complessiva, all■efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all■osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria. Molto più limitati sono i poteri della Banca sugli intermediari iscritti nel solo elenco generale, essendo i controlli attualmente circoscritti alla verifica dei requisiti per l■accesso al mercato e al rispetto delle normative di settore (usura, antiriciclaggio, trasparenza)■.

Ed ancora sui confidi ex 155 TUB: ■La mancanza di poteri informativi ed ispettivi e l■impossibilità di procedere alla cancellazione dall■elenco per gravi violazioni di legge ai sensi dell■art. 111 TUB limitano fortemente l■azione di intervento della Banca d■Italia in presenza delle anomalie sopra descritte (attività non consentite); in tali ipotesi, oltre ad effettuare segnalazioni all■Autorità giudiziaria per possibili profili di abusivismo finanziario, si valuta la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela dell■azione amministrativa di cui alla legge 241/1990■.

Nella situazione attuale non ha molto senso mantenere i 106 sotto il controllo di Bankitalia, anzi è probabile che sia anche frustrante e mortificante per quest■ultima non poter intervenire concretamente in presenza di anomalie.

Al tempo stesso, sottrarsi definitivamente dalla vigilanza di Bankitalia (come parrebbe emergere dalla riforma del TUB) potrebbe, per i confidi 106, comportare, anche in termini di credibilità, una lenta ed inesorabile deriva.

La proposta di riforma ha stravolto (con beneficio per tutti) anche il mondo dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria; anche quelli già iscritti dovranno adeguarsi ai cambiamenti imposti: o si è dentro o si cambia mestiere!

Ma, allora, perché tra i 106 e i 107 vi deve essere una differenza così marcata?

A chi giova?

excelsus (15/05/2010 09.49) n/a

"A chi giova?"....sicuramente, vista l'attuale, enorme pletora di intermediari 106, di mediatori ed agenti, la riforma giova a salvaguardare il portafoglio dei consumatori! L'unica ma non piccola pecca è che la concorrenza nel settore si ridurrà parecchio con possibile e fisiologica creazione di cartelli.

Luca (15/05/2010 11.55)

La riforma tutela le forme di intermediazione nate "dal basso" con valenza sociale, tant'è che introduce norme per il microcredito. I confidi attuali 106 sono inclusi in questa categoria, e mantengono delle specificità. In entrambi i casi si applica una vigilanza "soft", mediata da un Organismo di autodisciplina.

Adesso il problema non è perché o per chi, ma COME disciplinare i confidi attuali 106. Entro mercoledì metterò giù qualche idea discussa con amici frequentatori del blog e poi la manderemo al MEF nell'ambito della consultazione sul Titolo V TUB. Se però ci scambiassimo qualche opinione pubblicamente sull'argomento, sarebbe utile.

E' cruciale che i confidi 106 si pronuncino sul livello di vigilanza che ritengono per loro adeguato e sulle caratteristiche dell'Organismo che sarà il loro supervisore.

Dodona (15/05/2010 17.59) n/a

Per quando e' prevista l'emanazione definitiva della normativa?

Luca (15/05/2010 19.14) n/a

La consultazione termina il 21/5, ma l'emanazione del Decreto sul Titolo V potrebbe richiedere non poche settimane

jaures (15/05/2010 23.48) n/a

potrebbe essere un organismo con sezioni regionali per mantenere l'equivalenza:

mission territoriale = controllo territoriale.

Troppe infatti sono le differenze fra le aree del nostro Paese, sotto tanti profili:

- sistema produttivo;

- senso civico;

- contesto sociale.

per questo, pragmaticamente, occorre mantenere una cinghia azione - controllo stretta.

L'organo deve essere un mix di controllo privatistico e pubblicistico.

Ogni sezione territoriale, a base regionale, potrebbe essere formata:

- da un elemento designato da Unioncamere

- da un elemento designato dalla Prefettura del capoluogo di regione;

- da un elemento designato dall'ABI

- da un elemento designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della regione, di concerto fra loro.

due di questi soggetti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti

e uno essere un docente universitario in materie giuridiche

sono solo idee di getto eh!

ciao

Gigi (16/05/2010 01.14) n/a

A leggerle tutte le 33 pagine non cambio opinione sul post del 13. E', forse, necessario rivistare il titolo V, ma la causa di questo rivolgimento non è il comportamento border line di qualche confidi (quando abbiamo mezza classe politica border line..., ma questa è un'altra storia, è la storia dell'Italia, non dei confidi): ma già che ci siamo mettiamo a posto pure quelli, ci sta. Il mio motivo di dissenso è relativo al modo che "ancor m'offende" (e non ha offeso solo me, ricordo la sorpresa dei primi giorni...)

Infine rilevo un notevole rischio ambientale: se il nuovo organismo sarà molto articolato, tra nuovi tavoli e nuove sedie rischiamo la deforestazione completa di Alpi ed Appennini (sempre che qualcuno non pretenda legno esotico).

