Quando sono efficaci le garanzie del Fondo Pmi: il parere autorevole della Banca d'Italia
Tue 25 Aug 2009, 16.34 Stampa
Il Governatore Mario Draghi (che domani interverrà al
Meeting di Rimini) ha firmato il 3 agosto una
Comunicazione della Banca d'Italia sul trattamento prudenziale della garanzia di ultima istanza dello Stato ex at. 11, comma 4, D.L. n. 185/2008 e relativo D.M. di attuazione del 25.3.2009. Questo pronunciamento fa chiarezza su molti punti sollevati e discussi più volte anche su queste pagine. Propongo una selezione dei passaggi chiarificatori senza commento (non serve, nel testo si riepilogano tutte le premesse):
[...] essendo la garanzia di ultima istanza rilasciata da un
fornitore di protezione ammesso (nella specie, lo Stato italiano), tale protezione del credito è riconosciuta anche se non assiste la garanzia diretta dell’esposizione bensì una contro-garanzia prestata da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi (nella specie, il Fondo di garanzia);[...]
possono considerarsi incluse nell’ambito della
garanzia dello Stato le operazioni di credito per cassa e di firma, tra le quali rientrano, in particolare, i finanziamenti a medio-lungo termine, le garanzie rilasciate da confidi e i prestiti partecipativi (questi ultimi hanno natura di finanziamento, con una remunerazione composta da una parte fissa e da una variabile commisurata al risultato economico d’esercizio dell’impresa finanziata). Devono invece considerarsi esclusi dalla garanzia dello Stato gli interventi del Fondo a fronte di partecipazioni (consistenti in acquisizioni o
sottoscrizioni di capitale temporanee e di minoranza), in quanto queste ultime non hanno natura di “finanziamento” ai sensi della specifica disciplina del Fondo;[...]
Per quanto concerne la conformità delle garanzie dirette e contro-garanzie (del Fondo e/o dei confidi), assistite da garanzia dello Stato, rispetto ai requisiti specifici delle forme di protezione del
credito di tipo personale, si osserva che, tenuto conto della specifica disciplina del Fondo, sono riconoscibili a fini prudenziali le seguenti tipologie di interventi del Fondo:
- le “garanzie dirette” del Fondo, qualificate come garanzie “a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili” che coprono un ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori determinato, a seconda delle tipologie di operazioni, in una misura compresa tra il 60 e l’80 per cento dell’esposizione stessa;
- le “controgaranzie a prima richiesta”, che hanno caratteristiche analoghe alle garanzie dirette e sono concesse dal Fondo a fronte di garanzie rilasciate da confidi che abbiano a loro volta caratteristiche analoghe a quelle delle “garanzie dirette” rilasciate dal Fondo.
Non rispettano i predetti requisiti, e non sono quindi riconoscibili a fini prudenziali, le “controgaranzie in forma sussidiaria” rilasciate dal Fondo a fronte di garanzie dei confidi non aventi le caratteristiche delle “garanzie dirette” concesse dal Fondo stesso.
[...]
Alle esposizioni assistite dal Fondo nella forma della “garanzia diretta” e della “controgaranzia a prima richiesta”, si applica il fattore di ponderazione associato allo Stato italiano, in quanto più favorevole di quello del soggetto debitore [...]
[tale] trattamento più favorevole [...] non potrà essere applicato dalle banche e dagli intermediari (ivi inclusi i confidi iscritti nell’elenco speciale) per le esposizioni assistite da interventi del Fondo di “controgaranzia in forma sussidiaria”, in quanto tale forma di contro-garanzia è rilasciata dal Fondo a fronte di garanzie dei confidi per le quali non risulta verificata la conformità ai requisiti specifici delle garanzie personali.[...]
Per quanto riguarda, infine, l’efficacia temporale della garanzia dello Stato, il D.M. 25 marzo 2009 stabilisce espressamente che gli interventi del Fondo sono assistiti da detta garanzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Pertanto non risultano coperti dalla garanzia dello Stato e non potranno beneficiare del più favorevole trattamento indicato ai precedenti
punti 3.1. e 3.2. gli interventi deliberati dal Fondo in data anteriore.
Tutte le intepretazioni su cui si era formato un consenso prevalente nel nostro dibattito sono confermate dall'Autorità di vigilanza. Torno su un punto che Banca d'Italia non menziona in esplicito: le garanzie 106 contro-garantite dal Fondo e, suo tramite, dallo Stato, abbattono i requisiti delle banche erogatrici? La risposta che mi sento di dare è: sì, a condizione che i 106 rilascino alle banche garanzie personali "a prima richiesta" conformi ai requisiti, e ottengano contro-garanzie pure a prima richiesta dal Fondo.
Luca