Dalle imminenti modifiche del TUB un nuovo ordine per i confidi
Mon 3 May 2010, 12.46 Stampa
Doveva essere un ritocco alle norme del TUB che riguardano i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziarie, per alleggerire alcuni aspetti e disciplinarne altri (conflitti di interesse, formazione) con maggior rigore.
Con una gestazione silente, ne è venuta fuori una bozza di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che va al cuore della normativa sull'intermediazione finanziaria, portando ordine in un mondo variegato che comprende società di leasing e factoring, finanziarie di investimento, società di credito al consumo, istituti di moneta elettronica, gestori di carte, cambiavalute, agenti e mediatori creditizi, agenzie di prestito su pegno, casse peote e altri che non ricordo in questo momento. Oltre, naturalmente, ai confidi.
Ecco le principali modifiche che ho desunto da una bozza fattami pervenire da un gentile visitatore:
- Si limita la competenza degli intermediari ex art. 106 e 107 alla concessione di finanziamenti, restringendo a casi espliciti la prestazione di servizi di pagamento e di investimento.
- Il rilascio della licenza agli intermediari ex art. 107 (soggetti a vigilanza) è ulteriormente avvicinato a quello delle banche: si parla di autorizzazione all'esercizio dell'attività, non più (come nell'attuale TUB) di mera iscrizione, sottolineando un controllo più incisivo e nel merito da parte della Banca d'Italia. E l'elenco speciale lascia il posto ad un più solenne albo.
- Si prevede un regime speciale per il microcredito (art. 111).
- E veniamo finalmente ai confidi, disciplinati all'art. 112 del nuovo testo (con le agenzie di pegno e le casse peote), e non più quindi ricondotti alla sezione speciale ex art 155 dell'elenco generale ex art. 106.
Qui la bozza che ho letto riprende le definizioni e gli ambiti di competenza già disciplinati dalla legge quadro (L. 326/2003, art. 13), ma tra le righe c'è una vera bomba, eccola (le sottolineature sono mie):
2. I confidi, anche di secondo grado, esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi. A tal fine sono iscritti in un elenco tenuto da un apposito organismo. Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, di mezzi patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26 [gli stessi delle banche]. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l'iscrizione nell’albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all’articolo 107 per l'iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.
4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
Poche frasi, ma che effetto dirompente! Qui c'è da discutere per giorni e giorni. Lancio qualche primo spunto:
- la Banca d'Italia passa le consegne (a sua volta ricevute dall'ex UIC) dell'elenco dei confidi 106-155, senza rimpianti presumo; per un supervisore non è il massimo iscrivere un soggetto e lasciarlo poi in un regime di sostanziale autodisciplina (le segnalazioni oggi dovute dai 106 sono davvero minimissime, e c'è sempre il rischio che il mercato confonda l'iscrizione con un accreditamento); le consegne passano ad un "apposito organismo"; a chi?
- il gestore dell'elenco, se facciamo un'analogia con la revisione svolta dalle centrali cooperative, sarà probabilmente un soggetto da creare con il concorso delle associazioni dei confidi; in alternativa potrebbe essere un'Authority, come per le Onlus; dovrà far riferimento al Ministero dell'economia, con una benevola, ma assidua, attenzione, da parte della Banca d'Italia (e delle banche, la vera disciplina la daranno loro, se vorranno); meglio di adesso, senza dubbio (non più confidi freelance), ma il copione affidato a questo organismo deve essere ancora scritto, non dico recitato; le Associazioni dei confidi avrebbero un'enorme responsabilità, se le cose stanno come è scritto nella bozza; vuoi vedere che arriveremo ad avere un archivio dei bilanci, statistiche di settore, un coordinamento tecnico, ecc. ecc.; e vuoi vedere anche che il settore comincerà a diventare più selettivo? (non dimentichiamo che le associazioni rappresenteranno gli ex 107 oltre agli ex 106);
- a proposito, cosa succede ai confidi già 107? Passano automaticamente all'albo?
Ultimo pensiero: cesso da oggi di considerarmi un esperto del settore confidi, dato che fino all'altro ieri non sapevo nulla di questo provvedimento. D'accordo, manco da Roma da settimane, però mi sento quotidianamente con colleghi del settore, e molti di questi ne sapevano quanto me. Processo di consultazione: non lo si è fatto prima, adesso però, se il Decreto sarà approvato, non se ne può fare a meno per decidere come tradurlo in azione.
Luca
PS: Con eccellente tempismo il gruppo MIT, provider molto attivo tra gli intermediari non bancari, organizza il 5 e 6 maggio un
convegno sulla riforma di cui sopra.