Il Decreto sulla "ponderazione zero" pubblicato in Gazzetta il 30/4

Mon 4 May 2009, 12.36 Stampa

Nella Gazzetta Ufficiale del 30/4/2009 a pag. 13 (link attivo per 60gg) è pubblicato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che introduce la garanzia di ultima istanza dello Stato sulle garanzie del fondo centrale Pmi.
Ne avevamo dato il testo in anteprima qui (ed era seguito un ricco scambio di commenti).

Luca

Commenti precedenti:


Tom (05/05/2009 09.38) n/a

Per rispondere ai dubbi sorti in precedenza, la nota 315995 di BdI confermava incontrovertibilmente la ponderazione Stato, per banche e confidi, delle "nuove" controgaranzie del FCG.

Claudio D'Auria (05/05/2009 10.46)

Rispondo qui ai quesiti del Prof. Arzarello sollevati nel post precedente sullo stesso argomento.

Il FCG è ben lungi dall'essere immediatamente operativo. Ad oggi, per quanto mi consta, ha a disposizione una settantina di milioni. Il miliardo e mezzo promesso dal Governo non si sa da dove verrà fuori.

Non è assolutamente detto che la controgaranzia del FCG (attenzione, una parte di questa controgaranzia è perfettamente compliant con Basilea2, non è vero che non è irrevocabile, a prima richiesta ecc.) sia per i 106, anzi! Mi aspetto che il gestore del FCG (altro problema, sarà MCC o un'altra banca o un'agenzia pubblica?) selezioni in maniera adeguata le domande di controgaranzia, preferendo quelle che arrivano dai 107 o dai "quasi-107".

Il conto economico del 107 non s fa certo con le controgaranzie del FCG, ma ampliando l'operatività, investendo meglio i fondi ora vincolati presso le banche e avviando quella operatività diretta che la normativa consente ai confidi 107 la cui potenzialità in termini reddituale è molto forte e che può arrivare a rappresentare il 50% dei ricavi.

sapio (05/05/2009 11.49) n/a

Guardavo l'operatività del fondo gemello SFGA per l'agricoltura. Innanzi tutto le garanzie a ponderazione zero che rilasciano sono a titolo oneroso, anche se non ho trovato gli spread che praticano. Secondo poi valutano imprese e Confidi con uno specico sistema di Rating. Quindi immagino che gli spread saranno differenziati per rischio prenditore e/o controgarante. E quindi sorge il solito problema: come valutare l'agevolazione, se c'è! L'operatività del Fondo PMI, indipendentemente da chi la svolgerà, sarà diversa?

Cassandra (06/05/2009 10.25) n/a

Sarà più facile diventare 107 che rimanere 107 dopo esserlo diventati! Banca Popolare di Garanzia insegna !

anarchico (06/05/2009 15.36) n/a

inisto in accordo con precedenti commenti:

1) ponderazione zero su "tutte" le operazioni in portafoglio del Fondo di Garanzia, in qualsisi tempo deliberate, sia le nuove ma anche le vecchie (invece di offrire interpretazioni che contrastano con il testo di legge, imparino a scrivere meglio le leggi stesse o a modificarle, se si sono accorti di aver fatto un errore).

2) ponderazione zero su "tutte" le operazioni del Fondo e non, come ha indicato MCC, su tutte "meno le controgaranzie sussidiarie"; né la legge, né il decreto che la attua, fanno fa questa distinzione.

Cassandra (06/05/2009 16.22) n/a

Non insistete con le interpretazioni estensive o altrimenti l'operatività del Fondo si fermerà in attesa di chiarimenti... e non sarà un bene.

Tom (06/05/2009 16.32) n/a

Come puo una garanzia sussidiaria avere ponderazione zero? Se è sussidiaria, è escutibile dopo la determinazione della perdita definitiva. Quindi condizionata. Quindi non rispetta le 4 caratteristiche richieste da Basilea 2 e dalla CRD. Se anche la legge le definisse tali BdI non ammetterebbe la ponderazione.

sapio (06/05/2009 16.48) n/a

Cfr circ. BdI 263/2006 Tit II, Cap. 2, Sez. III, Sottosez.2, Par.: 5.3 e 5.5 Gli stati sovrani, gli enti del sett. pubblico e le banche multilaterali sono ammessi alle controgaranzie. Quindi la contogaranzia del Fondo PMI sarebbe eligibile anche se sussidiaria!

Tom (06/05/2009 16.55) n/a

Sezione III sottosezione II 5.5 punto b) "la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano tutti i requisiti operativi

previsti per le garanzie personali, fatto salvo che la contro-garanzia può non

essere riferita in modo diretto all■obbligazione principale". A mio parere la suussidiaria non rispetta tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali.

anarchico (06/05/2009 18.41) n/a

ringrazio per le repliche che ho suscitato.

A Cassandra mi permetto di dire che non si tratta di interpretazioni estensive, ma piuttosto di interpretazioni allo stato degli atti. E' semmai qualcun altro che intende adottare interpretazioni restrittive che non mi sembrano utili a nessuno (fuorché allo Stato Italiano, ma allora potevano scrivere meglio la norma primaria da cui prende le mosse il decreto e cioè l'art. 11, comma 4, L. 2/2009).

A Tom e Sapio mi permetto di chiedere quale sia la vera definizione (sempreché esista) e quindi quale sia la distinzione tra "sussidiaria" e "prima richiesta". Una garanzia che è escutibile, rispettivamente, 1) alla data del provvedimento monitorio oppure 2) alla data di formazione di un titolo passato in giudicato oppure 3) alla data di compimento del primo atto esecutivo (ed altri esempi si potrebbero fare, per es. la data di classificazione in sofferenza da parte della banca) come la definireste ?

anarchico (06/05/2009 18.46) n/a

Aggiungo un'ultima considerazione al commento di Tom.