Luca (16/05/2010 03.01) n/a

Jaurès: per la progettazione dell'Organismo partirei dalle competenze e dalla (tecno)struttura. La tua proposta ricorda gli Osservatori regionali sul credito. Io penso che tutti i confidi dovrebbero conformarsi a un minimo vitale di standard tecnici che so? trasmettere un bilancio leggibile. Ragionerei su cose del genere.

Gigi: anch'io mi sono stupito del modo nei primi giorni. Dopo ho cercato di mettermi in contatto con le parti che stavano dialogando sul Decreto e mi sono convinto che si può lavorare costruttivamente. E sono certo che la Banca d'Italia non ha intenti epuratori sui confidi, riconosce il valore di quelli sani (la maggior parte), ma non sa come prenderli ... Di qui l'importanza delle proposte sull'Organismo da parte di chi conosce i confidi, banche comprese.

Oracolo (16/05/2010 08.52) n/a

Che ne dite di una nuova legge costituzionale: "Per ogni organismo nuovo costituito è necessario che ne siano estinti due di vecchi?"

Dodona (16/05/2010 10.07) n/a

La proposta di jaures sembra fatta, a mio avviso, per un organismo che non funzioni. Troppa 'rappresentatività' poca tecnicalita' (che c'entra la prefettura?? Abbiamo l'esempio dell'antiusura...).

Occorono profili tecnici, di spessore, capaci di rapportarsi sia con bdi sia con i confidi (ma non con approccio rappresentativo-sindacale), che guardi con competenza alle nuove opportunità (necessita'?) informatiche e abbia una visione d'insieme del sistema economico-finanziario in cui si muovono i confidi.

Ripeto: l'assoggettamemto all'organsimo deve essere una palestra per il passaggio a 106 (che poi potrebbe anche non avvenire..)

excelsus (16/05/2010 11.21) n/a

Ma se oramai gli Istituti di Credito pretendono garanzie Basilea 2 compliance, magari controgantite a ponderazione zero sul FCG, di quale futuro stiamo parlando per i 106?

Io ritengo, sia per la stretta tecnica di BI, sia per ragioni di mercato, che nei prossimi tre/quattro anni assisteremo ad un ulteriore ed inevitabile incorporazione di 106 nelle strutture 107 o comunque ad un'inevitabile ridefinizione dei sistemi di garanzia con creazione di soggetti di II livello che presteranno dette garanzie eligibili ai soci dei confidi 106.

Gigi (16/05/2010 15.51) n/a

Il Sole di oggi, a p. 3 in basso riporta un interessante articolo "Sprint del Tesoro per fondo PMI e Banca Sud"; riporto le cose, a mio avviso interessanti ai fini del nostro dibattito: "[...] La formula ricercata è quella della merchant bank [...]. Le linee di business iniziali saranno tre: la consulenza alle banche socie per le operazioni di finanza strutturata, la partecipazione nelle gara per gli strumenti agevolativi, [e... udite udite] l'attività nelle garanzie per divenire polo aggregatore dei 377 confidi che operano nel Mezzogiorno in maniera troppo polverizzata. [...] il decreto attuativo , salvo imprevisti sarà pronto prima dell'estate".

Tre indizi fanno una prova: 1) Decreto improvviso e dirompente; 2) Disponibilità al dialogo (che vuol dire che hanno già deciso tutto, o che comunque il margine di modifiche concedibili non disturba il manovratore che ha già tutto in testa ben chiaro); 3) Poca chiarezza sull'organismo che dovrà presidiare i confidi minori (la interpreto come irrilevanza).

Almeno tre, ma ce ne sono degli altri: bancasud, come aggregatrice dei confidi, contemporaneità di questi provvedimenti con quelli del titolo V.

Prova di che? direte... di appropriarsi degli strumenti della garanzia mutualistica per fare finanza. Al ministro anti mercatista, non va giù di non poter intervenire direttamente e, non potendo assoggettare le banche (ci ha provato con i T-bond), lo fa con altri mezzi.

C'è di che riflettere. Se fossi un confidi camminerei "rasentando il muro", come è già stato scritto su questo blog.

Edgar (16/05/2010 16.28) n/a

Vedremo se riuscirà a mettere d'accordo i 377 presidenti di confidi, altrettanti direttori e quantimila consiglieri, nobili e aristocratici dei feudi del regno (borbonico)....

jaures (16/05/2010 17.06) n/a

ai critici: intanto una proposta l'ho fatta, a differenza di altri, e provo a motivarla:

1) nella misura in cui l'audizione di Banca d'Italia al Senato paventa il rischio o acclara l'esistenza di confidi "deviati", la presenza della Prefettura in un organismo di supervisione dei piccoli confidi e' piu' che legittimato.

