Se ... (ovvero, come avvalersi della moratoria)
Mon 10 Aug 2009, 11.27 Stampa
Ruyard Kipling non avrebbe potuto far meglio degli estensori della nota esplicativa all'
Avviso comune tra ABI e le altre associazioni dell’Osservatorio banche-imprese, firmato il 3 agosto a Milano (vedi
notizia sul Sole 24 ore), sulla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, da cui cito:
Sono una impresa
1. Se “rispetto il parametro della dimensione”
Cioè se sono una impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro)
e
2. Se ho adeguate prospettive economiche e posso provare la continuità aziendale
3. Se,
- ero “in bonis” con la mia banca alla data del 30 settembre 2008, cioè non avevo esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e
- alla data di presentazione della domanda, non ho posizioni classificate come
ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso
e
4. Se ho le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda,
allora posso fare la domanda alla mia banca.
Se sono un’impresa che rispetta questi parametri e la mia banca aderisce all’Accordo comune,
- la banca avvia l’iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.
e quindi, ci sono diverse possibilità:
a) se l’impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata “in bonis” e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto
oppure
b) se nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l’impresa non ha
posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla
banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.
Ovviamente l’ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel
caso in cui la posizione è “in incaglio”, dato che questa condizione
dell’affidamento non è ricomprendibile tra le posizioni “in bonis”.
Commentava Sapio a un
precedente post:
Assomiglia all'accordo siglato fra le associazioni degli studenti e quello delle studentesse nel quale i primi si impegnano ad uscire solo con quelle carine!
Aggiungo: ... mantenendo uno stretto controllo sui canoni della carineria da giudicarsi "impegnativi" per aderire alla richiesta, declinabile con "esplicito e motivato rifiuto".
Sul piano concreto, l'Accordo può rafforzare la posizione delle aziende che oggi sono ancora in bonis, hanno prospettive di continuità, ma rischiano di finire in arretrato per effetto dell'ammortamento dei mutui: queste possono beneficiare della sospensione per un massimo di 12 mesi del pagamento delle quote capitale. Se sono già in tensione, tutto diventa molto più difficile.
OK, non voglio fare retorica sulle banche o sugli Osservatori, ma "Se ..." fossi un impresa che non rientra nei parametri di cui sopra e avessi problemi di liquidità, che cosa mi toccherebbe? I rappresentanti di banche e imprese hanno preso un avviso comune anche sui casi come il mio?
Luca