Se la Sezione III sottosezione II 5.5 punto b) stabilisce che "la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto all'obbligazione principale" e quindi, a parere di Tom, la suussidiaria non rispetta tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, faccio notare che non sta parlando di "sussidiaria", ma di contro-garanzia tout-court e quindi il parere di Tom andrebbe esteso a tutte le contro-garanzie in quanto tali.

sapio (06/05/2009 19.43) n/a

La controgaranzia è sussidiaria per definizione e quindi ineligibile salvo le eccezioni sopra-richiamate cle la rendono eligibile nel caso sia rilasciata da organismi dello stato (Fondo PMI è un organismo dello Stato gestito da uomini di MCC, che vi prestano solo opera. Il rischio non è mai a carico di MCC o Unicredito).

Una garanzia è a prima richiesta se pagabile ai primi atti monitori. Nel caso dei Confidi mutualistici il pagamento può pero essere parziale purché congruo con saldo al termine del recupero. Faccio notare che definizioni più accomodanti comporterebbero un aumento di LGD.

Cassandra (06/05/2009 19.56) n/a

Ad Anarchico: ricordo questo passo della Legge 2/2009:

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare,

l'art. 11, il quale prevede che gli interventi del Fondo di garanzia

di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre

1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale

garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita'

da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro

dell'economia e delle finanze, etc. etc.

In caso di dubbio il Ministero con decreto non regolamentare può chiarire. Come chiarirà secondo voi? Il rilascio di una garanzia a ponderazione zero è un atto volontario. Fondo PMI può ancora rilasciare garanzie con la vecchia ponderazione, non è obbligato a dare a tutti la ponderazione zero.

Sapio (06/05/2009 20.04) n/a

Anarchico, chi ti ha detto questo? :

2) ponderazione zero su "tutte" le operazioni del Fondo e non, come ha indicato MCC, su tutte "meno le controgaranzie sussidiarie";

a me sembra strano perché taglierebbe via le controgaranzie ai Confidi.

Tom (07/05/2009 09.11) n/a

Nella nota 315995, BdI comunica al Ministero, che le controgaranzie emesse dal FCG su garanzie sussidirie non hanno ponderazione zero, ai sensi della Direttiva 2006/48/CE, in particolare in merito alle tecniche di attenuazione del rischio. BdI ha deciso, non il Ministero o il Gestore del Fondo. Io lo ritengo del tutto coerente con la norma, BdI non poteva dare un parere differente, per le motivazioni che esposto in precedenza.

sapio (07/05/2009 09.28) n/a

Tom, potresti postare la nota per intero grazie.

anarchico (07/05/2009 09.32) n/a

A Cassandra: criteri condizioni e modalità del decreto regolamentare non possono (meglio "non potrebbero", poi, come sappiamo, abbiamo visto di tutto) creare autonomamente cose che nella legge non sono scritte. Questo per dire che il decreto "non potrebbe" creare la differenza tra vecchio portafoglio del Fondo e nuovo portafoglio del Fondo. Ancora, il Ministero non può lui chiarire con decreto come si interpreta la legge (anche se poi abbiamo visto che lo fanno). Infine, è chiaro che l'interpretazione che verrà data è quella "garanzia di Stato solo su nuove operazioni", resta il fatto che tale interpretazione è giuridicamente contestabile, sulla base dei testi di legge.

anarchico (07/05/2009 09.36) n/a

A Sapio: a parte la nota di BI citata da Tom e che non ho la fortuna di poter leggere (veramente, Tom, grazie se posti la nota per intero), MCC (il gestore) ha mandato un chiaro messaggio (per giunta il Customer Care di MCC !!!!.. non il Comitato di Gestione del Fondo) che ponterazione zero solo su controgaranzie a prima richiesta. Come hai immediatamente commentato, e sono totalmente d'accordo, questo avrà ripercussioni assai pesanti sul mondo dei confidi, senza che nessuno si è posto il problema di pensare a cosa stava facendo !!

sapio (07/05/2009 10.13) n/a

Mentre attendiamo la nota per intero che richiamerebbe la Direttiva Europea 2008/48/CE (ma poi perché visto che essa è ripresa dalla italiana BdI 263/2006 ai punti sopra citati) azzardo temerariamente una interpretazione: alcuni Confidi rilasciano garanzie sussidiarie non eligibili. La nota dirà: la controgaranzia del fondo non può far diventare eligibile ciò che non lo era in origine e quindi non può permettere che la ponderazione zero si estenda a queste garanzie "nate male". Vedremo ....

palì (07/05/2009 13.16)

Sono preoccupata delle efficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per il tessuto imprenditoriale italiano, quindi della sua effettiva "forza" come strumento anti-crisi. Se è noto il beneficio della garanzia in questione per il sistema bancario (la riduzione dell'accantonamento patrimoniale)sarei curiosa di capire un pochino meglio quale è l'effettivo beneficio netto per le imprese garantite:

-quale è la sua capacità di ridurre il razionamento forte e quello debole;

-quale è la sua capacita di ridurre lo spread creditizio.

-quale è la capacità della riduzione dello spread creditizio di assorbire il costo della garanzia in questione la quale, come noto, non sempre è gratuita. Come d'altronde non dovrebbe essere gratuita (per il vincolo di economicità), nell'immediato futuro, quella dei Confidi 107 che si rivolgono al fondo per la contro-garanzia (il che potrebbe ridurre ulteriormente l'effettivo beneficio netto per l'impresa garantita dal 107 e contro-garantita dal fondo).

Inoltre ho l'impressione che sui tavoli governativi si guardi alla garanzia del fondo come alla panacea dei tanti mali conseguenti alla crisi economico-finanziaria in atto. Il fondo deve fare garanzia diretta, co-garanzia e controgaranzia per confidi 107 con la dotazione di risorse che, allo stato attuale, e bel lungi dal tetto dichiarato. Inoltre per le imprese non è così semplice accedere al Fondo in questione: c'è la trafila di consulenti ed esperti contabili da fronteggiare, c'è l'istruttoria del gestore del fondo, c'è l'esame dello scoring da superare e, qualora, si abbia accesso alla garanzia in questione permane l'arcano circa l'effettivo beneficio netto conseguito. E qualora l'impresa risulti inadempiente per il credito garantito lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite a fronte della operazione assistita dall'intervento del fondo (vedi decreto "ponderazione zero").