2) il confidi e' un fatto mutualistico, nasce dal basso, non terzo rispetto alle imprese ma e' a fianco delle imprese. Capisco l'enfasi del grande e' bello, la specializzazione derivante dalla complessita' ecc. ecc. ma il confidi e' altro. Deve essere altro, altrimenti si facciano altre cose ma non li si continuino a chiamare confidi. Quindi la supervisione (perche' per il controllo esiste gia' il collegio sindacale, la vigilanza sulle cooperative, le società di revisione contabili) deve essere mediata, equilibrata: non atecnica ma nemmeno tecnicistica.

3) altrimenti rischiamo che tutti controllino e sovrintendono e nessuno fa.

Dodona (16/05/2010 18.18) n/a

Caro jaures apprezzo il fatto ce tu abbia avanzato una proposta, ma credo che non sia quella giusta. Ecco in sintesi perché:

- se ci sono comportamenti devianti dei confidi la competenza e', eventualmente, della procura (non prefettura, che secondo me continua a non azzeccarci...)

- la vigilanza di un organismo non e' ultronea (nonstantr sindaci, società di revisione ecc) e gli esempi non mancano di certo

- la vigilanza presuppone un'attività: e' chiaro che se questa non e' esercitata che si vigila????

Di tutto ciò ovviamente parliamone....

jaures (16/05/2010 18.59) n/a

@dodona: viviamo in uno strano Paese, dai mille organismi, Autorità garanti, Osservatori, collegi, revisori. Una sorta di piramide rovesciata dove la base (diventata punta è composta dall'attività) mentre il vertice (diventata la base) e' fatta da controllori. Che tipo di controlli? Cartolari, campionari, consuntivi, formalistici.. Mille leggi e provvedimenti.

E' il sistema che non va bene, come tutti i pratici ben sanno. Oramai con il cliente non ci si preoccupa piu' (subito) del suo problema. Prima ci si preoccupa di tutte le formalita' che "parino il sedere".

Per sintetizzare: questo e' il Paese dai mille controlli ma che consente ad esempio le vendite allo scoperto. Vendere cio' che non si ha, le scommesse speculative lecite... in altre parole le truffe.

Quindi, per i comuni mortali, con buona pace per le pmi, oramai l'unico modo per evitare il rischio e' di non intraprendere nessuna attività.

Oggi sono un po' polemico, ma infondatamente.

jaures (16/05/2010 19.00) n/a

.. ma "non" infondatamente..

Estraneus (16/05/2010 19.53) n/a

@jaures: hai ragione, se con le leggi e con i controlli si consentono le truffe, allora eliminiamoli; senza non se commetteranno!

jaures (16/05/2010 20.09) n/a

@estraneus: io ho poca fiducia. Il nostro Paese con tutti i controllori che ha, dall'ultimo dei poliziotti alla prima delle Autorities, dovrebbe essere il faro della legalita' e del buon operare a livello mondiale.

Invece sembra quasi che ci sia una proporzionalita' inversa fra numerosita' dei controlli (lautamente pagati) e efficacia degli stessi. Ho forse tutti i torti?

Riduciamo gli organismi, rendiamoli chiari nelle loro competenze e responsabilita', senza parcellizzarle in mille rivoli. Cosi' anche per i confidi.

Poi che ogni tanto qualcuno venga sanzionato per fare vedere l'efficacia di cotanto apparato... magari con esemplare severita'...

Dodona (16/05/2010 20.16) n/a

Facciano i confidi pressing sul MEF perché abolisca l'organismo...

Mi sembra pero' più opportuno munirai di una (qualche solida) strategia...

Estraneus (16/05/2010 22.30) n/a

@Jaures: la mia voleva essere solo una provocazione, scusami.

Hai ragione sull'inutile quantità dei controllori e mi piacciono due termini da te usati: competenze e responsabilità.

Ecco, l'Organismo che dovrà vigilare sui confidi (ex 106) me lo immagino anche con queste due caratteristiche.

Perchè un Organismo (terzo) tecnico e di vigilanza ci vorrà, altrimenti l'inesorabile deriva se porterà tutti via!

Per la sopravvivenza degli ex 106 vedo anche la necessità di essere complementari, nelle attività, con gli ex 107.

A questi ultimi, poi, dovrebbero essere ampliate le attività.

Dodona ha ragione quando dice che l'assoggettamemto all'organsimo deve essere una palestra per il passaggio a 106 (attuale), ma anche, per chi non può, la sede tecnica per ridefinire il futuro, anche nell'ottica complementare con i 107.

Estraneus (16/05/2010 22.47) n/a

P.S.: le caratteristiche e i contenuti che dovrebbe avere l■Organismo, per me li ha definiti benissimo Luca sul sito Decretoconfidi in questa sezione:

http://decretoconfidi.smefin.org/art113-organismo-elenco/art113a-gest-elenco-confidi

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