Novità (tristi) da Padova
Mon 23 Nov 2009, 17.10 Stampa
La crisi della Banca popolare di garanzia è un tema che tratto a malincuore, e con il timore costante di dire o fare cose fuori luogo. Per continuità di informazione, riporto passi di un articolo uscito il 22 novembre sul
Gazzettino (l'ho ricevuto per mail da un visitatore interessato alle vicende di questa banca). Parla dei contenuti di una nota che il Commissario straordinario della banca, Isacco Marchesini, avrebbe diffuso tra i dipendenti:
La nota comunica come, fino a nuovo ordine, sia sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo del primo settembre 1993 [il TUB]. Di conseguenza, scrive il commissario "è pertanto sospesa ogni operazione che comporti addebito nei conti, di qualunque genere e in qualunque forma intrattenuti oltre che il rimborso di fondi e di ogni altra passività della banca". Potranno invece essere accolti i versamenti.
[...]
La banca, ricordiamo, è nata dalla trasformazione in
cooperativa bancaria [banca popolare cooperativa] di Interconfidi Nordest, il consorzio Fidi della Confindustria patavina. [...] Gli industriali hanno dapprima cercato con la nomina di Rosario Bonavoglia di correre ai ripari. Poi, vista la situazione, hanno chiesto a Banca d’Italia l’amministrazione controllata.
Nel frattempo sembrava che Cassa di Risparmio e Antoveneta potessero
sostenere una cordata per risollervarla ma il discorso è naufragato.
Recentemente però si era fatta avanti Confidimpresa Trentino che ha
formalizzato la proposta di entrare come socio.
Il "nostro" Confidimpresa aveva avuto un pour parler, ma niente di più. Non ho commenti. Per documentazione, riporto il citato art. 74 del TUB, che riguarda ovviamente le banche in amministrazione starordinaria:
Art. 74 - (Sospensione dei pagamenti)
1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
Luca