Nonostante ciò però, negli ambienti governativi il Fondo è indicato come soluzioni di tanti mali legati alla crisi. Mi riferisco ad esempio alla crisi dell'ITTIERRE holding di Pettoranello del Molise che ha messo in ginocchio centinaia e centinaia dei piccoli imprenditori faconisti (che hanno crediti a diversi zeri non pagati dalla società in questione e, quindi, linee di indebitamento presso le banche rispetto alle quali sono divenuti insolventi) e i loro dipendenti (oltre 1500). Eppure a questi piccoli imprenditori si dice, negli ambienti governativi, di ricorrere alle garanzie regionali e a quelle del fondo per risolvere questi loro problemi. Ma il fondo non è il vaso di Pandora.... e soprattutto che possibilità di accesso al fondo hanno queste imprese cui manca la liquidità, hanno in bilancio crediti non pagati dall'ITTIERRE per centinaia di migliaia di euro e grossi scoperti in banca....

Sono molto perplessa su tutto...

Luca (07/05/2009 13.44)

(da Amsterdam) chiedo a Tom o ad altri visitatori se mi mandano il testo della nota banca d'Italia, il comunicato di MCC e altre fonti utili per chiarire l'ambito di applicazione della ponderazione zero. Farò un post riepilogativo (e magari ripartirà un ricco dibattito come questo sopra, del quale ringrazio tutti).

Grazie a Palì per l'apertura verso temi più complessi e più gravi. Quando salta il capofila di una supply chain, come nel caso della Ittierre, si rimane disarmati. Nel manifatturiero troviamo (purtroppo) decine di casi come questo. Anche su questi problemi dobbiamo tornare.

Tom (07/05/2009 14.31) n/a

Ho avuto la possibilità di leggerla, ma non ne ho copia.

anarchico (07/05/2009 14.57) n/a

QUESTO L'EMAIL DI MCC

-----------------------

From: UniCredit MCC - Customer Care Agevolazioni

Date: Tue, 5 May 2009 18:31:14 +0200

To: undisclosed-recipients:;

Subject: Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96: pubblicato il decreto MEF 25/03/2009 sulla garanzia dello Stato

Agli operatori di finanza agevolata registrati presso Customer Care Agevolazioni

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 99 del 30 aprile 2009) il decreto del Ministro Tremonti che sancisce l'attivazione della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996.

Il principale effetto della norma pubblicata è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle garanzie "dirette" e sulle controgaranzie "a prima richiesta" concesse dal Fondo.

In altre parole, per il principio di sostituzione, le banche e gli internediari "107" potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. ponderazione zero.

Per converso, non potranno fruire della ponderazione zero le esposizioni delle banche e degli altri intermediari assistite dacontrogaranzia del Fondo "in forma sussidiaria".

Si inoltra, in allegato, il file con il testo del decreto tratto dal sito della Gazzetta Ufficiale.

Buon lavoro.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

CUSTOMER CARE AGEVOLAZIONI

UniCredit MedioCredito Centrale SpA

Banca del Gruppo UniCredit

Via Piemonte, 51 - 00187 Roma

Si prega di non scrivere o rispondere a questa casella di posta elettronica

sapio (07/05/2009 15.11) n/a

Leggete quanto precede alla luce di questa circolare del 4/10/2005 :

CIRCOLARE N. 414

■AREA SERVIZI PER LO SVILUPPO■

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) ■ Nuove condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale

Si informa che, con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/9/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2005, sono state approvate le nuove condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, deliberate dal Comitato di gestione in data 21/7/2005.

Le nuove disposizioni operative, che si allegano alla presente circolare, si applicano alle richieste pervenute a MCC a partire dalla data odierna.

Si illustrano le principali novità del funzionamento del Fondo di garanzia.

A) Nel caso di garanzia diretta, concessa direttamente ai soggetti finanziatori, la garanzia è esplicita, incondizionata, irrevocabile e ■a prima richiesta■.

B) Nel caso di controgaranzia, concessa ai Confidi o agli Altri fondi di garanzia, sono previste due modalità di intervento del Fondo.

1. Controgaranzia ■a prima richiesta■ ■ Nei soli casi in cui la garanzia dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia è esplicita, incondizionata, irrevocabile e ■a prima richiesta■, la controgaranzia del Fondo è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed interviene ■a prima richiesta■.

2. Controgaranzia ■sussidiaria■ ■ Qualora la garanzia dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia non sia prestata con le modalità previste al punto precedente, il funzionamento del Fondo è disciplinato dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono state inoltre introdotte, con riferimento ai criteri di valutazione delle imprese beneficiarie, alcune novità nei paragrafi C e H della Parte VI delle disposizioni operative.

Come vedete se la garanzia primaria del Confidi è a prima richiesta, allora la Garanzia del fondo è altrettanto a prima richiesta altrimenti se la garanzia primaria è sussidiaria anche la garanzia del Fondo è sussidiaria (quindi non eligibile ed, ora, non ponderabile a zero).

Cioè come vi avevo detto nel precedente post!

anarchico (07/05/2009 15.17) n/a

A Sapio delle 10 e 13:

Il ragionamento non fa una piega, ma a mio avviso bisognerebbe anche fare un passo avanti e chiedersi con franchezza in realtà chi sia il vero soggetto che corre il rischio.

Non vedo perché una garanzia "non eligibile" (sussidiarie o a prima richiesta che sia) di un confidi, se è palesemente contro-garantita da un ente sovrano, non possa diventare eligibile almeno per la parte controgarantita (non dimentichiamo che nelle norme di MCC è prevista l'escussione per saltum in caso di inadempimento del confidi).

Tutto questo assume ulteriore peso quando si parla di un confidi 107. Nelle istruzioni di vigilanza dettate per i confidi 107 è scritto testualmente << L■iscrizione nell■elenco speciale rileva ai fini del riconoscimento delle

garanzie dei confidi nell■ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli altri intermediari vigilati. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime >>. Mi viene allora da far notare che (almeno stando all'apparenza di quanto scritto) non è previsto da nessuna parte che la garanzia consortile deve essere dotata di particolari requisiti intrinseci (requisiti oggettivi), ma è sufficiente che sia rilascia da un confidi vigilato (requisito soggettivo).

