Confidi di 2° livello e contributi ai fondi interconsortili
Tue 23 Feb 2010, 09.37 Stampa
Ho ricevuto, e pubblico volentieri, un quesito da Silvio Marchini, di Confapi Lombarda Fidi:
Vorrei sottoporre un quesito in merito al calcolo del contributo da liquidare ogni anno al Fondo interconsortile. Come lei sa perfettamente, tale contributo viene calcolato, in percentuale fissa, sullo stock di garanzie rilasciate ed erogate nell´anno. Se in prima battuta appare assai semplice determinare tale importo per i Confidi di primo livello, alcuni dubbi sorgono sul calcolo delle garanzie rilasciate dai Confidi di livello secondo. Entrando più nel dettaglio, questi ultimi si ritrovano a calcolare tale onere sia su garanzie dirette o co-garanzie, che a me pare totalmente corretto, sia su controgaranzie che gli stessi operatori rilasciano a favore di confidi di primo livello. Se calcolare il contributo per le prime tipologie di servizi, in quanto autonomi, parrebbe corretto, per converso mi pare che calcolare il contributo su una controgaranzia produca una sorta di duplicazione.
Mi spiego meglio ipotizzando un caso scuola, e quindi portiamo l´esempio all´estremo:
-se il confidi primo livello concede garanzia 100% pagherà una certa quota al fondo interconsortile, se in un momento successivo chiederà al confidi di secondo livello una controgaranzia, poniamo il 50%, anche quest´ultimo pagherà una quota al fondo interconsortile. Ipotizziamo che si paghi un Euro per ogni punto percentuale di garanzia rilasciata, in questo caso il Fondo incasserà 150 Euro.
Ma vediamo, quindi, il paradosso:
-se nello stesso esempio di prima il confidi di primo livello rilasciasse una garanzia di solo il 50%, e il confidi di secondo livello una garanzia del rimanente 50%, vi sarebbe la stessa copertura del finanziamento cioè 100%, identico il rischio sia per il confidi di primo livello, sia per quello di secondo livello, ma a differenza del primo esempio il Fondo incasserebbe solo 100 Euro anziché 150.
Non ho una risposta sicura sul caso specifico. Mi viene da osservare che un'analogo trattamento non di favore si produce a livello di assorbimento patrimoniale quando un confidi di secondo grado 107 contro-garantisce un confidi di primo grado 106: la contro-garanzia non riduce i requisiti minimi per la banca erogatrice. Il trattamento "paradossale" evidenziato dal dott. Marchini confermerebbe che il nuovo quadro normativo del settore confidi (L 326/2003 e Basilea 2) di fatto scoraggia le strutture a due livelli.
Luca