Cassandra (07/05/2009 15.19) n/a

E bravo Sapio, ma ora diamo una risposta a Palì perchè io condivido tutte, ma proprio tutte, le sue preoccupazioni. Del resto sono Cassandra, che era antipatica ma diceva la verità.

sapio (07/05/2009 15.55) n/a

Una garanzia per essere eligibile deve essere rilasciata da un Confidi vigilato in FORMA eligibile. Un Confidi vigilato può rilasciare ancora garanzie sussidiarie che non saranno però eligibili. Il principio è chiaro: il Confidi deve rischiare quanto il Fondo, o tutti e due rilasciano prima richiesta o non è accettabile che il Confidi si protegga (rilasciando una sussidiaria) a carico del Fondo (che rilascia invece una primaria).

Tom (07/05/2009 15.55) n/a

Rispondo alla eccezzione di Anarchico "Non vedo perché una garanzia "non eligibile" (sussidiarie o a prima richiesta che sia) di un confidi...." perchè la normativa di BdI che recepisce la CRD semplicemente non lo prevede. Le caratteristiche di una garanzia eleggibile sono state definite da Basilea 2 e recepite dalla CRD (diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile). Peraltro la CRD ha già ampliato il tipo dei garanti eleggibili (come discrezionalità dei singoli Stati) introducendo i soggetti vigilati (Basilea 2 non li prevedeva).

anarchico (07/05/2009 18.34) n/a

a Tom delle 15.55: sono d'accordo che la normativa non lo prevede (allo stato attuale). Se fossi un risk manager o un financial auditor, mi guarderei bene dal considerare eligibile (e quindi far ponderare zero o solo in parte) una garanzia di un confidi 106, anche se fosse a prima richiesta ed anche se fosse controgarantita dal FdGaranzia.

Ma interpreto questo consesso come un luogo dove, pur prendendo atto dello status quo, discutiamo anche al fine di provocare o suggerire a chi legge opportunità di cambiamento.

La mia opinione è quindi quella di analizzare chi sia il reale risk carrier e, se questi è un soggetto "sovrano" potrò anche rendere eligibile (e far ponderare meno o ponderare zero), la parte effettiva di rischio che tale soggetto sostiene. Tanto più potrei farlo con il FdGaranzia, dove è prevista per legge l'escussione diretta del Fondo per saltum, in caso di inadempimento del confidi primo garante. Non mi pare che possa costituire in alcun modo un aggravamento di rischio per il PV della banca, anzi semmai il contrario, se un confidi 106 si fa controgarantire da un ente sovrano.

sapio (07/05/2009 21.12) n/a

E' l'Ente sovrano che ci perde perché si trova a garantire un prenditore senza alcuna corresponsabilizzazione del Confidi. Ma allora il Confidi che ci sta a fare? Ricadiamo nel caso di garanzia diretta Ente sovrano-prenditore.

Tom (08/05/2009 10.17) n/a

Concordo con il punto di vista di Sapio.

Filippo (08/05/2009 12.32) n/a

Vista la Parte III punto 14.4 delle disposizioni operative del Fondo Centrale di garanzia dove si parla di inefficacia della Controgaranzia allora mi sorge un quesito semplicissimo e sul quale chiedo una vs professionale risposta:

"come fanno gli istituti di credito ad applicare una ponderazione zero sulla quota di competenza di un'operazione garantita dal Confidi a prima a richiesta e controgarantita dal Fondo Centrale a prima richiesta visto che lo stesso istituto non ha il controllo diretto della procedura che attiva il Confidi al momento della richiesta di Controgaranzia a prima richiesta?"....e poi se su un'operazione è possibile richiedere la controgaranzia a prima richiesta al Fondo Centrale di Garanzia per l'impresa non sarebbe preferibile che la Banca attivasse la Garanzia diretta con evidenti benefici in termini di percentuale garantita e di costi complessivi?.....Penso che questo decreto, efficacie ma allo stesso tempo pericolo se non verranno gestite con cautela ed attenzione tutti gli eventi del sistemici, spiazzi completamente gran parte dell'attività dei Consorzi di Garanzia.

Grazie in anticipo per le Vs risposte ai miei quesiti.

sapio (08/05/2009 12.48) n/a

E' per evitare questo pericolo che hanno riservato un 30% (mi pare) dell'operativita del Fondo alle operazioni tramitate dai Confidi.

Comunque il problema sopra sollevato rimane.

Sapio (08/05/2009 13.32) n/a

Ho un dubbio: un Confidi 106 che rilascia una prima richiesta può essere controgarantito dal Fondo con ponderazione zero? Il dubbio mi sorge leggendo le Disposizioni Operative del dic. 2008 a pag. 26 punto 5.2.a in cui rimanda alle modalità della Garanzia diretta che può essere chiesta dai 107 e non dai 106. Infatti a pag. 13 punto 5.4 chiede agli Intermediari la prova di iscrizione al 107.

Sapio (08/05/2009 13.35) n/a

Poi la garanzia del Fondo sarà pure esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta ma la clausola di inefficacia (pag. 13 punto 5.5) è altamente pericolosa.

anarchico (08/05/2009 14.45) n/a

Vedo che il dibattito si allarga e sono contento. Non tutti i dubbi, chiaramente, possono trovare risposta. A mio parere questo è dovuto all'estrema farraginosità (a volte al limite del non senso) delle norme del FdGaranzia, che avrebbero bisogno di una profonda ed incisiva revisione.

Provo a rispondere a Sapio e Tom sul ruolo del confidi (almeno per come la vedo io). Il ruolo istituzionale del confidi non è quello di "offrire capacità di sostenere i rischi" alle banche, ma è quello di favorire l'accesso delle PMI al credito. La conseguenza (ma è una conseguenza) è che, così facendo, i confidi diventano partner contrattuali e continuativi delle banche nella condivisione del rischio di credito. Se poi diventano 107, addirittura possono godere di un appeal in più (la ponderazione parziale). In quest'ambito, prima di pagare una garanzia, il confidi controlla che tutto si sia svolto regolarmente tra banca e PMI (ecco che ci sta a fare). Ci possono essere poi servizi accessori (negoziare transazioni, piani di rientro), ma sono corollari e non primari.

A Sapio sulla clausola di inefficacia. La clausola è pericolossima e (sempre a mio avviso) può costituire un ostacolo all'eligibilità della controgaranzia. L'attività sottostante infatti non è direttamente controllabile dal confidi, ma è interamente nelle mani della banca per cui, se la banca sbaglia, chi ci rimette è il confidi.

Ancora a Sapio su controgaranzia "sussidiaria" e controgaranzia "a prima richiesta". Io sono del parere che tra le due non c'è alcuna differenza: entrambe possono essere escusse solo dopo il pagamento del confidi e sulla base della richiesta di rimborso da parte di questo. Sono le garanzie ad essere diverse, ma non le controgaranzie. Se si può essere d'accordo e si approfondisce questo argomento, la circolare 414 di MCC del 2005 è un non senso.

sapio (08/05/2009 15.04) n/a

Ricapitoliamo: io sostengo da anni, su questo blog, che il Confidi dovrebbe fare solo consulenza (Business Office) perché le sue garanzie o costano poco e non valgono niente o costano tanto anzi troppo. Auspico che i Confidi rimangano tutti 106 perché come ho letto qui, è più facile diventare 107 che rimanerlo dopo esserlo diventati (Bnca Pop. di Garanzia insegna).

Le uniche garanzie economicamente valide per le PMI (bisogna vedere poi quanto, cfr post di Palì) sono le agevolazioni in forma di garanzia purché non riservate, di fatto, ai novantenni accompagnati dai genitori. Ripartiamo da quì.

sapio (08/05/2009 15.18) n/a

Scusate l'insistenza. Ad Anarchico, che significa questa tua frase su :

"controgaranzia "sussidiaria" e controgaranzia "a prima richiesta". Io sono del parere che tra le due non c'è alcuna differenza: entrambe possono essere escusse solo dopo il pagamento del confidi e sulla base della richiesta di rimborso da parte di questo."

La banca chiede il pagamento all'impresa, se essa non paga non attiva la procedura di recupero (e non ne attende l'esito) ma chiede al Confidi (prima richiesta) che non può rinviare il pagamento all'esito della procedura. Se il Confidi non paga (magari perché nel frattempo è diventato insolvente, e ti assicuro che capita) allora la Banca si rivolge al Fondo (prima richiesta peraltro sussidiaria all'altra prima richiesta) che a sua volta non può subordinare il pagamento alla procedura di recupero.

Ciò detto come si spiega la tua frase di cui sopra?

anarchico (08/05/2009 16.40) n/a

Si spiega così: le regole normali (in entrambi i tipi di controgaranzia) prevedono che FdGaranzia paghi sulla base di una richiesta di rimborso di un confidi, il quale ha onorato la propria garanzia verso la banca. Questo è il c.d. id quod plerumque accidit. Esiste poi una regola speciale, volta a dare maggior tutela alle banche (vista appunto la solidità finanziaria di alcuni confidi e, oggi, ahimé anche di alcune banche di garanzia... non faccio nomi) che prevede l'escussione per saltum. Ma questa è una tutela di carattere eccezionale del sistema in favore delle banche (non esiste infatti alcun rapporto giuridico diretto tra banca e FdGaranzia in un'operazione di controgaranzia) e non ha nulla a che vedere con i caratteri e gli elementi propri della controgaranzia rilasciata dal FdGaranzia al confidi di primo livello.

anarchico (08/05/2009 16.54) n/a

Ancora a Sapio: rispetto la tua opinione sui confidi "solo consulenti", ma non la condivido. Ci sono delle realtà ... pesanti, affidabili, strutturate, che possono reggere benissimo l'impatto a 107, purché tutti i soggetti del "circo" facciano la loro parte.

Tra questi soggetti inserisco la Banca d'Italia, la quale non ha (a mio modesto parere di praticone e non di fine economista) ancora chiaro che il confidi gestisce garanzie in bonis ed in sofferenza e non liquidità da impiegare verso terzi.

Per le garanzie in bonis, non può quindi chiedere ai confidi 107 di destinare (mediamente) un 5% di rischio assunto a PV, se le commissioni per la garanzia sono medianmente in Italia del 5% (!!!) ... con cosa vive il confidi ? (per tacer d'altro).

Né, sull'altro versante delle garanzie in sofferenza (cioè debiti, e non crediti che vengono svalutati ad ogni piè sospinto come fanno le banche) può chieder loro di allocare il 150% della sofferenza come PV, perché il debito non lo svaluti !!.. anzi semmai aumenta. Non ti pare ?

sapio (08/05/2009 18.43) n/a

Anarchico, non c'è alcun rapporto matematico fra la commissione ed il 5% (che poi è il 6%) a PV. Il 6% entra nello spread per il costo del PV, quindi grosso modo per mezzo punto + il costo della PA. Per capire bisogna ricordare che il valore equo della commissione è dato dalla differenza del tasso all'impresa senza garanzia meno il tasso (ovviamente più basso) con garanzia. Il Confidi vince se riesce a far pagare la garanzia meno di questa differenza. A parte ha il diritto di farsi pagare la consulenza (l'accesso al credito).

Io faccio questo esempio che non c'entra nulla ma spiega tutto: consiglieresti ad un amico che deve comprare un'auto di comprarla dal produttore senza pneumatici (la garanzia) e di acquistare i pneumatici separatamente dal produttore di pneumatici? Ovviamente no perché il tutto costerebbe di più. Per questra ragione, che illustri professori chiamano modello "non integrato", la garanzia del Confidi non può essere conveniente a meno che non sia arricchita di agevolazioni a carico di enti pubblici e di servizi consulenziali.

Ricorda: in un mondo in cui le banche valutano, i confidi 106 o 107 valutano, i super 107 (come il Fondo PMI) valutano i costi triplicano.

In ultimo: non è la Banca d'Italia che impone l'assorbimento ma l'insieme dei regolatori di tutto il mondo, ed ora stanno inasprendo i criteri anche se escono articoli che dicono che Basilea2 è morta; essa è viva e rompe le scatole più che mai, a tutela dei depositanti (che solo sei mesi fa correvano agli sportelli a ritirare i risparmi).

anarchico (09/05/2009 15.11) n/a

Sapio, non mi avventuro in discorsi finanziari che conosco poco. Dico solo che, anche se non c'è rapporto matematico tra costo della garanzia di un confidi (commissioni) mediamente del 5% e la % da accantonare a PV, di fatto, aver esteso ai confidi l'identica disciplina di banche ed altri intermediari finanziari mi pare sia stata una scelta poco consapevole. Ce lo dirà il tempo. Trovo invece sicuramente sbagliata la scelta di equiparare, in termini di requisiti di adeguatezza patrimoniale necessaria, il credito in sofferenza delle banche alle sofferenze dei confidi. Queste somigliano molto di più ai sinistri assicurativi che non ai crediti bancari in sofferenza, ed era a quella disciplina che, a mio avviso, occorreva ispirarsi.

Luca (09/05/2009 19.11)

Con "Anarchico" Sapio ha trovato un eccellente contraltare.

sapio (09/05/2009 21.10) n/a

Caro professore, ben tornato! E' bello andarsene a zonzo per l'Europa lasciandomi ad incrociare il mouse con un terribile Anarchico? Adesso riassuma tutte le sue responsabilità e dia una risposta ai temi sollevati sopra :-)

sapio (09/05/2009 21.32) n/a

Anarchico, ho sviluppato per i non addetti ai lavori un aforisma per capire come gira questa cosa. Te lo scrivo qui pregando gli addetti ai lavori di saltare la lettura pena un irrefrenabile scoppio di ilarità.

La banca è come un Ristorante che deve pagare il personale di servizio (i Costi Operativi), le derrate (la Provvista) e le utenze di cucina, fra cui l■acqua (la Perdita Attesa) ed in più deve tenere, per norma, un serbatoio di acqua antincendio che non è detto utilizzerà (dopotutto si spera che non scoppi alcun incendio, quindi quest■acqua serve per eventuali eventi inattesi o Perdite Inattese). Quest■acqua il Ristorante la prende in affitto, a caro prezzo, da un signore che si chiama Caro di nome ed Azionista di cognome, con questo patto: se scoppia l■incendio potrà utilizzarla e non sarà tenuto a restituirla (e questo giustifica il caro prezzo), se tutto andrà bene invece restituirà l■acqua quando il ristorante cesserà l■attività.

La dimensione del serbatoio dipenderà dal numero di avventori e dalla loro propensione a far scoppiare incendi (magari perché fumano troppo), propensione misurata con uno strumento chiamato PD o Rating (per i Ristoranti più semplici si chiama Ponderazione). Nel conto che il Ristorante presenterà agli avventori saranno comprese tutte queste voci. Si noti bene che dell■acqua antincendio si paga l■affitto non l■acquisto, mentre l■acqua di cucina si paga tutta (si acquista).

Continua nel prossimo numero ....

Luca (10/05/2009 21.58)

Sapio, ormai non c'è più bisogno di me, questo tuo saggio di acutezza è più di un aforisma, è una parabola.

Luca (10/05/2009 22.02)

A parte i complimenti, rilancio un'idea di qualche mese fa: perché non creare un osservatorio per avere rilevazioni di settore dei benchmark di prezzo, incidenza dei costi, struttura di bilancio dei confidi 106 e (pro futuro) 107? Il dibattito operativo sul tema è molto giovane (lo dimostrano gli scambi di idee sul blog). Un approfondimento sarebbe utile a tutti.

sapio (10/05/2009 22.53) n/a

D'accordo ma cominciamo ad obbligare i Confidi a dichiarare il Saeg. Oggi nessuno ci capisce niente sulle Commissioni pagate.

Tom (11/05/2009 09.27) n/a

Rispondo a Sapio (08/05/2009 13.32), si la garanzia a prima richiesta a valere sul patrimonio del confidi rilasciata da un 106 trasmette ponderazione 0 se controgarantita dal FCG.

Cristiano (11/05/2009 09.40) n/a

Qualcuno ha provate a simulare le disponibilità del fondo FCG ? Considerando quanto assegnato finora al fondo e quanto promesso ?

sapio (11/05/2009 10.52) n/a

Non si può fare perché occorrerebbe calcolare la prima perdita o Kirb del portafoglio entrante. Il Fondo non ha un sistema di rating ma un semplice scoring. Ora se lo scoring è considerato sufficiente allora dite alle banche che gettino via i loro costosi sistemi di rating: sono superati.

Cristiano (11/05/2009 12.54) n/a

Da un decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23-09-05 a firma Scajola, era stato decretato che:

"Art.2 Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo."

Dato questo 8% (qualcuno ha informazione se è già stato aumentato?)

dato il Fondo (Vero e/o presunto)

date le richieste del passato (cercando di stimare le future in aumento: banche e confidi artigiani)

io chiedevo solo se qualcuno ha provato a simulare in quanto tempo verrà esaurito il fondo.

sapio (11/05/2009 13.12) n/a

Io sapevo che era stato aumentato di fatto all'11-12% perché si erano resi conti che il Decreto del 95 (che voleva replicare l'assorbimento delle banche a protezione della PI) non aveva tenuto conto della PA. Cioè un fondo deve coprire le PA future (attenzione al plurale) e la PI (singolare). Ma anche questo è insufficiente a stimare la durata (tempo fino all'esaurimento)perché non si sa quale saranno la PD e la LGD medie del portafoglio entrante.

excelsus (11/05/2009 15.53)

Finchè non verranno riformate le Disposizioni Operative del fondo centrale di garanzia costituito presso Unicredit MCC, non ne verremo fuori.

Ad oggi un confidi 107 che presti una garanzia eligibile in regime di acconto si può controgarantire solo con lo strumento della controgaranzia sussidiaria la quale, a quanto leggo, non ha e non avrà certo ponderazione zero. Inoltre, al di là delle forme tecniche della controgaranzia, resta irrisolta la vera problematica di fondo: una controgaranzia "a ponderazione zero" deve avere i requisiti della irrevocabilità e dell'incondizionabilità che le Banche pretendono dai Confidi nella stesura delle nuove convenzioni "107".

Ad oggi ed alla luce delle attuali Disposizioni Operative del Fondo non è, purtroppo, così!

sapio (11/05/2009 16.15) n/a

Exodus: Prima richiesta in regime d'acconto (versamento provvisorio corrispondente ad una stima attendibile della perdita cfr Tit. II, Cap. 2, Sez. 2, Sottosez. 2, Punto 7) è eligibile purché rilasciata da Confidi mutualistici (sono escluse quindi le Banche, le Finanziarie ed i Garanti NON mutualistici)

anarchico (11/05/2009 20.24) n/a

Mi associo al commento di Excelsus sulla necessità di rivedere (eufemismo per dire che vanno riformate in senso profondo) le disposizioni del FdGaranzia, quanto meno quelle dettate in tema di controgaranzia e cioè dirette ai confidi. Sono concepite partendo da un punto di vista ed una logica non condivisibile.

Quanto alla disciplina applicabile del FdGaranzia, vedo che tutti citano le "disposizioni operative". Mi permetto allora di far notare che le disposizioni da tenere in considerazione sono quelle allegate al DM del settembre 2005 (c.d. Condizioni di Ammissibilità e Disposizioni di Carattere Generale), che sono (dovrebbero essere) le norme dirette ai terzi fruitori del FdGaranzia e, come tali, norme da approvare mediante DM (quindi con pubblicazione in GU).

Invece le disposizioni operative (anch'esse previste da un DM) sono, o meglio, dovrebbero essere, altra cosa. Io le intendo come le norme interne che il Comitato di gestione del Fondo emana per disciplinare l'attività del gestore MCC, e quindi norme puramente interne.

La pratica di tutti i giorni, come si muove MCC ed anche le vs. osservazioni, dimostrano invece che non sarebbe così, ma non è affatto detto che la pratica sia sempre corretta.

Quanto infine alla disciplina di vigilanza, adesso che ci avviamo ad avere sia banche (vigilate da sempre) sia confidi 107 (prossimi vigilati), avremo per certo due discipline di vigilanza da confrontare. Queste due discipline, almeno per quanto riguarda la parte relativa alle garanzie, dovrebbero essere in armonia, anche se non sono affatto certo che sia effettivamente così.

anarchico (11/05/2009 22.04) n/a

A proposito, volevo complimentarmi con Sapio per la bella la parabola enogastronomica sulla banca... adesso però mi aspetto che ne crei una sul confidi che, se vogliamo rimanere in tema, somiglia di più ad una mensa eco-solidale per bisognosi ubicata a fianco del Ristorante descritto da Sapio. Tale mensa non ha il Caro Azionista che rifornisce il Ristorante di acqua (seppur a caro prezzo) perché, alla fin fine, non è previsto che la mensa debba produrre un utile (la mensa può tranquillamente viaggiare in perdita, aspettando il buon cuore di qualcuno che faccia offerte caritatevoli).

Il viandante entra nel Ristorante e ordina, ma il ristoratore gli dice: << se vuoi mangiare qui, va bene, il menù è questo. sappi però che alcuni piatti noi li andiamo a prendere alla mensa qui a fianco, ma te li facciamo pagare praticamente allo stesso prezzo >>. Come potranno il Ristorante e la Mensa avere entrambi diritto di esistere, se l'ufficio pubblico di degustazione (indovina chi è) gli impone di cucinare con gli stessi standard di qualità ?

sapio (12/05/2009 06.42) n/a

E che devo aggiungere? E' perfetto così! Buon pranzo.

Claudio r. (12/05/2009 08.46) n/a

Anarchico, è il direttore della mensa che fa prezzi esagerarti per i piatti e l'acqua antincendio. Te la devi prendere con lui, egli fa beneficienza come nei film di Totò, a se stesso.

Sapio (12/05/2009 09.07) n/a

Ristorante 2■ puntata

Il Ristobank ha un■altra caratteristica, non ha tavoli individuali ma tavoli comuni, ciascuno contrassegnato da strane sigle AAA, A-, BBB+, C etc ed il gestore ha il diritto inappellabile di assegnare gli avventori ai tavoli in base alla sua imprescrutabile percezione della loro pericolosità (carico d■incendio). E■ essenziale che gli avventori si facciano ben valutare dal gestore (magari facendosi accompagnare da un consulente-mediatore) perché gli avventori che saranno assegnati ai tavoli più pericolosi pagheranno il conto anche per gli avventori andati in fumo (divenuti insolventi) nel corso del pranzo. Gli avventori hanno il singolare diritto di portarsi l■acqua da bere da casa ed un estintore individuale ottenendo per questo uno sconto sul conto. Il problema è che, tutto sommato, il conto finale risulta più alto per chi si porta l■estintore che per chi non se lo porta. Il fatto è che ci sono tanti venditori di estintori ■.

andrea bianchi (12/05/2009 11.02) n/a

in effetti l'estintore serve per mangiare non per pagare meno il conto

:)

Claudio D'Auria (12/05/2009 18.10)

Ragazzi, che dibattito!

Impossibile provare a rispondere a tutte le sollecitazioni/provocazioni.

Faccio solo alcune brevi considerazioni.

1) Il FCG serve solo a dare ponderazione zero alle operazioni contro-garantite "indirettamente", cioè solo se il FCG interviene nel caso di doppio default de debitore e del garante. A tale fine la contro-garanzia deve avere tutti i requisiti previsti per le garanzie, tra i quali l'essere "a prima richiesta".

Chi beneficia della contro-garanzia del FCG? Le banche. I confidi hanno il beneficio indiretto di poter sviluppare un po' l'attività. Diversamente se il FCG da una co-garanzia ai confidi, i confidi 107 potrebbero beneficarne per ridurre i propri requisiti patrimoniali.

2) I confidi 107 servono, eccome! Lo standing dei confidi 107 è ben più alto di quello dei 106 e le (poche) convenzioni idonee per i confidi 107 stanno lì a dimostrarlo.

3)Fare sempre riferimento malizioso alla Banca Popolare di Garanzia è altamente scorretto perchè: 1) ICNE si è trasformato in banca al di fuori della cornice legislativa della legge confidi; 2) è stato un chiaro "passo più lungo della gamba"; 3) l'autorizzazione è stata data pur in presenza di rilevanti dubbi sulla validità del progetto e del piano industriale. Ciò detto, i confidi già 107 e molti di quelli che lo diventeranno non possono essere paragonati alla BPG perchè svolgono efficientemente la loro attività, hanno i piedi per terra e hanno dovuto seguire o seguiranno una procedura complessa per ottenere l'iscrizione. Insomma BI può anche sbagliare, ma, in genere, non persevera nell'errore!

Saluti a tutti!

claudio r (12/05/2009 21.35) n/a

1) Se ICNE avesse atteso, prima di trasformarsi in Banca, la definizione della cornice legislativa della legge Confidi, cosa sarebbe cambiato? Che il PV poteva scendere al 6% dell'Attivo Ponderato? Che altro?

Birichino (13/05/2009 10.52) n/a

Il sistema per tranquiliizzare i 106 in procinto di trasformarsi in 107 c'è: i bravi consulenti che li accompagnano garantiscano, sotto pena di dover restituire l'onorario, la permanenza fra i 107 per almeno tre anni. Non ci dovrebbero essere problemi, le lunghezze delle gambe sono adeguate ed i piedi per terra pure.

Sapio (14/05/2009 10.48) n/a

A Claudio D'Auria sul punto 1) Il FCG serve solo a dare ponderazione zero alle operazioni contro-garantite "indirettamente", cioè solo se il FCG interviene nel caso di doppio default de debitore e del garante.

Domando sommessamente, c'è contrasto fra quanto detto sopra con quanto affermato nelle le Disposizioni Operative di MCC dic. 2008, pag. 26 punto 5.5, lettera a) che riporto per comodità ?

"La Controgaranzia [a prima richiesta] è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:

a) dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero:

b) dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia.

Claudio D'Auria (14/05/2009 14.39)

Rispondo a Claudio R.: a parte il fatto che 6 invece di 8 non è proprio una differenza da poco, il problema, tuttavia, è un altro: fare la banca è comunque molto più oneroso che fare l'intermediario 107. Se ICNE avesse aspettato, ci sarebbero state, ad esempio, idee più chiare sui fondi anti-usura che loro volevano nel PV e che invece non sono ammessi; ci sarebbe stata una cornice di normativa secondaria ad hoc per i confidi. Quindi, fermi restando gli errori di valutazione della Banca d'Italia, la disavventura di ICNE non è da imputare alla normativa (come più o meno palesemente emerge da questo forum), ma dalla situazione concreta e specifica di ICNE.

Per l'ottimo Sapio: hai perfettamentente ragione. La circolare MCC non è coerente. O meglio non lo è del tutto. Infatti la lettera b) è esattamente la contro-garanzia indiretta; la lettera a) è una co-garanzia o riassicurazione (scusa se mi cito, ma di questo ho parlato nel mio articolo su "Bancaria" n. 6/2007).

Sapio (14/05/2009 16.01) n/a

Scusa Claudio, non ho la rivista sottomano. Ma allora la ponderazione zero si può applicare a questo caso di riassicurazione? Come puoi intuire i 106 con questo sistema vengono tutti "evangelicamente salvati [di una sola parola, ponderazione zero, ed il ruolo mio sarà salvo]" . Non saranno più spinti a trasformarsi in 107.

Un'altra cosa parente della prima: un 106 che da garanzie a prima richiesta è controgarantibile (lettera b), caso del doppio default)? Se la risposta è positiva anche in questo caso non ci sarà interesse nella trasformazione.

In tutta questa cosa non c'è alcuna garanzia che il beneficio economico scaturente dal sacrificio della finanza pubblica ricada sulle imprese!

Claudio D'Auria (14/05/2009 17.03)

Caro Sapio, la ponderazione zero alle contro-garanzie FCG potrà essere attribuita solo se la banca beneficia di tale intervento. Se FCG si limita a "restituire" i soldi ai confidi qual è il beneficio per la banca? Di conseguenza, la fattispecie sub a) non è idonea per ottenere la ponderazione zero, mentre quella sub b) sì.

Alla seconda parte della domanda, rispondo di sì. Se il 106 da' garanzie eligible e FCG interviene in caso di doppio default la banca applicherà la ponderazione zero sulla parte della garanzia che beneficia della contro-garanzia.

Ciò detto, mi permetto solo di aggiungere che secondo me fai troppo affidamento sulle virtù taumaturgiche del FCG: infatti, a mio avviso, ci vorrà ancora molto tempo prima che sia veramente operativo e, inoltre, non credo che potrà coprire tutte le esigenze di 700 confidi 106.

Secondo me, pertanto, la strada maestra resta la trasformazione in 107. Almeno, non si deve sempre dipendere dagli altri...

Eh no, la ponderazione zero potrà essere attribuita solo alla contro-garanzia di cui alla lletera b); le altre forme di inervento del FCG non beneficeranno la ponderazione zero

Claudio D'Auria (14/05/2009 17.11)

Scusate, le ultime 2 righe del post precedente andavano cancellate!

Ne approfitto per un'ulteriore considerazione: FCG può fornire anche garanzie dirette alle imprese. Attraverso questa modalità FCG arriva direttamente alle imprese e alle banche, disintermediando i confidi. Se l'obiettivo finale è quello di un effettivo beneficio per le imprese, forse la garanzia diretta è più efficace.

Peraltro, la garanzia diretta è più rischiosa essendo esposta al rischio di singolo default (impresa) e non a quello di doppio default (impresa+confidi).

Comunque, se teniamo conto del fatto che FCG può fare conocorrenza diretta ai confidi fornendo direttamente la garanzia, ne consegue che è bene che gli amici dei confidi non facciano troppo affidamento sulla contro-garanzia del FCG.

L'unica vera strada per i confidi 106 per vedere le proprie granzie (sotto forma di fondo monetario) ai fini di "Basilea 2" è la valorizzazione delle loro garanzie nell'ambito di operazioni tranched.

Luca (14/05/2009 17.36)

Faccio un nuovo post perché questo è ormai lunghissimo.

bepy (19/05/2009 17.58)

qualche gentile collega mi può dire dove trovare il testo di quella ...... nota 315995 di BdI.

Grazie mille

Dite la vostra:

Name *:
E-mail:
Comment *:

<HTML is not allowed>
Formatting: Basic formatting can be included like so:
[b]bold[/b] and [i]italic[/i]
Linking: Links cannot be included